Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2004, n. 42274
CASS
Sentenza 21 settembre 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di misure speciali di assistenza ai "testimoni di giustizia", l'art. 16 ter legge 15 marzo 1991, n. 82 , introdotto dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45 per garantire un tenore di vita personale e familiare non inferiore a quello preesistente al programma di protezione, integra e non sostituisce l'elencazione contenuta nel precedente art. 16 bis il quale, a sua volta, nel rinviare alle misure previste agli artt. 9 e 13, comma quinto, per coloro che collaborano con la giustizia, deve ritenersi faccia riferimento anche al successivo comma sesto che, a titolo di specificazione delle misure di assistenza personale ed economica elencate nel comma precedente, indica espressamente l' "assistenza legale".

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2004, n. 42274
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42274
    Data del deposito : 21 settembre 2004

    Testo completo