Sentenza 20 novembre 2002
Massime • 1
Per l'accertamento della contravvenzione di cui all'art. 5 lett. D) della legge 30 aprile 1962 n. 283 ( disciplina igienica delle sostanze alimentari ), qualora i prodotti utilizzati per la preparazione di generi alimentari posti in vendita appaiano ictu oculi invasi da parassiti, non è richiesto alcun accertamento di laboratorio, essendo la fattispecie accertabile mediante semplice ispezione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2002, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 20/11/2002
1. Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - N. 02182
3. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 039593/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZA OL N. IL 22/06/1930;
avverso SENTENZA del 24/04/2001 TRIBUNALE di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Carmine Di Zenzo richiesto: rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. SALERNO PATRIZIO (Catania). MOTIVAZIONE
EN OL fu rinviato al giudizio del Tribunale di Catania perché rispondesse dei reati di cui agli artt: A) 444 c.p. perché poneva in vendita generi alimentari di rosticceria - arancini - pericolosi per la salute pubblica, siccome preparati con riso invaso da parassiti vivi visibili a occhio nudo;
B) 5 l. 283/62 perché utilizzava per la manipolazione e per la preparazione di arancini il riso avente le caratteristiche negative indicate nel capo precedente, in Catania, acc. li 1.10.98. Con sentenza in data 24.4.2001 del suddetto Tribunale, il ZZ fu ritenuto responsabile "del reato di cui all'art. 5 lett. b) e d) 1283/62, così qualificati i fatti di cui in imputazione", e condannato, con le attenuanti generiche e la non menzione, alla pena di lire cinque milioni di ammenda.
Tale sentenza è stata impugnata con ricorso per Cassazione dal difensore dell'imputato. I primi tre motivi hanno per oggetto l'ordinanza con cui il Tribunale aveva rigettato la richiesta di prove ritualmente presentata dalla difesa e ritenuta decisiva. Il ricorrente, con i primi due motivi denuncia, sotto i profili della violazione dell'art. 495 co. 2 c.p.p. e della carenza di motivazione, la citata ordinanza di rigetto della richiesta difensiva di citazione di due testi e di un consulente tecnico;
con il terzo motivo le censure acquistano concretezza, in quanto il ricorrente lamenta, sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione, che il rigetto della prova richiesta avrebbe determinato il mancato accertamento in ordine: 1^) alla presenza o meno di parassiti nel prodotto (che il primo giudice avrebbe ritenuto sulla base delle sole dichiarazioni del verbalizzante); 2^) alla effettiva messa in vendita del prodotto;
3^) alle reali dimensioni dell'azienda (ritenuta una semplice "ditta", mentre si tratterebbe in realtà di una s.p.a. di notevolissime dimensioni, con "un vasto settore di attività diversificate"), ciò che renderebbe illogico parlare, come fa invece la sentenza, di culpa in vigilando dell'attuale ricorrente. Tutte le dette deduzioni non meritano accoglimento, dovendosi, puntualmente, rilevare:
1^) che nulla impediva al Giudicante di ritenere la presenza di parassiti sulla base delle sole dichiarazioni del verbalizzante, trattandosi di un dato obiettivo di indiscutibile attendibilità (il verbalizzante aveva dichiarato che il riso era contenuto "in confezioni di plastica trasparente, attraverso le quali erano palesemente visibili all'esame visivo numerosi parassiti di colore verdastro, vivi, della grandezza di un chicco di riso circa (vermi)". La non necessità in tutti i casi dell'analisi chimico- batteriologica, ai fini dell'accertamento del reato, è stata, del resto, affermata da questa Corte, che ha costantemente affermato che di norma le fattispecie tipiche di cui alla lett. d) dell'art. 5 l.283/62 richiedono un accertamento di laboratorio, preceduto da un prelevamento di campioni di merce, secondo regole rigorosamente stabilite dalla legge;
che, tuttavia, questo normale requisito non sussiste, evidentemente, per quelle fattispecie la cui realizzazione appare accertata ictu oculi, alla semplice ispezione, senza necessità di alcun esame di laboratorio. È, per l'appunto, quello che è accaduto nel caso in esame, in cui (come si è già detto) la presenza di parassiti, pur non essendo risultata alle successive analisi, è stata attendibilmente rilevata dai verbalizzanti (e, di conseguenza, posta a base della sentenza di condanna). Quindi, il dato analitico dell'esito negativo per la ricerca parassitologica era già acquisito al processo, tanto da essere inglobato anche nella contestazione;
