Sentenza 3 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora per mero errore di calcolo la pena sia stata indicata in misura inferiore a quella risultante da un calcolo corretto e il giudice, non rilevando l'errore, abbia applicato la pena nella misura così indicata, la Corte di cassazione, adita su ricorso del pubblico ministero, ove sia riconoscibile la reale volontà delle parti, può procedere alla diretta rettificazione della pena, nella misura minima consentita e risultante dal calcolo corretto, in modo da rispettare la sostanza dell'accordo delle parti (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che si trattasse di errore materiale di calcolosi tenendo conto della trascurabile differenza tra pena concordata e pena da applicare e della divergenza tra quanto indicato nella motivazione e ciò che era stato riportato nel dispositivo).
Commentario • 1
- 1. Processo penale, patteggiamento, pena applicata, illegalità sopravvenuta, stupefacenti, droghe leggereAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/10/2003, n. 44711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44711 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Franco Marrone Presidente
1. Dott. Pasquale Perrone Consigliere
2. Dott. Andrea Colonnese Consigliere
3. Dott. Giuseppe Sica Consigliere
4. Dott. Gennaro Marasca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Procura Generale presso la Corte di Appello di Ancona;
avverso la sentenza emessa il 20/12/2002 dal Tribunale di Urbino;
nei confronti di:
IO LE, nato a [...] il [...];
Letti il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone;
Lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha applicato la pena di cinquantasei euro per i reati previsti dagli artt. 588/2, 582 c.p., unificati dal vincolo della continuazione, in concorso di attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ritenuto più grave il delitto di rissa. La Procura Generale ricorre e deduce l'erronea indicazione del reato più grave, la illegalità della pena nonchè la divergenza tra sanzione indicata nella motivazione - euro 156,00 - e quella riportata nel dispositivo - euro 56,00 -.
Il ricorso è fondato ex art. 619 c.p.p. In tema di patteggiamento, l'errore, di norma, non può essere corretto direttamente dal giudice che non può applicare una pena diversa da quella concordata senza violare il principio dispositivo e il divieto della reformatio in peius. Tuttavia la Corte di legittimità, nella sua funzione istituzionale, anche con riferimento alla sentenza emessa con il rito speciale, può, al fine di assicurare la prevalenza della volontà sostanziale delle parti su quella formale, direttamente ricondurre nei limiti legali la sanzione inflitta in misura illegale, qualora, tenuto conto dell'intenzione manifestata dalle parti e della trascurabile differenza tra pena concordata e pena applicanda, venga in considerazione, in sostanza, un mero errore materiale o di calcolo. Questa statuizione è aderente al principio dispositivo che prevale, quoad poenam, sul potere discrezionale del giudice, e alle regole che disciplinano il rapporto negoziale che costituisce il presupposto del giudizio speciale e che deve essere interpretato secondo i principi che privilegiano la conservazione e non la caducazione dell'atto - artt. 1366, 1367, 1375 cod. civ., sempre che la sanzione possa essere rettificata senza serie involuzioni in bonam e in malam partem.
L'errore, in sostanza, si risolve in una anomalia del procedimento di calcolo, la quale può essere eliminata, a norma dell'art. 619 c.p.p., mediante la rettificazione della sentenza, e non con l'annullamento, cioè con la rideterminazione della pena da contenere nella misura minima consentita, come nella ipotesi di applicazione della reclusione in misura inferiore al limite dei giorni quindici (Cass., sez. 3, sent. 13038 del 21/03/2003 RV. 224064; Cass., Sez. 5,sent. 842 in data 1/2/1993, RV. 193187, Cass., sez. 2 sent. 8008 del 16/7/1992, RV. 191285). Ciò posto, si osserva che, nella fattispecie, tenuto conto dell'intenzione manifestata dalle parti e della trascurabile differenza tra pena concordata e pena applicanda e della divergenza tra quanto indicato nella motivazione e quanto riportato nel dispositivo viene in considerazione, in sostanza, un errore materiale di calcolo nel progressivo computo, nell'ambito del reato continuato, delle attenuanti, aggravante e diminuente. In conseguenza, l'errore può essere direttamente rettificato e la pena può essere rideterminata nella misura minima consentita. Il reato più grave, per effetto delle circostanze attenuanti generiche equivalenti, è il delitto di lesioni, punito, a norma degli artt. 63 e 64 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, con la multa, nel minimo normativo, di euro 516,00 e, in concreto nella misura finale di euro 230,00, computati la diminuzione massima di un terzo per le attenuanti, l'aumento minimo per la continuazione e la diminuente nella maggiore estensione (pb. euro 516-1/3 per 62 bis c.p. = 344+81 c.p. = 345-444 c.p.p.).
P.Q.M.
Rettifica la pena applicata, determinandola nella misura di euro duecentotrenta di multa.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 NOVEMBRE 2003.