Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/06/2009, n. 41796
CASS
Sentenza 11 giugno 2009

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La Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, si è pronunciata su un ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva assolto un imputato, precedentemente condannato dal Tribunale di Grosseto per guida in stato di alterazione psico-fisica correlata all'uso di stupefacenti ai sensi dell'art. 187, comma 7, del Codice della Strada. L'imputato era stato inizialmente condannato a 10 giorni di arresto e 258,00 Euro di ammenda, con sospensione della patente per 15 giorni. La Corte d'Appello aveva riformato la sentenza di primo grado, assolvendo l'imputato con la formula "perché il fatto non sussiste", ritenendo che, sebbene le analisi del sangue avessero dato esito positivo per tre tipi di stupefacenti, non vi fosse prova certa dell'alterazione psicofisica al momento della guida, e che il certificato medico richiedesse esami più specifici. Il Procuratore Generale ricorrente deduceva la violazione di legge, sostenendo che la norma incriminatrice prevedesse un concetto di "alterazione" meramente descrittivo, non necessariamente richiedente la prova di un'effettiva alterazione fisiologica conseguente all'assunzione di droga.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha ribadito il principio secondo cui la condotta tipica del reato previsto dall'art. 187 C.d.S. non è la mera assunzione di stupefacenti prima di mettersi alla guida, bensì la guida in stato di alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Ha sottolineato che, a differenza della guida in stato di ebbrezza alcolica, per la quale è sufficiente una prova sintomatica o il superamento di specifici tassi alcolemici, per il reato di guida sotto l'influenza di stupefacenti è necessario un accertamento tecnico-biologico e, altresì, che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica. Ciò è dovuto al fatto che le tracce di stupefacenti possono permanere nell'organismo anche in assenza di alterazione al momento della guida, a differenza dell'alcool. La Corte ha quindi confermato la decisione della Corte d'Appello, la quale, avendo accertato la mancanza di elementi probatori sufficienti a dimostrare l'alterazione psicofisica, aveva correttamente assolto l'imputato. Di conseguenza, le doglianze del Procuratore Generale sono state ritenute infondate e il ricorso è stato rigettato.

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Massime1

Il reato di guida in stato di ebbrezza è integrato dalla condotta di guida in stato d'alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione di sostanze e non già dalla condotta di guida tenuta dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, sicché ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che l'agente abbia guidato in stato d'alterazione causato da tale assunzione. (In motivazione, la S.C. ha affermato che, mentre per la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente la prova sintomatica dell'ebbrezza o che il conducente abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nel comma secondo dell'art. 186 cod. strada, per la configurabilità del reato "ex" art. 187 cod. strada è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/06/2009, n. 41796
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41796
Data del deposito : 11 giugno 2009

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