del dato stesso, inoltre, il Giudicante ha tenuto conto, enunciandolo esplicitamente nella prima pagina della sentenza e dandone, nella motivazione, adeguato conto nella prospettiva del proprio convincimento, per cui la citazione del chimico Catara, sulle stesse circostanze, è stata giustamente ritenuta inutile;
2^)l'utilizzazione del riso di cui si discute è stata desunta, correttamente sotto un profilo logico, dai dati di fatto, sicuramente acquisiti, a) dell'esistenza di n. 9 confezioni nelle apposite scaffalature del "laboratorio di produzione gastronomia, tavola calda e rosticceria"; b) dell'esistenza di una di tali confezioni "sconfezionata e già utilizzata". L'utilizzazione ai fini della preparazione degli arancini in questione discende dalla coordinazione logica dei due menzionati elementi, entrambi univoci, il primo in base a un criterio di contiguità (trovandosi le confezioni di riso nel laboratorio di preparazione dei cibi) e il secondo per il suo carattere di specificità (essendo una delle confezioni aperta e mancante di una sua parte). Deve, in proposito, essere inoltre rilevato che l'art. 5 l. 283/62 sanziona, tra l'altro, anche il semplice impiegare nella preparazione di alimenti o bevande e in tal senso appunto era la contestazione del reato in ordine al quale è stata pronunciata condanna ^utilizzava per la manipolazione e la preparazione di arancini"); non è, quindi, necessario, ai fini della configurazione del reato, che la presenza dei parassiti sia riscontrata anche nel prodotto della preparazione. E se, da un lato, è vero che "la cottura di un prodotto invaso da parassiti comporta l'evidenziazione del problema, perché l'ebollizione produce un effetto di galleggiamento della presenza infestante"; dall'altro, è arbitrario e apodittico dedurre da ciò che "il riso non era stato ancora posto in vendita, anche in ragione della presenza di un responsabile di cucina, nella persona del Nuncibello, incaricato dalla società dei controlli di qualità sugli alimenti": tale argomentare, infatti, comporterebbe la pratica impossibilità del verificarsi di inconvenienti del tipo di quello in questione tutte le volte che esista un siffatto addetto ai controlli;
3^) che nessuno dei capitoli di prova articolati dalla difesa, in relazione a ciascuno dei testi indicati, era relativo alle dimensioni, alla struttura e all'organigramma dell'azienda (v. la richiesta di ammissione testi di cui si discute, depositata li 8.6.2000 per l'udienza del successivo 22.6 e allegata al ricorso). E, difronte a tale precisa e non superabile carenza, il ricorrente non può, ora e comunque tardivamente, sostenere, che "l'impostazione" della richiesta "non avrebbe impedito il porre ulteriori quesiti, per esempio in ordine alle reali responsabilità dell'amministratore unico".
Alla luce dei rilievi che precedono, deve ritenersi infondato anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta che "il Giudicante, dopo essersi riservato circa la richiesta di citazione dei testimoni, ha emesso un provvedimento di rigetto "alla luce dell'istruttoria dibattimentale e degli articolati riportati nella richiesta di citazione dei testi". Infatti, la sinteticità della motivazione dell'ordinanza non incide sulla sua sostanziale esattezza, dal momento che le considerazioni che precedono, desunte dalla stessa sentenza impugnata, dimostrano la completezza e logicità del discorso argomentativo del primo Giudice. Ciò, quindi, esclude che sia fondata la censura ex art. 606 co. 1 lett. d) c.p.p., perché il vizio relativo sussiste quando il rigetto di una richiesta di prova abbia riguardato appunto una prova decisiva, nel senso che la mancanza degli elementi probatori indicati e non acquisiti abbia inciso a tal punto da condurre a una motivazione basata su affermazioni apodittiche o congetturali. Nè il ricorrente può, richiamando la formulazione dell'ordinanza di rigetto, fondatamente lamentare che "la richiesta...di citazione dei testi è divenuta essa stessa fondamento del provvedimento di diniego", perché nella situazione presa in considerazione il Giudicante ha ritenuto la superfluità delle prove di discarico proprio raffrontando il contenuto concreto della richiesta con i dati già processualmente acquisiti. Pertanto e in definitiva, non può essere condivisa neppure la conclusione del motivo in esame, secondo cui la decisione di cui si discute "non può, sotto un profilo tecnico-giuridico essere definita un'ordinanza, in quanto priva di qualsiasi argomentazione specificante le ragioni concrete del provvedimento adottato".
