Sentenza 3 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2003, n. 5144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5144 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CEZIONE SECONDA CIVILE05 144 /1 AZIONE | Composta dagl! Sigg i Ma istrati: NEGATORIA SERVI - PONTORIL Dott. RA dente0.3. R.G. N. 10139/ - Cron.1146 Dott. Alfredo MENSITIERI Con Rep. 14.18 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud.24/10/02 Dott. Ettore BUCCIANTE Rel. Consigliere - Consigliere- Dott. Francesco Paolo FLORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE OS GI, IN AR, elettivamente Т domiciliați in ROMA PZZA SANTIAGO DEL CILE 7, presso 10 studio dell'avvocato FRANCO MATERA, che li difende unitamente agli avvocati NICOLA D'ALCONZO, JOLANDA DE - LEO, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
SC VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA - MONTE ZEBIO 19. presso lo studio dell'avvocato LUCA 2002 PETRUCCI, difeso dall'avvocato MICHELE LAFORGIA, 1386 giusta delega in atti;
Zi -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 68/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 28/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/02 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito 1'Avvocato MATERA RA, difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per + rigetto del ricorso. I -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 14 ottobre 1981 LU De SA e MA MA, proprietari di 110 vano nello stabile di via Napoli n. 44 a Bari, conven- nero davanti al Tribunale di quella città Giusep- po RE, chiedendo che fosse condannato alla rimozione di una tubatura che aveva inserito abusivamente in un muro del loro locale, per utilità di un sovrastante 500 appartamento, nonché al risarcimento dei conseguenti danni. 11 convenuto contesto la fondatezza di tali domande. Chiamato in causa dagli altori per l'udienza del 10 giugno 1991, TO CO, che aveva acqui- stato l'8 maggio 1984 il loro immobile, si costi tuì a sua volta in giudizio, deducendo di essere del tutto estraneo alla controversia, in quanto la tubatura in questione зоп esisteva più de anni, eccependo inoltre la prescrizione di ogni diritto nei suoi confronti, nonché chiedendo, in via subordinala, di essere manlevato dai vendito- ri del bene. All'udienza del 26 ottobre 1992 gli attori aderirono alla richiesta di dichiarazione della contendere, già cessazione della materia del Formulata dal chiamato in causa, insistendo per 310139/2000 Eſton la condanna solidale sia di quest'ultimo, sia del converuto, al rimborso delle spese di giudizio che avevano sostenito. In tal senso provvide i Tribunale, сол Sen- tenza del 2 ottobre 1997. Impugnata da TO CO, la decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di Bari, che Con sentenza del 29 gennaio 2000, in accoglimento de_ gravame, ha condannato gli originari attori alle spese del giudizio di primo grado [e а quelle del secondo) iF favore dell'appellante. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione LU De SA e MA MA, in un unico motivo. IC CO si è costitui-base a to con controricorso. MOTIVE DELLA DECISIONE Con il motivo addotto a sostengo del ricorso LU De SA e MA MA, nel denunciare violazione dell'art. 360 c.p.c. 3° comma in relazione agli artt. 1 1 c.p.c. e 2652 C.C.>>, lamentano che il giudice di secondo grado, ope- rando una illegittima ricostruzione dei fatti di supporto di prova da causa priva di qualsiasi ha fatto propria la parte dell'appellante 10139/2000 1 Zmi semplice affermazione dell'appellante CO, "consistente nell'avvenuta rimozione della Luba- zione prima dell'acquisto da parte sua dell'ap- partamento vendutogli da RE Giuseppe">> ed «è pervenuto а negare l'applicabilità dell'art. 111 c.p.c. traendo argomento dalla mancata tra- scrizione della domanda giudiziale da Lale giudi- ce qualificata quale actio negatoria servitutis», mentre tale adempimento non Occorreva perché la sentenza fosse efficace nei confronti del CO, dato il carattere reale dell'azione, sicché in conseguenza della dichiaraLa cessazione deila materia del contendere contenuta nella sentenza del primo giudice, era obbligo di tale giudice liquidare le spese del giudizio in applicazione dell'art. 91 c.p.c. secondo il principio della soccombenza virtuale». in quanto è priva, La censura va disatlesa, articola, in tutze le deduzioni in cui aL requisito della congruenza dell'indispensabile con L'effettiva ratio decidendi posta a base della pronuncia impugnata. La Corte di appello ha espressamente afferma- ta la potenziale applicabilità dell'art. 111 cod. proc. civ. alla domanda di riduzione in pristino 10139/2000 5 Alm proposta dagli originari attori, riconoscendone il carattere reale;
né ha in alcun modo affronta- to il tema della mancata sua trascrizione;
neppu- re, infine, ha negato che le spese di giudizio, in caso di cessazione della materia del contende- re, debbono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale (ma esattamente ba escluso che esso potesse valere per l'ulteriore domanda di risarcimento di danni, nei riguardi del Liaco, stante la sua estraneità al relativo rapporto, di carattere personale = intercorrente tra l'autore dell'illecito e i danneggiati: cfr., tra le altre, Cass. 30 maggio 2001 Πι 7301). In realtà, il motivo per cui è stato accolto il gravame dell'appellante consiste, invece, nell'anteriorità della eliminazione della tuba- zione non già rispetto all'acquisto dell'immobil da parte del CO, bensì rispetto alla sua chiamata in causa, la quale non aveva più alcuna giustificazione, essendo stato già assicurato prima di tale chiamala agli attori il "bone della vita" costituente l'oggetto principale del giudi- zio. Il CO, pertanto, è stato illegittimamente chiamato in giudizio dagli attori e conseguente- mente ha diritto al rimborso da parte degli 10139/2000 6 Min attori medesimi delle spese processuali di primo grado». Ebbene, in ordine a questa argomentazione peraltro ineccepibile, in quanto fiutto di corretta applicazione del principio di causalità, regolamentazione cui è informata la disciplina della delle spese di giudizio: cfr., per tutte, Cass. 23 aprile nessun rilievo è stato sollevato2001 n. 5977 nel ricorso. Questo pertanto deve essere rigettato, Con -conseguente condanna dei ricorrenti in solido, dato il comune loro interesse nella саиза al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo. DISPOSITIVO La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorren- ti in solido a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate ] IL • RA TO 200 30 euro, oltre a 1600,00 euro per onorari. Roma, 24 ottobre 2002 B P - IL CANCELLIERE EPOSITATA IN CANCELLERIÁ - 3 APR. 2003 MA!MA Di Nuzzo Oggi, IL CANCELLIERE e.. MA Di Núzzo 7 10139/2000