Sentenza 20 novembre 2014
Massime • 1
Per "reati della stessa indole" ai sensi dell'art. 101 cod. pen. devono intendersi non soltanto quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, presentano nei casi concreti - per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati - caratteri fondamentali comuni. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva ravvisato la stessa indole nel reato di spaccio di stupefacenti ed in quello di furto in abitazione, assumendo rilevanza, in entrambi i casi, comportamenti dettati da omologhi motivi di indebito lucro).
Commentari • 5
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO Il PM territoriale ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale l'adito Tribunale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Sergio F., generalizzato come in atti ed imputato di truffa, per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p., lamentando erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. (l'imputato sarebbe gravato da due precedenti ostativi). All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO …
Leggi di più… - 2. Abitualità del comportamento: quando i reati hanno la stessa indole (Cass. 53401/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 novembre 2020
Ai fini della configurabilità della abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., l'identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni. Donde la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, affinchè il giudice di merito, con specifica indagine, accerti le circostanze di fatto attestanti che i reati in materia di stupefacenti, per i quali l'imputata è stata condannata, fossero stati commessi a scopo di lucro. Il profilo dei motivi a delinquere che hanno avuto …
Leggi di più… - 3. Tenuità del fatto e soglia di punibilità (Cass.13681/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 luglio 2020
L'art. 131-bis cod. pen. si applica ad ogni fattispecie criminosa, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma. Il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso, anche successivamente, più reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento. Alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto consegue l'applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge. L'elevato rango del principio della applicazione della legge più favorevole se sopravvenuta impone la sua applicazione ex officio, anche in caso di ricorso inammissibile,. ciò per il diritto dell'imputato, desumibile …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 5 novembre 2018
RITENUTO IN FATTO Il PM territoriale ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale l'adito Tribunale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Sergio F., generalizzato come in atti ed imputato di truffa, per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p., lamentando erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. (l'imputato sarebbe gravato da due precedenti ostativi). All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO …
Leggi di più… - 5. Guida in stato di ebbrezza tenuità del fatto attenuante applicabilità sanzioni accessorieAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 maggio 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2014, n. 53590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53590 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 20/11/2014
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - N. 1763
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 23370/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GE DO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 10/01/2014 della Corte di Appello di Bari;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale dott. ANIELLO Roberto che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di impugnazione personale EN DO ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Bari che il 10.1.2014 ha confermato la decisione, resa all'esito di giudizio abbreviato, con cui il G.U.P. del Tribunale di Bari lo ha riconosciuto colpevole del delitto di illecita detenzione per fini commerciali di sostanze stupefacenti del tipo hashish (kg. 5,145) e cocaina (gr. 120, idonei al confezionamento di 602 dosi singole droganti) accertato a Bari nel settembre 2012. Condotta per la quale è stato condannato alla pena, esclusa la configurata aggravante di cui all'art. 80, comma 2 L. Stup. e riconosciutegli le attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva specifica infraquinquennale, di quattro anni di reclusione ed Euro 18.000 di multa.
Con il ricorso si deduce unicamente l'erronea applicazione degli artt. 99 e 101 c.p. e il difetto o insufficienza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva specifica, pur se l'unico precedente penale dell'imputato è allo stato costituito da un reato di furto in abitazione da reputarsi eterogeneo rispetto alla fattispecie di cui all'art. 73 L. Stup., nonché comunque in ordine al giudizio di mera equivalenza tra le concesse attenuanti innominate e la stessa recidiva. Ciò in luogo di un più benevolo giudizio di prevalenza delle prime sulla seconda che sarebbe stato giustificato dal leale contegno processuale dell'imputato (non ha negato il possesso delle sostanze stupefacenti cadute in sequestro) e dalle "modalità oggettivamente rudimentali di occultamento della droga", rinvenuta all'interno della sua autovettura nel corso di un ordinario controllo di polizia giudiziaria su strada.
2. Il ricorso è inammissibile per congiunte indeducibilità e manifesta infondatezza delle enunciate censure.
2.1. La contestata e ritenuta natura specifica della recidiva riferita al ricorrente appare, infatti, conforme al dettato dell'art. 101 c.p., che definisce come reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge (reati perfettamente "omogenei"), ma anche quelli che - pur previsti da disposizioni di legge diverse - presentino caratteri fondamentali comuni per la natura dei fatti che li costituiscono "o dei motivi" che li hanno determinati.
La Corte distrettuale, investita dall'omologo motivo di gravame del EN, ha ritenuto di qualificare la recidiva allo stesso attribuita come specifica (art. 99 c.p., comma 2, n. 1), rilevando che anche il reato di spaccio di stupefacenti è finalizzato ad una "illecita acquisizione di proventi" al pari del furto in abitazione per cui il EN è stato già condannato definitivamente nei cinque anni precedenti l'odierno fatto reato (art. 99, comma 2, n. 2). In altri termini uno dei due parametri di riconoscimento, congiunti o anche disgiunti (come si desume appunto dall'impiego della disgiuntiva "o" nel testo della norma), della specificità (id est stessa indole) dei reati integranti i precedenti penali dell'imputato può essere costituito dai "motivi" dell'azione delittuosa compiuta. Cioè dalla identicità del movente psicologico che ha scandito la condotta illecita dell'agente.
