Sentenza 18 ottobre 2000
Massime • 1
In tema di fabbricazione e commercio di materie esplodenti, l'elemento della micidialità, che distingue la fattispecie di cui all'art. 10 della legge n. 497 del 1974 da quella di cui all'art. 678 cod. pen., può derivare anche dalla concentrazione in grande quantità, in un unico posto, di materiali che, singolarmente considerati, non possiedono tale caratteristica. (Fattispecie relativa al deposito di circa 50 quintali di fuochi di artificio di vario tipo in un unico capannone).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2000, n. 12100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12100 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO TERESI Presidente del 18/10/2000
1. Dott. VITO LA GIOIA Consigliere SENTENZA
2. Dott. EDOARDO FAZZIOLI Consigliere N. 884
3. Dott. PAOLO BARDOVAGNI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. UMBERTO GIORDANO Consigliere N. 19409/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli e da SI US, n. 16/3/63, SI EN, n. 12/4/73 e EO IO, n. 15/3/59 Avverso la sentenza emessa il 27/1/00 dalla Corte di appello di Napoli Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giordano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Febbraro che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Osserva:
con sentenza in data 22/4/99 il Tribunale di Nola ha dichiarato i fratelli SI US e EN, EO IO, IT AT e RI EN colpevoli di concorso nel delitto di cui all'art. 10 legge 497/1974 per essere stati colti il 25/11/95, in Volla, mentre stavano scaricando in un capannone, da un autocarro di proprietà del SI EN, 50 quintali circa di fuochi di artificio di vario tipo e, concesse a tutti le attenuanti generiche, li ha condannati alle pene ritenute di giustizia.
Proposto gravame dagli imputati, con sentenza in data 27/1/00 la Corte di appello di Napoli ha assolto l'IT e il RI per carenza di prova di una loro consapevole partecipazione al fatto (pronuncia non impugnata e quindi divenuta irrevocabile); quanto agli altri, ha derubricato l'addebito nella contravvenzione di cui all'art. 678 C.P. e ha rideterminato le pene in 4 mesi di arresto e lire 400.000 di ammenda ciascuno per il SI US e il EO, ritenuta l'equivalenza tra le già concesse attenuanti generiche e la recidiva, e in 3 mesi di arresto e lire 300.000 di ammenda per il SI EN.
Ha ritenuto la Corte di appello di dovere effettuare la derubricazione non essendovi accertamenti tecnici o dati oggettivi che comprovassero la micidialità dei fuochi di artificio elencati nel capo di imputazione.
Ha ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica di Napoli, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello mutato la qualificazione del fatto in senso favorevole agli imputati condannati senza tenere conto del notevolissimo dato quantitativo, che pure era stato messo in evidenza dal primo giudice;
e ha ricorso anche il difensore degli imputati suddetti contestando, sull'assunto che si tratterebbe di giuochi pirici per cui non è richiesta licenza, che una volta esclusa l'ipotesi delittuosa si potessero ravvisare gli estremi della ritenuta contravvenzione (peraltro ormai prescritta, essendo trascorsi più di quattro anni e mezzo dall'accertamento del fatto). La censura del Procuratore generale, assorbente, merita accoglimento e la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio. Questa Corte invero ha già avuto più volte occasione di affermare (cfr. le sentenze di questa Sezione 9/5/95, Perri - rv. 201.469;
11/12/92, P.M. in proc. Russo - rv. 195.931; 9/11/92, P.M. in proc. Stanzione e altri - rv. 192.413) che l'elemento della micidialità, che distingue la fattispecie di cui all'art. 10 legge 497/197 da quella di cui all'art. 678 C.P., può derivare anche dalla concentrazione in grande quantità in unico posto di materiali che singolarmente considerati tale caratteristica non possiedono. E poiché era proprio a questo aspetto, nel caso di specie particolarmente significativo, che la sentenza di primo grado aveva dato rilievo per ritenere l'ipotesi delittuosa, questa non poteva essere esclusa senza valutare, con adeguata motivazione sul punto, la concreta portata del dato (eventualmente previ ulteriori accertamenti comunque possibili, anche se il materiale come ha dato atto il P.G. nei suoi motivi era stato distrutto, essendone stata data nel verbale di sequestro un'analitica e precisa descrizione).
Avendo tale valutazione la Corte di appello invece omesso, a ciò si dovrà provvedere in sede di rinvio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di SI US, SI EN e EO IO e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2000