Sentenza 21 settembre 2004
Massime • 1
In tema di misure speciali di assistenza ai "testimoni di giustizia", l'art. 16 ter legge 15 marzo 1991, n. 82 , introdotto dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45 per garantire un tenore di vita personale e familiare non inferiore a quello preesistente al programma di protezione, integra e non sostituisce l'elencazione contenuta nel precedente art. 16 bis il quale, a sua volta, nel rinviare alle misure previste agli artt. 9 e 13, comma quinto, per coloro che collaborano con la giustizia, deve ritenersi faccia riferimento anche al successivo comma sesto che, a titolo di specificazione delle misure di assistenza personale ed economica elencate nel comma precedente, indica espressamente l' "assistenza legale".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2004, n. 42274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42274 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 21/09/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 3461
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 044920/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COLONNA UGO;
avverso ORDINANZA del 11/07/2003 TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Cassano Margherita;
lette le conclusioni del P.G. Dr. A. M. De Sandro, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 11.7.2003 il Tribunale di Milano in composizione monocratiea rigettava il ricorso proposto dall'avv. Ugo Colonna, difensore di RI SE AT, avverso il decreto in data 18.3.2003 con il quale era stata respinta la domanda di liquidazione degli onorari per l'attività defensionale svolta nell'ambito del procedimento penale n. 2484/2001, in cui la AT. Ammessa a speciale programma di protezione, si era costituita parte civile. Il provvedimento impugnato argomenta che non esiste correlazione tra lo status di testimone di giustizia ex legge n. 8 del 1991 e assistenza legale a carico dello Stato e che il disposto dell'art. 13, comma 6^, della legge citata, il quale prevede il diritto all'assistenza legale a spese dello Stato, non risulta richiamato dagli artt. 16 bis e 16 ter della medesima legge, che disciplinano gli effetti e i benefici dell'ammissione al programma di protezione del testimone.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, RI SE AT, la quale lamenta: a) violazione degli artt. 16 bis, 16 ter, 13 del d.l. n. 8 del 1991, così come modificati dalla legge n. 45 del 2001, in quanto l'art. 16 bis del d.l. n. 8 del 1991, novellato dalla legge n. 45 del 2001, prevede che le speciali misure di protezione di cui agli artt. 9 e 13, comma 5^, della legge citata si applichino anche a coloro che assumono la qualità di persona offesa dal reato, ovvero ai testimoni di giustizia, mentre l'art. 16 ter prevede il diritto a misure di assistenza;
b) violazione della disciplina contenuta nel d.p.r. n. 115 del 2002, che stabilendo che la liquidazione dell'onorario e delle spese di persona ammessa al programma di protezione spetta al magistrato nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 riserva all'autorità giudiziaria una valutazione non sull'an debeatur, ma esclusivamente sul quantum;
c) illogicità della motivazione.
OSSERVA IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
1. Le disposizioni introdotte dalla legge 13.2.2001 n. 45 si ispirano a tre idee guida: a) la selezione "qualitativa" dei collaboratori;
b) la piena trasparenza della loro gestione processuale;
c) la distinzione del momento premiale da quello tutorio. Esse fissano differenziate forme di tutela e di assistenza per i testimoni di giustizia (art. 16 bis del d.l. n. 8 del 1991) e cioè per coloro che, senza avere fatto parte di organizzazioni criminali - anzi essendone a volte vittime - hanno sentito il dovere di testimoniare per ragioni di sensibilità istituzionale e rispetto delle esigenze della collettività: così esponendo se stessi e le loro famiglie alle reazioni degli accusati e alle intimidazioni della delinquenza.
Si tratta, quindi, di soggetti che, riguardo al fatto-reato sul quale rendono dichiarazioni assumono esclusivamente il ruolo di persona offesa o di persona informata o di testimone e, quindi, un ruolo ben diverso da quello del collaboratore di giustizia tradizionalmente inteso, ritagliato, viceversa, sull'appartenente allo stesso gruppo criminale dell'imputato o a gruppi criminali a questo collegati.
2. Lo speciale programma di protezione ex art. 13, comma 5^, del d.l. 8/1991, modificato dalla legge 45/2001, cui, in caso di inidoneità
delle ordinarie o speciali misure di protezione, può essere sottoposto, in base all'art. 16 bis della citata normativa, il soggetto testimone di giustizia che ha fornito un contributo conoscitivo di notevole importanza (per novità, completezza o altri elementi) nei procedimenti per delitti di "grande criminalità" è formulato secondo criteri che tengono specifico conto delle situazioni concrete e può prevedere, ai sensi dell'art. 13, commi 5^ e 6^ delle leggi in precedenza indicate, l'adozione di provvedimenti aggiuntivi come le misure di sostegno economico, comprensive delle spese di assistenza legale.
Le disposizioni introdotte dalla legge 45/2001 prevedono che per i testimoni di giustizia i provvedimenti di contenuto personale ed economico abbiano una portata maggiore di quelli stabiliti per i collaboratori e siano tali da garantire al soggetto protetto, fino a quando non possa provvedervi autonomamente, un tenore di vita personale e familiare non inferiore a quello precedente alla collaborazione (art. 16 ter del d.l. 8/1991, così come modificato dalla legge 45/2001).
3. Sulla base di tali osservazioni il Collegio rileva che l'estensione delle speciali misure di protezione ai testimoni di giustizia, operata dall'art. 16 bis della legge 45/2001 mediante il richiamo degli artt. 9 e 13, comma 5^, della medesima legge, deve essere letta alla luce dei principi ispiratori della nuova normativa che garantisce espressamente ai testimoni misure di assistenza economica di contenuto più ampio rispetto a quanto stabilito per i collaboratori.
Da questa premessa di carattere generale scaturiscono le seguenti conseguenze interpretative: a) l'art. 16 ter della legge 45/2001 integra e non sostituisce, sotto il profilo contenutistico, la portata delle speciali misure di protezione disciplinate, per i testimoni di giustizia, dal precedente art. 16 bis;
b) quest'ultima disposizione estende anche ai testimoni di giustizia l'applicabilità, ex art. 13, comma 5^, del d.l. 8/1991, modificato dalla legge 45/2001, dello speciale programma di protezione, comprensivo, tra l'altro, di misure di assistenza economica;
c) tali misure, esplicitamente elencate quale categoria generale nel comma 5^ dell'art. 13 della legge citata, trovano una loro specificazione (le misure di assistenza economica indicate nel comma 5^ comprendono, in specie) nel successivo comma 6^, che espressamente vi include, sempreché in tutto o in parte non vi possa provvedere il soggetto sottoposto a programma di protezione, le spese di assistenza legale;
d) il rinvio al solo quinto comma dell'art. 13 contenuto nell'art. 16 bis non esclude il richiamo anche del successivo comma 6^, sussistendo tra i due commi dell'art. 13 un rapporto di genus e species.
Sulla scorta dei principi sinora illustrati il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano.
4. Il primo motivo di ricorso, oggetto di accoglimento, avendo carattere pregiudiziale ed assorbente, rende superfluo l'esame delle altre questioni sottoposte all'attenzione del Collegio.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2004