Sentenza 23 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2002, n. 10775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10775 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto107 75 /02 LA CORTE SUP E SEZIONE LAVORO voro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO - Presidente R.G. N. 23424/99 Dott. Ettore MERCURIO - Rel. Consigliere Cron. 28381 Dott. Pietro CUOCO - Consigliere Rep. Dott. Francesco ON MAIORANO Consigliere Ud. 22/03/02 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
INAIL GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA' procura motane то giusta e in attidel Natric C.F. Tuceau de 4214/93 , repine 52572;чёр M · ricorrente contro • AV IO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che lo rappresenta e difende,2002 Eme е ж 1231 giusta delega in atti;
-1- - controricorrente n. 1289/98 del Tribunale di avverso la sentenza VELLETRI, depositata il 05/12/98 R.G.N. 904/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/02 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito l'Avvocato ANGELOZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso e rigetto per il resto. :: -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Velletri, con sentenza depositata il 5 dicembre 1988, ha rigettato l'appello proposto dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro avverso l'impugnata sentenza pretorile che accogliendo la domanda svolta nei confronti dell'Istituto dal sig. ON NO, aveva riconosciuto il diritto di quest'ultimo alla rendita da infortunio in misura pari alla inabilità lavorativa residuatagli a causa della ischemia miocardica da stress con scompenso cardiaco, ed aveva condannato l'INAIL a costituire in favore del ricorrente la corrispondente rendita di inabilità nella misura del venti per cento, con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione della inabilità temporanea assoluta, oltre interessi. Il giudice d'appello ha riscontrato che nella specie, così come già rilevato dal primo giudice in aderenza all'accertamento del consulente tecnico d'ufficio, sussisteva un preciso nesso causale tra lo stress legato all'attività lavorativa di autista svolta dall'assicurato (colpito da infarto mentre era alla guida di un autobus turistico) e l'affezione infartuale, ed ha quindi affermato che essendo stata dimostrata anche la coesistenza di altre cause idonee a produrre l'evento morboso in questione (il fumo e la lipidemia), doveva dedursi che lo stress lavorativo era da considerarsi quantomeno concausa della genesi dell'infarto. Il Tribunale ha poi ritenuto corretta la decisione del primo giudice sul punto della decorrenza del diritto alla rendita, ribadendo che la prestazione era dovuta dal giorno successivo a quello della cessazione della inabilità temporanea assoluta. L'INAIL chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato a due motivi di censura. пи 3 L'intimato resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 74 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, degli artt. 2697 cod. civ. e 132 n. 4 e 118 disp. att. cod. civ. nonché vizio di motivazione (ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.), l'Istituto ricorrente lamenta che nel caso di specie non sia stata raggiunta la prova circa la ricollegabilità dell'evento (infarto del miocardio) alla prestazione lavorativa svolta, mentre il giudice dell'appello avrebbe dovuto esigere la dimostrazione che l'infarto fosse stato determinato dal rischio specifico cui l'assicurato era esposto a causa della sua attività lavorativa. Deduce che erroneamente il detto giudice aveva individuato nelle condizioni di lavoro la causa dell'infarto, stravolgendo il concetto di "causa violenta". Il motivo non è fondato. Devono premettersi, in materia, principi affermati nella giurisprudenza di questa corte e ricordarsi così che, nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, al fine di determinare se ad un infarto cardiaco il quale di per sé rappresenta una rottura dell'equilibrio nell'organismo del lavoratore concentrata in una misura minima temporale, integrando in tal modo una "causa violenta"- possa riconoscersi una eziologia lavorativa, deve accertarsi se l'attività lavorativa (che non deve necessariamente essere caratterizzata da sforzi particolari) abbia esercitato il ruolo di sicuro elemento causale, anche se concorrente con preesistenti fattori patologici, e se sussista tra la stessa attività e l'evento una adeguata contiguità temporale (cfr. cass. 26 ottobre 2000 n. 14085). Nel caso di specie il giudice di merito, uniformandosi a questi principi, ha riscontrato un tale nesso di casualità accertando lo sforzo fisico compiuto dal NO, colpito da infarto mentre, sottoposto a notevole stress fisico, era alla guida di un autobus turistico;
ed ha recepito in proposito il giudizio tecnico, 4 Gomes condiviso anche dal primo giudice, espresso dal consulente tecnico nominato d'ufficio, basato su adeguati accertamenti e su convincenti considerazioni medico- legali. La motivazione resa dal Tribunale nell'impugnata sentenza appare, dunque, congrua e sufficiente, e la decisione impugnata si sottrae alle svolte censure. Il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente - denunziando violazione degli artt. 53, 66, 100, 102 e 104 D.P.R. n. 1124/1965 e degli artt. 112, 132, 118 disp. Att. c.p.c. e vizio di motivazione (ex art. 360 n.3 e n.5 c.p.c.) - censura la decisione impugnata sul punto della riconosciuta decorrenza del diritto alla rendita, assumendo che questa doveva essere concessa a decorrere dalla domanda amministrativa anziché dalla cessazione della inabilità temporanea assoluta (art. 74 secondo comma D.P.R. n. 1124/1965), risulta formulato in termini generici e non sufficientemente precisi, e non risponde quindi ai requisiti di specificità necessari per integrare valido motivo d'impugnazione in sede di legittimità. Tale motivo, infatti, non contiene alcuna, pur necessaria, precisa deduzione in ordine alle date degli eventi e delle circostanze assunte a riferimento, e nemmeno in ordine alla avvenuta, o meno, presentazione di una denunzia di infortunio, risultando così carente di quelle indicazioni, anche in fatto, occorrenti per poter stabilire la rilevanza e la decisività, nel caso di specie, della proposta denunzia. In conclusione il ricorso, per quanto sin fin qui detto,deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza (art. 385 primo comma c.p.c.) e devono essere distratte a favore del difensore istante ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Istituto ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro14,50 oltre ad euro 1.500 15mr 5 (millecinquecento) per onorario d'avvocato, da distrarsi a favore dell'Avv.to Giovanni Angelozzi. Così deciso, in Roma, il 22 marzo 2002 Presidente منا (store perennis Il Cons. estensore Phill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 23 LUG. 2002 oggi, IL CANCELLIERE E L B O C 9