Sentenza 26 ottobre 2017
Massime • 1
La disciplina della liberazione anticipata "speciale", introdotta dall'art. 4 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertita in legge 21 febbraio 2014, n. 10 per porre rimedio al sovraffollamento carcerario, ha natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella generale di cui all'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, potendo trovare applicazione, pertanto, solo in relazione a periodi di detenzione sofferti nella vigenza temporale prevista, compresa tra il 1 gennaio 2010 e il 23 dicembre 2015, e non per quelli posti "a cavallo" della data iniziale, non determinandosi in tal modo alcuna disparità di trattamento in considerazione della ragione della sua introduzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2017, n. 58080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 58080 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2017 |
Testo completo
58080-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Camera di Consiglio del 26.10.2017 Registro generale n. 46128/2016 Sentenza n° 3547/2016- Composta dai Consiglieri: N° Ruolo: 24 Antonella Patrizia Mazzei Presidente Angela Tardio Palma Talerico Aldo Esposito Antonio Minchella Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: RO MA, nato il [...]; Avverso l'ordinanza n° 692/2016 del Tribunale di Sorveglianza di Trieste in data 06.09.2016; Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Francesco Salzano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 06.09.2016 il Tribunale di Sorveglianza di Trieste rigettava il reclamo proposto da AR MA avverso l'ordinanza in data 08.04.2016 del Magistrato di Sorveglianza di Udine con la quale era stata accolta la richiesta di liberazione anticipata relativamente al semestre 07.08.2015/07.02.2016 concedendo 45 giorni di liberazione anticipata e non anche 75 giorni, poiché il semestre era scaduto successivamente alla data del 23.12.2015, termine ultimo di applicazione dell'istituto della "liberazione anticipata speciale". Rilevava il Tribunale di Sorveglianza che il reclamo si fondava sull'argomentazione per cui andava concesso il beneficio maggiore poiché si trattava di un semestre collocato "a cavallo" della scadenza del periodo di vigenza previsto dal d.l. n° 146/2013 (convertito con Legge n° 10/2014) e poiché tali erano state le decisioni con riferimento ai semestri collocati "a cavallo" del periodo dicembre 2009/gennaio 2010: tuttavia, si notava che la legge menzionata aveva previsto espressamente detta ultima ipotesi, prevedendo invece soltanto nei due anni di vigenza della norma il beneficio maggiore, per cui esso non poteva applicarsi ai semestri scaduti in epoca successiva, seppure iniziati sotto la vigenza predetta.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l'interessato a mezzo del difensore, deducendo erronea applicazione di legge: si sostiene che la norma andava applicata nel senso più favorevole, anche perché altrimenti vi sarebbe stata una disparità di trattamento con coloro che avevano espiato parzialmente il semestre prima dell'entrata in vigore della norma, considerato che, nella specie, si trattava di un semestre espiato per la maggior parte durante quella vigenza. Il P.G. chiede il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. Va preliminarmente osservato che non sussiste una perfetta assimilazione o sovrapponibilità tra la liberazione anticipata ordinaria e l'istituto introdotto col D.L. n. 146 del 2014 conv. nella L. n. 10 del 2014: la liberazione anticipata speciale presentos peculiarità nella disciplina, nelle finalità e negli effetti. Sin dall'intitolazione della fr disposizione che l'ha introdotta, l'istituto rivela la sua "specialità" di strumento apprestato al fine di contribuire alla soluzione dell'annoso problema della sovrappopolazione carceraria e l'inserimento nel contesto di "misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria", con le quali il Legislatore italiano ha inteso varare un quadro di interventi concreti nel settore penitenziario, già sollecitatigli dalla pronuncia pilota della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo nel noto caso Torregiani c/ Italia dell'8 gennaio 2013 e 2 dalla Corte Costituzionale con la sentenza nr. 279 del 9 ottobre 2013. La prima pronuncia non si pone, dunque, rispetto al risultato normativo in esame, quale mero richiamo, operato a fini di propaganda mediatica dell'operato governativo, ma quale preciso e giuridicamente vincolante antecedente, posto che la stessa ha imposto allo Stato Italiano l'adozione entro un anno di misure volte alla riduzione del numero di persone incarcerate. Anche il profilo sistematico conferma la specialità del nuovo regime premiale, inserito dal legislatore, non nel già esistente art. 54 Ord. Pen., che si occupa della liberazione anticipata ordinaria, ma in una norma espressamente dedicata, per evidenziarne la natura di rimedio eccezionale e temporalmente delimitato nella sua applicazione in favore dei detenuti per il solo periodo di due anni dalla vigenza del provvedimento legislativo che l'ha disposto e di quanti abbiano già fruito della liberazione anticipata nel periodo decorso dal 1 gennaio 2010. Quanto poi alle finalità perseguite, è unanime nella dottrina e nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione del perseguimento da parte dell'istituto di finalità rieducative del condannato, ma al contempo, mediante la più ampia abbreviazione della durata della pena da espiare, dell'assolvimento di funzioni deflattive e risarcitorie, le quali per essere realizzate in concreto ed avere un significato razionale. postulano l'effettiva permanenza del condannato presso gli istituti penitenziari nei periodi di riferimento. In tal senso militano una pluralità di elementi, quali: 1) il preambolo del D.L. n. 146 del 2013, il quale indica l'obiettivo di "ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario" quale primaria esigenza dai caratteri di straordinaria necessità ed urgenza, cui si è inteso far fronte attraverso "misure straordinarie e temporanee" in tema di liberazione anticipata;
