Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/1999, n. 2941
CASS
Sentenza 28 settembre 1999

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Massime1

La nozione di "atti sessuali" cui fa riferimento l'art. 609 bis cod. pen., nasce dalla semplice somma delle due nozioni di congiunzione carnale e di atti di libidine che la legislazione previgente considerava e disciplinava separatamente. Ne consegue che essa non può non comportare - così come la comportavano le due distinte nozioni preesistenti - un coinvolgimento della corporeità sessuale della persona offesa. Non possono, pertanto, qualificarsi come "atti sessuali", nel senso richiesto dalla suddetta norma incriminatrice, tutti quegli atti, i quali, pur essendo espressivi di concupiscenza sessuale, siano però inidonei (come nel caso dell'esibizionismo, dell'autoerotismo praticato in presenza di altri costretti ad assistervi o del "voyeurismo"), ad intaccare la sfera della sessualità fisica della vittima, comportando essi soltanto offesa alla libertà morale di quest'ultima o al sentimento pubblico del pudore.

Commentari5

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/1999, n. 2941
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2941
Data del deposito : 28 settembre 1999

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