CASS
Sentenza 9 maggio 2026
Sentenza 9 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2026, n. 16642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16642 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso Corte d'appello di Salerno nel procedimento a carico di: GI RA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/09/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera inferiore udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;
lette le conclusioni delle parti RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Salerno ricorre per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento emessa, su richiesta di emissione di decreto penale, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen. nei confronti di GI RA, imputato del reato di cui all’art. 187, comma 1-bis, d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 per essersi posto alla guida dell’autovettura Fiat Panda dopo aver assunto sostanza psicotropa del tipo benzodiazepine, con l’aggravante di aver commesso un incidente stradale in Pagani il 7 gennaio 2025. 2. Il Procuratore ricorrente si duole del fatto che il giudice abbia assolto l’imputato dal reato ascrittogli con formula «perché il fatto non sussiste» ritenendo che non fosse provato in modo certo che l’imputato si trovasse in stato di alterazione conseguente all’assunzione di stupefacenti al momento della guida. Penale Sent. Sez. 4 Num. 16642 Anno 2026 Presidente: DI LV EMANUELE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 10/04/2026 2 Secondo il ricorrente, la decisione incorre in un evidente errore di diritto, perché il giudicante ha fatto riferimento alla formulazione precedente che richiedeva, oltre al dato scientifico dell’assunzione della sostanza psicotropa, anche la prova dello stato di alterazione dell’imputato, mentre la riforma introdotta con legge 25 novembre 2024, n. 177 ha consapevolmente escluso tale stato di alterazione quale requisito ai fini della configurabilità della fattispecie. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio. 4. il difensore di GI RA ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Il giudice ha assolto l’imputato in quanto dagli atti non è emersa alcuna verifica in ordine alle condizioni dalle quali desumere il concreto stato di alterazione da assunzione di stupefacenti, ritenendo peraltro che tale verifica sarebbe stata impossibile in quanto l’imputato è stato immediatamente trasportato in ospedale. A sostegno di tale giudizio, ha citato la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la condotta tipica del reato previsto dall’art. 187 cod. strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti bensì quella di colui che guida in stato di alterazione psicofisica determinato da tale assunzione. 3. Come correttamente rilevato dal Procuratore ricorrente, il fatto è stato commesso nel vigore della nuova formulazione dell’art. 187 cod. strada, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), nn.1 e 2, legge 25 novembre 2024, n.177, in base al quale il reato sussiste se si «guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope»; la modifica ha, infatti, eliminato il riferimento allo stato di alterazione psicofisica, determinando alcuni giudici di merito a sollevare questione di legittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3, 25, comma 2, e 27 Cost. 4. La Corte Costituzionale, con sentenza n.10 del 2026, ha dichiarato la questione non fondata sul presupposto che fosse possibile una interpretazione 3 costituzionalmente orientata della disposizione. Tale interpretazione è stata individuata nel ritenere penalmente rilevante la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti solo se la condotta sia concretamente idonea a creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Secondo la Corte, pur non essendo necessario provare lo stato di alterazione psicofisica in senso clinico, è tuttavia indispensabile che gli accertamenti dimostrino la presenza di sostanze che, per qualità e quantità, siano idonee, secondo le conoscenze scientifiche, a incidere sulle normali capacità di guida di un soggetto medio. 5. Ciò significa che il proscioglimento fondato sulla mancanza della prova dello stato di alterazione o sulla apodittica enunciazione della sua non verificabilità è pronunciato in violazione di legge, sia perché lo stato di alterazione non è più elemento costitutivo della fattispecie, sia perché difetta la previa verifica del giudizio di pericolosità concreta fondato su elementi oggettivi e scientificamente significativi. Nel caso in esame il ragionamento, arrestatosi alla mancanza di prova dell’alterazione, non esprime una corretta applicazione della norma in quanto il giudice avrebbe dovuto verificare se, nel caso concreto, gli accertamenti circa la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, valutati, se del caso, unitamente a modalità della guida, dinamica del sinistro, dati clinici, tipologie e quantità della sostanza, fossero indicativi, secondo un criterio scientifico, dell’incidenza dell’assunzione sulle normali capacità di guida di un soggetto medio, dunque tali da creare una situazione di pericolo concreto per la circolazione stradale. 6. La sentenza deve, per tali ragioni, essere annullata senza rinvio affinché il giudice per le indagini preliminari proceda nel rispetto della norma come modificata e interpretata secondo quanto su indicato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Nocera Inferiore - Ufficio Gip, per l'ulteriore corso. Così è deciso, 10/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO EMANUELE DI LV