2) la relazione al disegno di legge di conversione del D.L. n. 146 del 2013 A.C. nr. 1921, la quale riporta l'indicazione che quello previsto si atteggia a rimedio compensativo, secondo le indicazioni della Corte europea di Strasburgo della violazione del diritti dei detenuti in conseguenza della situazione di sovraffollamento carcerario e, più in generale, del trattamento inumano e degradante che, per carenze strutturali, possono essersi trovati a subire. Si tratta, pertanto, di una misura la cui adozione è indispensabile ai fini dell'adeguamento alle indicazioni della già menzionata sentenza Torreggiani c/ Italia della Corte europea. Ed è questa la ragione che ha indotto ad individuare il termine di efficacia nel 1 gennaio 2010, data in cui si è determinata la situazione di emergenza detentiva"; 3) il parere espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura ai sensi della L. n. 195 del 1958, art. 10, con deliberazione del 23 gennaio 2014, il quale ha evidenziato il diretto legame tra la negativa evoluzione delle condizioni di vita carcerarie ed il riconoscimento di una più consistente detrazione sulla pena da scontare;
4) la previsione difforme rispetto a quella che regola la liberazione anticipata ordinaria, per cui l'applicazione dell'istituto eccezionale è esclusa per i condannati affidati in prova al servizio sociale ed in regime domiciliare (tra cui anche per quanti si 3 trovino in detenzione domiciliare ex L. n. 199 del 2010 ed agli arresti domiciliari esecutivi).
2. Conseguenza di questa peculiare origine è la vigenza temporale della liberazione anticipata speciale: viene in rilievo la decorrenza iniziale dal 1 gennaio 2010, ossia dal momento in cui interviene la prima condanna dell'Italia da parte della Corte EDU per le condizioni detentive (considerate disumane e degradanti in contrasto con i principi sanciti dalla Convenzione) e in cui del fenomeno le autorità nazionali prendono atto quale stato di emergenza, apprestando i primi concreti rimedi, nonché la fissazione alla data del 23 dicembre 2015 quale momento finale, in cui si è presunto di conseguire il superamento dell'emergenza col ripristino di una situazione di generale vivibilità negli istituti penitenziari, compatibile con i diritti fondamentali dei detenuti. La natura compensativa del beneficio rinviene un aggancio dimostrativo sia nel fatto che rimedi siffatti erano stati già sollecitati dalla Corte EDU con la citata sentenza Torreggiani c/ Italia - laddove si era evidenziata la necessità che l'Italia prevedesse strumenti in grado di garantire, sia effetti preventivi, che compensativi della patita violazione della Convenzione da parte di quanti dovessero o avessero espiato la pena in condizioni di sovraffollamento carcerario sia dall'inserimento nel nuovo testo normativo della disposizione con efficacia retroattiva a far data dal 1 gennaio 2010, come già detto parametro temporale di emersione dell'emergenza penitenziaria (Sez. 1, n. 16656 del 16/1/2015). Di conseguenza, la disciplina introdotta dal decreto legge 146 del 2013, convertito nella legge 10 del 2014, ha natura di norma eccezionale e derogatoria della disciplina generale: come tale, non può che trovare applicazione per i casi e i tempi espressamente considerati. Il Legislatore ha previsto chiaramente il termine finale di vigore della disciplina (23 dicembre 2015) e, a differenza di quanto previsto per i semestri posti "a cavallo" della data iniziale (per i quali era prevista l'applicazione del nuovo istituto), non ha inteso emettere una regolamentazione analoga per i periodi che vadano oltre il termine finale, pur iniziando antecedentemente ad esso (così lasciando intendere che il parametro di riferimento era quello del momento in cui terminava il semestre): ciò permette di desumere una chiara volontà del Legislatore in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, vale a dire quella di non attribuire il maggior beneficio ai semestri che non sono interamente compresi nel termine predetto. Non si tratta affatto di disparità di trattamento ma, appunto, di una disposizione di legge speciale che si applica soltanto per il periodo di tempo previsto: e la ragionevolezza della disposizione emerge dal presupposto iniziale già citato e cioè quello per cui la situazione emergenziale veniva a risolversi dopo due anni di applicazione dell'istituto eccezionale e quando ormai era stata introdotta una efficace specifica regolamentazione di altre disposizioni compensative e risarcitorie (in 4 particolare, l'art. 35 ter Ord.Pen.) che consentono al condannato detenuto di ottenere una riduzione della pena in ragione del patimento subito per le condizioni restrittive o comunque un beneficio pecuniario. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato;
al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 ottobre 2017. Il Consigliere relatore Il Presidente (dott. Antorntonio Minchella) (dott. Antonella Patrizia Mazzei) femazze DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 DIC 2017. A DI M E E R P.IL CANCELLERE R P Wistrojai Meta U 5