Sentenza 23 marzo 2004
Massime • 1
In tema di falsità in atto pubblico, ha natura di atto pubblico la cartella clinica redatta dal medico dipendente di una clinica convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2004, n. 23324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23324 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 23/03/2004
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 530
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 041981/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AG EL N. IL 03/07/1956;
avverso SENTENZA del 30/05/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CICCHETTI NUNZIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv. M. Carbonara.
SVOLGIMENTO IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza della corte d'appello di Napoli in data 30.05.2003, confermava quella del tribunale di Napoli che il 14.03.2002 aveva condannato AG AE alla pena di mesi 8 di reclusione, per il reato di falsità ideologica in atto pubblico (false attestazioni in cartella clinica di CC Laura, in ordine agli eventi descritti sul corso di parto, seguito da isterectomia - subtotale e non totale come risulta dalla cartella - ed all'omissione del rilevante evento di una massiva emorragia già durante il travaglio, nonché concorso nell'occultamento di un tracciato cardiotonografico che avrebbe confermato lo stato di sofferenza di madre e nascituro).
Rigetta la tesi in ordine alla mancanza di qualifica di p.u.. Ricostruisce in fatto l'emorragia verificata prima del parto, in assenza del Dott. AG il quale si era limitato a dare istruzioni a distanza. Ricollega i dati falsi allo scopo di giustificare l'isterectomia. Procede alla valutazioni di consulenze. Il ricorrente chiede l'annullamento dell'impugnata sentenza, allegando i seguenti motivi.
1) Mancanza e manifesta illogicità di motivazione, in relazione alla qualifica di pubblico ufficiale. Si confonde il rapporto di convenzione tra la paziente e la clinica con quello tra la stessa ed il suo medico di fiducia Dr. AG.
2) Mancanza di motivazione sulla responsabilità e travisamento del fatto secondo cui il AG avrebbe redatto per intero la cartella, a sua firma, laddove si era limitato solo a dettare i dati riguardanti l'intervento chirurgico. Non sarebbero state valutate sul punto le dichiarazioni del Dr. Alterisio. Mancata risposta ai motivi di appello circa la non era ascrivibilità al ricorrente di condotta posta in essere dall'altro medico.
3) Vizio di motivazione per mancata risposta ai motivi d'appello, in punto di concorso nell'occultamento del tracciato cardiotonografico, prima dei dolori, nonché sulle modalità del fatto.
Omessa valutazione del comportamento della paziente nel periodo critico in cui iniziarono i dolori. Incompletezza del tabulato per un periodo irrilevante. Vizio di motivazione circa l'attribuibilità dell'occultamento, sia pure a titolo di concorso.
Sull'incompatibilità, anche temporale delle operazioni contestate dopo il parto, richiama dichiarazioni dei consulenti, per rilevare incompletezza ed incoerenza della motivazione.
Ritiene questa Corte che il ricorso debba essere globalmente rigettato.
Il primo motivo pone in dubbio la qualifica di p.u. nel del medico di una clinica convenzionata che abbia firmato la cartella clinica. Distingue, infatti, il rapporto di convenzione della paziente con la clinica da una parte e con il medico di fiducia - pure operante nella clinica ma fuori del regime di convenzione - dall'altra. Il Dott. AG aveva instaurato un rapporto diretto e privato con la p.o. sicché non poteva essere considerato pubblico ufficiale. Occorre chiarire subito, anzitutto, che deve essere considerato atto pubblico, in quanto esplicazione di potere certificativo e partecipe della natura pubblica dell'attività sanitaria cui si riferisce, non solo la cartella tenuta da una struttura pubblica ospedaliere ma anche - in virtù della delega di pubbliche funzioni conferita al soggetto privato dal servizio sanitario nazionale - quella tenuta da una casa di cura convenzionata con detto servizio (Sez. Un. 27.03.1992, n. 0 7958, Delogu ed altro).
La medesima sentenza precisa come il medico che presta la sua opera libero-professionale per una casa di cura convenzionata, in virtù di un rapporto di natura privatistica, è pubblico ufficiale, in quanto partecipe delle pubbliche funzioni che l'U.s.l. svolge per il tramite della struttura privata mediante la convenzione. Egli agisce così per la pubblica amministrazione, concorrendo a formare ed a manifestarne la volontà in materia di pubblica assistenza sanitaria, nonché esercitando in sua vece poteri autoritativi. In sostanza, indipendentemente dal rapporto fiduciario tra medico e paziente, l'esistenza di una convenzione tra la clinica, in cui il medico opera, e le USL comporta la qualifica di p.u. nella redazione dell'atto pubblico costituito dalla cartella clinica. La prova della impegnativa indicata nell'impugnata sentenza è sufficiente a ritenere l'applicazione del regime convenzionale. Il motivo va rigettato.
Il secondo motivo pone in rilievo alcuni elementi fattuali (parziale redazione - dettando al Dott. Alterisio - della cartella per la sola parte riguardante l'intervento chirurgico) all'evidente fine di circoscrivere i termini del proprio intervento, scaricando per il resto (quanto accaduto nella notte precedente, emorragia indicativa della rottura dell'utero) ogni responsabilità sul collega ormai deceduto.
Si tratta di una ricostruzione del fatto che si pone in netto contrasto con quanto risulta dalla motivazione dell'impugnata sentenza, integrata con quella di primo grado.
Nella logica della congrua trama di argomenti apprestata dai giudici di merito spicca anzitutto la finalità del reato di falso contestato, individuata specificamente già nella sentenza di primo grado come l'intento di fare apparire verosimile la rottura dell'utero in fase di parto, e giustificare - per la presenza di un normale decorso della degenza - il ritardo del suo intervento in clinica. I tre aspetti di falsità (la qualificazione dell'intervento come isterectomia totale invece di sub-totale; la sparizione dei tracciati elettrotomografici e la correlativa omissione di ogni riferimento all'emorragia insorta nelle ore precedenti il parto;
il notevole contenimento dei tempi di intervento) sono strettamente funzionali - nell'economia della motivazione sulla ricostruzione fattuale - a scagionare la persona del suo autore da eventuali critiche e responsabilità, certamente ben distinte da quelle dell'altro sanitario presente agli accadimenti precedenti il parto (e ricostruiti dettagliatamente dai giudici di merito, con riferimenti continui alle risultanze processuali).
È evidente, allora che il secondo motivo attiene all'area della valutazione probatoria frazionata ed alternativa, non consentita in questa sede di legittimità.
Non diversamente il terzo motivo tende ad incidere, con più favorevole valutazione, sulle emergenze probatorie (e la consulenza tecnica Tavolone) dalle quali, secondo la motivazione impugnata, scaturiscono i fatti le cui tracce andavano obliterate. Siamo sempre nell'ambito della censura non consentita in sede di Cassazione. Per concludere il ricorso va globalmente rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2004