Sentenza 11 giugno 2009
Massime • 1
Il reato di guida in stato di ebbrezza è integrato dalla condotta di guida in stato d'alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione di sostanze e non già dalla condotta di guida tenuta dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, sicché ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che l'agente abbia guidato in stato d'alterazione causato da tale assunzione. (In motivazione, la S.C. ha affermato che, mentre per la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente la prova sintomatica dell'ebbrezza o che il conducente abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nel comma secondo dell'art. 186 cod. strada, per la configurabilità del reato "ex" art. 187 cod. strada è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica).
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Massima In tema di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ex art. 187 C.d.S., la mera positività dell'esame delle urine non è sufficiente a dimostrare lo stato di alterazione psicofisica richiesto dalla fattispecie incriminatrice; la responsabilità penale richiede la prova dell'effettiva alterazione al momento della guida, desumibile anche da elementi sintomatici esterni valutati congiuntamente agli esiti tossicologici. 1. Il principio: non è punita l'assunzione, ma l'alterazione La sentenza in commento ribadisce un punto decisivo nella struttura dell'art. 187 Codice della strada. Non è penalmente rilevante la mera assunzione di sostanze stupefacenti, bensì la guida in stato di …
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Il reato di guida sotto influenza di sostanze stupefacenti richiede l'accertamento dell'assunzione di stupefacente e la alterazione psico-fisica derivante da tale assunzione: lo stato di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti non può essere desunto dalla mera verificazione di un incidente coinvolgente ovvero provocato dal soggetto agente, in assenza di elementi sintomatici, in ipotesi anche inerenti alle modalità di verificazione del sinistro, tali da far desumere, all'esito di un processo logico-inferenziale, la detta condizione soggettiva del conducente al momento del fatto (cioè al momento della guida del veicolo). Cassazione penale Sez. IV, Sent., (data ud. …
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Ai fini della guida sotto alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti non è sufficiente che il guidatore abbia assunto sostanze stupefacenti prima di porsi alla guida ma è necessario che egli intraprenda detta condotta in stato di alterazione psico-fisica determinato dalla assunzione di droghe: l'alterazione richiesta per l'integrazione del reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, previsto dall'art. 187 C.d.S., esige l'accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall'assunzione delle predette sostanze, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione. Ai fini del giudizio di sussistenza dell'aggravante o del reato in …
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Per la condanna per reato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti il dato clinico non può costituire l'unico elemento per affermare che l'imputata si sia posta alla guida in stato di alterazione psicofisica, nè è possibile lo stato di alterazione attuale può essere desunto da sintomi generici. Corte di Cassazione sentenza 14 gennaio - 27 gennaio 2016, n. 3623 Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Bologna, pronunciando nei confronti dell'odierna ricorrente P.A. , con sentenza del 16.1.2015, confermava la sentenza del Tribunale di Ravenna, emessa in data 23.12.2013, con condanna al pagamento delle ulteriori spese del grado. Il GM del Tribunale di Ravenna aveva dichiarato, all'esito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/06/2009, n. 41796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41796 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 11/06/2009
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1763
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 006520/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di FIRENZE;
nei confronti di:
1) RD SI, N. IL 02/10/1981;
avverso SENTENZA del 08/11/2007 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. IZZO FAUSTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Bua Francesco, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;
Udito il difensore Avv. Costa Michele, difensore dell'imputato, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 30/10/2006 il Tribunale di Grosseto, condannava IA NE per la violazione dell'art. 187 C.d.S., comma 7 per avere guidato un'auto Fiat Tempra in stato di alterazione fisica correlata all'uso di stupefacenti (acc. in Scarlino il 2/1/2005). All'imputato veniva irrogata la pena di giorni 10 di arresto ed Euro 258,00= di ammenda, pene condonate;
nonché con la sospensione della patente per giorni 15.
2. Con sentenza del 13/12/2006 la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva l'imputato perché il fatto non sussiste. Osservava la corte territoriale che dopo un incidente stradale il IA era stato portato in ospedale. Le analisi del sangue avevano dato esito positivo in relazione a tre tipi di stupefacenti (cannabinoidi, cocaina, amfetamine). Rilevava la Corte, però, che sul certificato era posta la dicitura della richiesta di esami più specifici;
inoltre non vi era prova certa della alterazione psicofisica. Sulla base di tale incertezza pronunciava l'assoluzione dell'imputato con formula piena.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze, deducendo la violazione di legge, in quanto la "alterazione" prevista dalla norma è concetto meramente descrittivo non necessitante della prova di un'effettiva alterazione fisiologica conseguente all'assunzione di droga.
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4.1. Va osservato che questa Corte ha di recente ribadito che la condotta tipica del reato previsto dall'art. 187 C.d.S. non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d'alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d'alterazione causato da tale assunzione (Cass. 4, 33312/08, Gagliano). In breve, mentre per affermare la sussistenza della guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente, che vi sia una prova sintomatica dell'ebbrezza o che il conducente del veicolo abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nell'art. 186 C.d.S., comma 2; per affermare la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 187 C.d.S. è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica. Ciò perché l'uso di droga non può che essere accertato nei modi previsti dall'art. 187 C.d.S., comma 2 attraverso cioè un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, non potendo desumersi da elementi sintomatici esterni (come invece è ammesso per l'ipotesi di guida sotto l'influenza dell'alcool), in quanto l'accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze (cfr. Cass. 4, 14803/06, Petillo). Ma ciò non basta ad integrare la tipicità del fatto, secondo il dettato dell'art. 187 C.d.S., infatti altri elementi probatori devono dimostrare la sussistenza "alterazione" psicofisica. Infatti, a differenza dell'alcool che viene velocemente assorbito dall'organismo, le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione. In questa ottica la differenza di disciplina tra gli artt. 186 e 187 C.d.S. trova una sua giustificazione razionale.
4.2. Nel caso di specie la Corte di merito, dopo avere precisato che la alterazione psico-fisica è un elemento costitutivo della fattispecie in disamina, ha evidenziato che dagli atti processuali non emergevano elementi da cui desumere la sua sussistenza, assolvendo quindi l'imputato con decisione che, per quanto detto, non merita alcuna cesura.
Ne consegue che le doglianze sono infondate e il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2009