CASS
Sentenza 18 aprile 2023
Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/04/2023, n. 16504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16504 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LU OL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG DOMENICO A SECCIA che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Torino ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a AO UC con sentenza del 6 marzo 2018 (condanna per lesione personale ed altri reati commessi fino al 24 febbraio 2010). A ragione della decisione osserva che UC, all'epoca della pronuncia della sentenza citata da ultimo, aveva già usufruito due volte del beneficio - con sentenze irrevocabili emesse dal GUP del Tribunale di Asti in data 7 giugno 2011 (condanna alla pena di anni 2 mesi 2 di reclusione per il reato di cui agli artt. 582, 583 e 585 cod. pen., commesso in data 11 febbraio 2008) e della Corte di appello di Torino in data 10 febbraio 2016 (condanna alla pena di mesi 8 di reclusione per Penale Sent. Sez. 1 Num. 16504 Anno 2023 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 23/03/2023 oltraggio, lesione personale ed altro, commessi il 27 aprile 2010) - ma che tale circostanza non poteva essere nota al giudice procedente perché nel certificato penale (datato 16 maggio 2017) allegato al fascicolo del dibattimento, acquisito di ufficio, risultava annotata soltanto la sospensione condizionale della pena concessa con la condanna del 7 giugno 2011. 2. Ricorre UC, per il tramite del difensore di fiducia deducendo un unico motivo per violazione di legge. Lamenta che il Giudice dell'esecuzione abbia revocato il beneficio della pena sospesa concessogli con la sentenza del 6 marzo 2018 sul presupposto che in precedenza ne aveva usufruito due volte. In realtà, la pena inflittagli con una delle due sentenze, quella resa in data 10 febbraio 2016, non era stata condizionalmente sospesa. Al contrario, come indicato nella memoria depositata il 2 gennaio 2023, egli aveva interamente espiato la pena detentiva di mesi 8 di reclusione in regime di affidamento in prova ai servizi sociali, cui era stato ammesso con il provvedimento del Tribunale di sorveglianza allegato al ricorso, dal 14 marzo al 13 novembre 2018 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 1. Il giudice dell'esecuzione non ha preso in considerazione il rilievo difensivo, pur articolato in apposita memoria, secondo cui il condannato, nonostante nel certificato del Casellario giudiziale sia annotata la concessione, con sentenza in data 10 febbraio 2016, del beneficio della pena sospesa, aveva scontato la pena inflittagli con tale pronuncia in regime di affidamento in prova ai servizi sociali. D'altra parte, è plausibile che il beneficio concesso a Luc:ca in relazione alla pena di mesi 8 di reclusione per la seconda volta, dopo la precedente sospensione condizionale della pena detentiva di anni due e mesi due inflittagli con la sentenza di condanna emessa dal GUP del Tribunale di Asti in data 7 giugno 2011, sia stato successivamente revocato perché in violazione dell'ad 168, comma 2), cod. pen., stante l'evidente violazione dei limiti fissati dall'art. 163 cod. pen. e l'epoca di consumazione dei delitti giudicati. Se la sentenza in data 10 febbraio 2016 non ha sospeso condizionalmente la pena, che, pertanto, è stata interamente espiata, è erronea l'affermazione, posta a fondamento del provvedimento impugnato, che la sentenza del 6 marzo 2018 ha per la terza volta concesso il beneficio. Ne segue che non poteva trovare 2 applicazione, sotto questo specifico profilo, la disposizione di cui all'art. 164, comma 4, cod. pen. 2. Con riferimento ai limiti previsti dall'art. 163 cod. pen., anch'essi richiamati dall'art. 164, comma 4, cod. pen., va evidenziato che, come già accennato, la sentenza della Corte di appello di Torino del 10 febbraio 2016 ha sospeso condizionalmente la pena inflittagli nonostante la stessa, cumulata a quella precedentemente sospesa, superasse i due anni e sei mesi ex art. 163, comma 3, cod. pen. Ai fini dell'eventuale revoca dei benefici della pena sospesa concessi al condannato deve, pertanto, essere accertato se anche questa specifica condizione ostativa era nota al giudice della decisione del 10 febbraio 2016 in applicazione dei principi fissati dalle Sezioni unite n. 37345 del 23 aprile 2015, Longo, correttamente citati nel provvedimento impugnato, sia pure con riferimento alla sentenza del 6 marzo 2018. Una volta ricostruite le vicende del rapporto esecutivo, va, comunque, verificato se trova applicazione il consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale "una condanna a pena condizionalmente sospesa può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente, solo se la seconda sospensione sia anch'essa revocata per effetto di una ulteriore condanna - intervenuta anche successivamente al quinquennio dall'irrevocabilità della prima condanna - non operando, in siffatta ipotesi, il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - espressamente richiamato dal primo comma dell'art. 168 stesso codice - dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due sole condanne a pena sospesa" (da ultimo Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, dep. 2020, Petrucci, Rv. 278980 - 01). 3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata cori rinvio al giudice dell'esecuzione che, nella piena autonomia delle proprie valutazioni di merito, provvederà a nuovo giudizio esaminando l'istanza presentata dal condannato alla luce dei principi enunciati e colmando le carenze motivazionali sopra evidenziate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino. Così deciso, in Roma 23 marzo 2022.