Con il quarto motivo è stata denunciata contraddittorietà di motivazione in relazione al contenuto decisorio (che si è sostanziato, nonostante la non canonica formula del dispositivo sopra riportata, nell'assoluzione dal delitto e nella condanna per la contravvenzione), in quanto il prodotto in questione sarebbe stato ritenuto pericoloso quanto alla contravvenzione e non pericoloso quanto al delitto. Tale motivo è inammissibile perché la relativa censura è manifestamente infondata e, sotto altro profilo, anche irrilevante. Infatti, il primo Giudice si è limitato ad esprimere due proposizioni contrastanti solo in apparenza, essendosi limitato a rilevare, in riferimento alla contravvenzione, che "i parassiti da cui risultavano pericolosamente invase, erano ben visibili ad occhio nudo" e, in riferimento al delitto, che non risultava "dimostrata positivamente la pericolosità per la salute umana di tali alimenti avariati"; si tratta, con tutta evidenza, di due discorsi argomentativi distinti e su piani diversi, dei quali il primo, peraltro, del tutto incidentale e, in ogni caso, irrilevante ai fini dell'accertamento della contravvenzione, per la cui sussistenza era necessaria, ex art. 5 lett. d) l. 283/62, la sola invasione da parassiti.
In definitiva, deve concludersi, circa le questioni sollevate con i primi tre motivi di ricorso in merito all'ordinanza di rigetto della richiesta delle prove indicata dalla difesa, che l'ordinanza stessa è stata legittimamente resa, nel rispetto del costante insegnamento di questa Corte, in base al quale il disposto dell'art. 495 co. 2 c.p.p. - che riconosce alle parti un diritto paritetico in ordine all'indicazione e all'acquisizione delle prove - configura un vero e proprio diritto delle parti, la cui violazione comporta la nullità della sentenza, ma il cui esercizio può ben essere denegato dal giudice quando le prove richieste siano manifestamente superflue o irrilevanti.
Con il quinto motivo viene denunciata manifesta illogicità della motivazione in punto trattamento sanzionatorio (essendo stata inflitta una pena di cinque milioni di ammenda, a fronte di un minimo edittale di lire 600,000) ed essendo poi, contraddittoriamente, a dire del ricorrente, state concesse le attenuanti generiche e la non menzione. Anche tale motivo è infondato, perché la pena irrogata non può, nella sua concreta entità, essere in contrasto - per eccesso - con i parametri normativamente stabiliti, dal momento che il primo Giudice, tra la pena detentiva e quella pecuniaria (alternativamente previste a seguito della modifica ad opera dell'art. 6 co. l lett. a) D.L.vo 30.12.99 n. 507, esattamente ritenuta dal Giudicante norma più favorevole) ha scelto la meno afflittiva, e in una misura (lire cinque milioni di ammenda) corrispondente ed minimo edittale della sanzione pecuniaria, come modificata, prevista per il reato di cui alla lett. d) del cit. art.
5. Può aggiungersi che, anche a voler aver riguardo alla pena pecuniaria previgente (che, però, era prevista congiuntamente a quella detentiva), la sanzione inflitta è distante da quella edittale massima (lire 60 milioni) molto più che dalla minima (lire 600.000). Nè contraddizione è ravvisabile tra la misura della pena da un lato e le attenuanti generiche e il beneficio della non menzione dall'altro, sia perché la pena è stata irrogata quasi nel minimo, sia perché generiche e beneficio sono stati concessi in considerazione dell'incensuratezza dell'imputato; del resto, questa Corte ha costantemente precisato che la concessione delle attenuanti e del beneficio stesso non contrastano, di per sè, con una quantificazione di pena (in ipotesi), elevata.
Deve, pertanto, concludersi che, essendo infondate le censure mosse, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2003