lette le conclusioni delle parti RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Salerno ricorre per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento emessa, su richiesta di emissione di decreto penale, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen. nei confronti di GI RA, imputato del reato di cui all’art. 187, comma 1-bis, d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 per essersi posto alla guida dell’autovettura Fiat Panda dopo aver assunto sostanza psicotropa del tipo benzodiazepine, con l’aggravante di aver commesso un incidente stradale in Pagani il 7 gennaio 2025. 2. Il Procuratore ricorrente si duole del fatto che il giudice abbia assolto l’imputato dal reato ascrittogli con formula «perché il fatto non sussiste» ritenendo che non fosse provato in modo certo che l’imputato si trovasse in stato di alterazione conseguente all’assunzione di stupefacenti al momento della guida. Penale Sent. Sez. 4 Num. 16642 Anno 2026 Presidente: DI LV EMANUELE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 10/04/2026 2 Secondo il ricorrente, la decisione incorre in un evidente errore di diritto, perché il giudicante ha fatto riferimento alla formulazione precedente che richiedeva, oltre al dato scientifico dell’assunzione della sostanza psicotropa, anche la prova dello stato di alterazione dell’imputato, mentre la riforma introdotta con legge 25 novembre 2024, n. 177 ha consapevolmente escluso tale stato di alterazione quale requisito ai fini della configurabilità della fattispecie. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio. 4. il difensore di GI RA ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Il giudice ha assolto l’imputato in quanto dagli atti non è emersa alcuna verifica in ordine alle condizioni dalle quali desumere il concreto stato di alterazione da assunzione di stupefacenti, ritenendo peraltro che tale verifica sarebbe stata impossibile in quanto l’imputato è stato immediatamente trasportato in ospedale. A sostegno di tale giudizio, ha citato la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la condotta tipica del reato previsto dall’art. 187 cod. strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti bensì quella di colui che guida in stato di alterazione psicofisica determinato da tale assunzione. 3. Come correttamente rilevato dal Procuratore ricorrente, il fatto è stato commesso nel vigore della nuova formulazione dell’art. 187 cod. strada, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), nn.1 e 2, legge 25 novembre 2024, n.177, in base al quale il reato sussiste se si «guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope»; la modifica ha, infatti, eliminato il riferimento allo stato di alterazione psicofisica, determinando alcuni giudici di merito a sollevare questione di legittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3, 25, comma 2, e 27 Cost. 4. La Corte Costituzionale, con sentenza n.10 del 2026, ha dichiarato la questione non fondata sul presupposto che fosse possibile una interpretazione 3 costituzionalmente orientata della disposizione. Tale interpretazione è stata individuata nel ritenere penalmente rilevante la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti solo se la condotta sia concretamente idonea a creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Secondo la Corte, pur non essendo necessario provare lo stato di alterazione psicofisica in senso clinico, è tuttavia indispensabile che gli accertamenti dimostrino la presenza di sostanze che, per qualità e quantità, siano idonee, secondo le conoscenze scientifiche, a incidere sulle normali capacità di guida di un soggetto medio. 5. Ciò significa che il proscioglimento fondato sulla mancanza della prova dello stato di alterazione o sulla apodittica enunciazione della sua non verificabilità è pronunciato in violazione di legge, sia perché lo stato di alterazione non è più elemento costitutivo della fattispecie, sia perché difetta la previa verifica del giudizio di pericolosità concreta fondato su elementi oggettivi e scientificamente significativi. Nel caso in esame il ragionamento, arrestatosi alla mancanza di prova dell’alterazione, non esprime una corretta applicazione della norma in quanto il giudice avrebbe dovuto verificare se, nel caso concreto, gli accertamenti circa la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, valutati, se del caso, unitamente a modalità della guida, dinamica del sinistro, dati clinici, tipologie e quantità della sostanza, fossero indicativi, secondo un criterio scientifico, dell’incidenza dell’assunzione sulle normali capacità di guida di un soggetto medio, dunque tali da creare una situazione di pericolo concreto per la circolazione stradale. 6. La sentenza deve, per tali ragioni, essere annullata senza rinvio affinché il giudice per le indagini preliminari proceda nel rispetto della norma come modificata e interpretata secondo quanto su indicato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Nocera Inferiore - Ufficio Gip, per l'ulteriore corso. Così è deciso, 10/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO EMANUELE DI LV