Sentenza 24 settembre 2002
Massime • 1
In base alla disciplina prevista dall'art. 27 del d.lgs. n.22/97, il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di un impianto per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti non è subordinato, nella fase di approvazione dei progetti, alla preventiva utilizzazione della conferenza dei servizi che, come precisato dall'O.O. P.C.M.n. 2425 del 18 marzo 1996, è meramente facoltativa. La conferenza dei servizi, infatti, costituisce un semplice strumento operativo nell'ambito dell'attività di concertazione tra le varie amministrazioni, la cui assenza non ha alcuna incidenza sulla legittimità del procedimento adottato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/09/2002, n. 36048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36048 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 24/09/2002
1. Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 1088
3. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 13236/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Notaro Luigina n. a Saviano il 2.5.1960;
avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli (5.3.2002);
Udita in Camera di consiglio la relazione del Cons. Dott. Vincenzo Tardino;
Sentita la requisitoria del Proc. Gen. presso la Corte di Cassazione, che richiedeva il rigetto del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
Avverso la ordinanza (5.3.2002) del Tribunale del riesame di Napoli che, in accoglimento dell'appello del P.M., aveva ordinato il sequestro preventivo dell'impianto in uso a Notaro Luigina e dalla stessa adibito a centro di rottamazione e demolizione di autoveicoli, ricorreva per Cassazione l'interessata, che eccepiva la violazione di legge. Esponeva, tra l'altro, che in data 26.11.2001 il GIP presso il Tribunale di Nola aveva già provveduto al dissequestro dell'area e che l'ordinanza impugnata ripristinava il vincolo, nonostante l'organo competente della Giunta Regionale Campana avesse emesso un decreto di rinnovo della precedente autorizzazione fino al 31.12.2002.; che il Tribunale del riesame, che aveva ritenuto il primo atto di autorizzazione provvisoria viziato d'illegittimità, con conseguente inficiamento degli atti successivi, aveva, nella sostanza, erroneamente disapplicato un atto amministrativo esistente, ancorché illegittimo;
che il mancato rispetto della procedura di cui all'art. 27 del d.l.vo 22/97 (... avere omesso la P.A., nel concedere l'autorizzazione, di indire la conferenza di servizi...), così come argomentato dal Tribunale del riesame, implicava il mero riferimento ad uno strumento di consultazione tra le parti interessate alla procedura;
e quindi ad una semplice modalità di raccolta di dati, informazioni, proposte, valutazioni, da cui non rimane scalfita la validità dell'atto. Successivamente, con motivi aggiunti, il ricorrente deduce la non obbligatorietà dell'utilizzo della conferenza dei servizi nella fase di approvazione dei relativi progetti.
In sostanza, il Tribunale del riesame di Napoli aveva ordinato il ripristino del sequestro dell'impianto di rottamazione e autodemolizione di Notaro Luigina, in ragione dell'omissione degli adempimenti previsti di cui all'art. 27 del d.lgs. 22/97; ovvero nel mancato rispetto della procedura stabilita dall'art. 27 per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di un impianto per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti... La violazione di legge è manifesta. E invero, riconsiderando il decreto legislativo n.22/97,adottato in attuazione delle direttive C 91/156 CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CEE, e gli artt. 27 e 28 che regolamentano la disciplina in tema di approvazione del progetto ed autorizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, si osserva come dal testo stesso di queste norme non si evinca una loro incidenza sulla obbligatorietà dell'utilizzo della conferenza dei servizi nella fase di approvazione dei progetti. L'art. 27,infatti,dopo avere indicato al co. 1^ che i soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti solidi, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso;
al comma 2^ prevede semplicemente che, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda... la Regione nomina un responsabile del procedimento e convoca un'apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli Uffici regionali competenti e i Rappresentanti degli enti locali interessati;
e al comma 5^ che... entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, sulla base delle risultanze la Giunta regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto. Del resto la portata di questa normativa in relazione alla necessità o meno della convocazione di detta conferenza, e in relazione al caso di specie, è precisata dall'O.O.P.C.M n. 2425 del 18.3.1996 e successive modifiche: che ha in conformità della L.241/90,caratterizzato come meramente facoltativo l'utilizzo della conferenza dei servizi;
e quindi, la sua non obbligatorietà ai fini dell'adozione del provvedimento. Il Consiglio di Stato (C. di Stato, Sez. 5^, 15.4.1999 n. 139)ha qualificato la conferenza dei servizi un semplice modulo procedurale, utile sotto il profilo dell'economia procedimentale e dell'approfondimento conoscitivo degl'interessi in gioco...; e cioè, un semplice strumento operativo per utilizzare la concertazione tra le diverse amministrazioni, che non assume un carattere obbligatorio, ma soprattutto non implica una condizione di validità della procedura di autorizzazione, nel senso che una volta accertata la conformità dell'intervento progettato alla vigente legislazione, il corredo consultivo e informativo di cui alla concertazione non può inficiare la legittimità del procedimento. Vale la pena di ricordare come nel caso in esame sono intervenuti il Comune interessato (Marigliano), che è stato presente nella procedura amministrativa della regione Campania con attestazione favorevole del 31.5.1999 e rilasciata all'interessata a seguito di apposita istanza (...atto che risulta prodotto all'ufficio regionale competente per il rilascio dell'autorizzazione); l'A.S.L. competente con parere favorevole del 7.1.1999 (...dopo avere effettuato un sopralluogo ed esaminato gli atti). La procedura, così come previsto dalla legge, si è, cioè, sviluppata previa concertazione con gli enti interessati, che hanno avuto modo di esprimersi: il Comune di Marigliano, in particolare, con un parere del responsabile dell'ambiente (che è l'ufficio realmente competente ad esprimere una valutazione nel caso di specie...). Per altro verso va, ribadito il concetto che, pur ritenendo ammissibile il sindacato del giudice penale sull'atto illegittimo, nella particolare accezione che non riguarda il potere di disapplicazione ma l'accertamento dell'integrazione della fattispecie penale, bisogna ribadire come, in sede di emissione della misura cautelare e del suo riesame bisogna pur sempre dimostrare che l'accertamento dell'integrazione della fattispecie penale si fondi su elementi oggettivi e cartolari rispetto al dettato della legge vigente. Nel caso che ha interessato la Corte la valutazione che il riesame impone circa l'intervento del Comune di Marigliano nella procedura n. 146 del Presidente della regione campana, è meramente opinabile e soggettiva: perché definisce il parere del detto Comune imprecisato, senza fornire alcuna spiegazione alla dedotta arbitrarietà. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
P.T.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2002