Ora non sembra contestabile, ne' può in ogni caso - per quanto rileva in questa sede - reputarsi violatrice dell'art. 101 c.p. l'indicata valutazione dei giudici di appello, il dato per il quale, pur non disconoscendosene la diversa "natura" per diversità soprattutto dei beni giuridici rispettivamente tutelati, le due norme incriminatrici del furto in abitazione e della vendita di stupefacenti contemplino comportamenti dettati da omologhi motivi di indebito lucro. Conclusione cui è giunta in modo esplicito, sebbene con decisione non recente, anche la giurisprudenza di questa Corte regolatrice (Sez. 2, n. 10185 del 1.10.1992, Canterini, Rv. 192288:
"I reati di furto e di spaccio di sostanze stupefacenti sono da considerare della stessa indole").
2.2. Tanto chiarito due ulteriori e dirimenti ordini di considerazioni si impongono a riprova della radicale inammissibilità dell'odierno ricorso.
Da un lato, al di fuori dell'ipotesi principale di violazione di una stessa disposizione di legge e - dunque - dell'accertamento di un dato estrinseco e generico quale quello della medesimezza delle norme incriminatrici o dei titoli o dei capi del codice penale (o di alte leggi) recanti le norme incriminatrici, sì che si verte in situazione di piena omogeneità dei reati, il giudizio sulla individuazione della "stessa indole" dei reati suscettibili di integrare l'aggravante della recidiva ex art. 99 c.p., comma 2, n. 1, e art. 101 c.p. deve fare riferimento al criterio oggettivo del bene giuridico vulnerato ovvero a quello soggettivo del movente delittuoso. Sì da richiedere, per l'accertamento in concreto dei "caratteri fondamentali comuni" tra i diversi reati in esame, una indagine intrinseca, sostanziale e specifica, rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Con l'ovvia conseguenza che non è censurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione idonea e non illogica, quale quella esposta nella sentenza impugnata, la valutazione discrezionale del giudice sulla esistenza o meno della affinità di "indole" tra fatti pregressi e reato da giudicare ai fini della sussistenza della recidiva specifica (ex plurimis: Sez. 3, n. 3362 del 4.10.1996, Barrese, Rv. 206531; Sez. 2, n. 40105 del 21.10.2010, Apostolico, Rv. 248774; Sez. 3, n. 11954/11 del 16.12.2010, Rv. 249744). Da un altro lato, quand'anche in tesi si escluda la "specificità" del precedente penale per furto annoverato dal ricorrente, non per questo la recidiva allo stesso riferibile diverrebbe "semplice" (ex art. 99 c.p., comma 1), persistendo la recidiva "aggravata" ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 2, atteso che l'attuale reato di cui all'art. 73 L. Stup. ascritto al EN è stato commesso (come da imputazione) nel quinquennio successivo alla anteriore condanna per furto. Ciò posto, non può non rilevarsi che il corrispondente giudizio con cui la Corte di Appello di Bari ha ritenuto non modificabile il bilanciamento di equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva di cui all'art. 99 c.p., comma 2 è formulato in base ad una motivazione sufficiente e non irrazionale, che a sua volta si sottrae a scrutinio di legittimità (è appena il caso di evidenziare che la cocaina è risultata accuratamente occultata nella vettura del EN, con modalità che la sentenza di appello definisce "astuta", tanto da essere scoperta solo dopo un più accurato controllo del veicolo e grazie all'intervento di una unità cinofila).
2.3. Per mera completezza di analisi giova aggiungere che nessuna incidenza può nel caso di specie riconoscersi alla sentenza n. 32/2014 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali le disposizioni della L. n. 49 del 2006 modificative della disciplina penale degli stupefacenti, così ripristinando il previgente regime precettivo e sanzionatorio. Sentenza cui ha fatto seguito la L. 16 maggio 2014, n. 79 (di conversione con modificazioni del D.L. n. 36 del 2014), che ha dato attuazione all'intervento demolitore del giudice delle leggi. In vero all'imputato, avuto riguardo alla detenzione anche di cd. droga pesante (cocaina), è stata inflitta una pena parametrata sui livelli edittali previsti dall'art. 73 L. Stup. nella più favorevole previsione del minimo edittale detentivo (sei anni di reclusione) rispetto a quello provvisoriamente reintrodotto dalla decisione costituzionale (otto anni di reclusione) e oggi nuovamente "corretto" dalla citata L. n. 79 del 2014. Per effetto della inammissibilità dell'impugnazione il ricorrente va onerato del pagamento delle spese processuali del grado e del versamento di un somma in favore della cassa delle ammende equamente stabilita in Euro 1.000 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2014