lette le conclusioni del PG DOMENICO A SECCIA che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Torino ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a AO UC con sentenza del 6 marzo 2018 (condanna per lesione personale ed altri reati commessi fino al 24 febbraio 2010). A ragione della decisione osserva che UC, all'epoca della pronuncia della sentenza citata da ultimo, aveva già usufruito due volte del beneficio - con sentenze irrevocabili emesse dal GUP del Tribunale di Asti in data 7 giugno 2011 (condanna alla pena di anni 2 mesi 2 di reclusione per il reato di cui agli artt. 582, 583 e 585 cod. pen., commesso in data 11 febbraio 2008) e della Corte di appello di Torino in data 10 febbraio 2016 (condanna alla pena di mesi 8 di reclusione per Penale Sent. Sez. 1 Num. 16504 Anno 2023 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 23/03/2023 oltraggio, lesione personale ed altro, commessi il 27 aprile 2010) - ma che tale circostanza non poteva essere nota al giudice procedente perché nel certificato penale (datato 16 maggio 2017) allegato al fascicolo del dibattimento, acquisito di ufficio, risultava annotata soltanto la sospensione condizionale della pena concessa con la condanna del 7 giugno 2011. 2. Ricorre UC, per il tramite del difensore di fiducia deducendo un unico motivo per violazione di legge. Lamenta che il Giudice dell'esecuzione abbia revocato il beneficio della pena sospesa concessogli con la sentenza del 6 marzo 2018 sul presupposto che in precedenza ne aveva usufruito due volte. In realtà, la pena inflittagli con una delle due sentenze, quella resa in data 10 febbraio 2016, non era stata condizionalmente sospesa. Al contrario, come indicato nella memoria depositata il 2 gennaio 2023, egli aveva interamente espiato la pena detentiva di mesi 8 di reclusione in regime di affidamento in prova ai servizi sociali, cui era stato ammesso con il provvedimento del Tribunale di sorveglianza allegato al ricorso, dal 14 marzo al 13 novembre 2018 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 1. Il giudice dell'esecuzione non ha preso in considerazione il rilievo difensivo, pur articolato in apposita memoria, secondo cui il condannato, nonostante nel certificato del Casellario giudiziale sia annotata la concessione, con sentenza in data 10 febbraio 2016, del beneficio della pena sospesa, aveva scontato la pena inflittagli con tale pronuncia in regime di affidamento in prova ai servizi sociali. D'altra parte, è plausibile che il beneficio concesso a Luc:ca in relazione alla pena di mesi 8 di reclusione per la seconda volta, dopo la precedente sospensione condizionale della pena detentiva di anni due e mesi due inflittagli con la sentenza di condanna emessa dal GUP del Tribunale di Asti in data 7 giugno 2011, sia stato successivamente revocato perché in violazione dell'ad 168, comma 2), cod. pen., stante l'evidente violazione dei limiti fissati dall'art. 163 cod. pen. e l'epoca di consumazione dei delitti giudicati. Se la sentenza in data 10 febbraio 2016 non ha sospeso condizionalmente la pena, che, pertanto, è stata interamente espiata, è erronea l'affermazione, posta a fondamento del provvedimento impugnato, che la sentenza del 6 marzo 2018 ha per la terza volta concesso il beneficio. Ne segue che non poteva trovare 2 applicazione, sotto questo specifico profilo, la disposizione di cui all'art. 164, comma 4, cod. pen. 2. Con riferimento ai limiti previsti dall'art. 163 cod. pen., anch'essi richiamati dall'art. 164, comma 4, cod. pen., va evidenziato che, come già accennato, la sentenza della Corte di appello di Torino del 10 febbraio 2016 ha sospeso condizionalmente la pena inflittagli nonostante la stessa, cumulata a quella precedentemente sospesa, superasse i due anni e sei mesi ex art. 163, comma 3, cod. pen. Ai fini dell'eventuale revoca dei benefici della pena sospesa concessi al condannato deve, pertanto, essere accertato se anche questa specifica condizione ostativa era nota al giudice della decisione del 10 febbraio 2016 in applicazione dei principi fissati dalle Sezioni unite n. 37345 del 23 aprile 2015, Longo, correttamente citati nel provvedimento impugnato, sia pure con riferimento alla sentenza del 6 marzo 2018. Una volta ricostruite le vicende del rapporto esecutivo, va, comunque, verificato se trova applicazione il consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale "una condanna a pena condizionalmente sospesa può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente, solo se la seconda sospensione sia anch'essa revocata per effetto di una ulteriore condanna - intervenuta anche successivamente al quinquennio dall'irrevocabilità della prima condanna - non operando, in siffatta ipotesi, il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - espressamente richiamato dal primo comma dell'art. 168 stesso codice - dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due sole condanne a pena sospesa" (da ultimo Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, dep. 2020, Petrucci, Rv. 278980 - 01). 3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata cori rinvio al giudice dell'esecuzione che, nella piena autonomia delle proprie valutazioni di merito, provvederà a nuovo giudizio esaminando l'istanza presentata dal condannato alla luce dei principi enunciati e colmando le carenze motivazionali sopra evidenziate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino. Così deciso, in Roma 23 marzo 2022.