Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2000, n. 12100
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Sentenza 18 ottobre 2000

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In tema di fabbricazione e commercio di materie esplodenti, l'elemento della micidialità, che distingue la fattispecie di cui all'art. 10 della legge n. 497 del 1974 da quella di cui all'art. 678 cod. pen., può derivare anche dalla concentrazione in grande quantità, in un unico posto, di materiali che, singolarmente considerati, non possiedono tale caratteristica. (Fattispecie relativa al deposito di circa 50 quintali di fuochi di artificio di vario tipo in un unico capannone).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2000, n. 12100
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12100
    Data del deposito : 18 ottobre 2000

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