Sentenza 12 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2001, n. 7945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7945 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
Aula A RE1 7 945/0 1 Italian LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.lavoro Dott. Alberto Spanò Presidente R.G.2203/00 " Mario Putaturo Donati V. Consigliere "" Donato Figurelli Rep.18264 ""1 Gabriella Coletti Cron. "" Maura La Terza Ud.6/4/2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da SOCIETA' ITALIANA EDITRICE STAMPATRICE, inS.p.a. S.I.E.S. pro-tempore, elett. dom.in persona del legale rappresentante Roma, via Palestrina n.19,presso l'avv.Alessandro Terenzio che unitamente all'avv.Massimo Rossi la rappresentata e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
1661 RICORRENTE
CONTRO
AR PI BO, elett.dom.in Roma, via Costantino Morin n.27 presso l'avv. Vincenzo Gutterez che unitamente all'avv. Francesco D'Antona lo rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso;
1 n CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano in data 30 gennaio 1999, n.871 (R.G.N.954/1998); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 6/4/2001,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv.Massimo Rossi e Vincenzo Gutterez;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc.Gen.Dr. Antonio Martone che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AR PI BO, già dipendente con mansioni di operaio rotativista della s.p.a. S.I.E.S., conveniva davanti al Pretore del lavoro di Milano la detta società deducendo che:dopo essere stato ricoverato in Ospedale per lesioni al cranio, aveva ripreso l'attività lavorativa ma era stato costretto ad assentarsi per scoperta di una formazioneanalisi ed esami culminati nella tumorale nel 1996 e in un intervento chirurgico in data 30 aprile 1997;con lettera del 5 settembre di quell'anno era stato licenziato dalla datrice che gli aveva comunicato di non potere più fare affidamento sulla sua collaborazione per l'elevato numero di assenze, anche se giustificate, in ragione di 63 nel 1994,di 137 del 1995,di 223 nel 1996 e di 214 nel 1997;il recesso era però illegittimo ai sensi dell'art.18 del CCNL per dipendenti di aziende editrici e stampatrici che aveva escluso la possibilità 2 del ricorso al superamento del comporto in base al calcolo delle assenze. Nella resistenza della convenuta, il Pretore con sentenza del 12 marzo 1998, in accoglimento del ricorso, dichiarava l'illegittimità del licenziamento condannando la datrice di lavoro alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e al risarcimento del danno e la decisione, su gravame della società S.I.E.S.,veniva confermata dal Tribunale locale con sentenza del 30 gennaio 1999. Osservava, in particolare, il Tribunale che: l'anzidetta norma collettiva doveva essere interpretata nel senso che il recesso era sempre possibile non solo di fronte alla accertata inidoneità, ma anche a seguito del protrarsi di una situazione pregiudievole al regolare svolgimento del rapporto;
ilfuturo licenziamento era illegittimo poiché la datrice di lavoro non aveva perciò sollecitato gli specifici accertamenti medici richiesti sul punto dalla disciplina;
era invece del tutto arbitraria ogni altra individuazione temporale-numerica di assenze rilevanti al superamento del comporto. L'appellante ha proposto ricorso per cassazione con due motivi cui ha resistito con controricorso il lavoratore. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2110 C.C. e 18 CCNL nonché degli artt. 1362,1366 e 1371 c.c., (ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c.), si censura l'impugnata sentenza per avere 3 A R interpretato, ai fini della ritenuta illegittimità del recesso, l'art. 18 del CCNL vigente nel senso che il termine finale del comporto veniva a coincidere con la guarigione o comunque con l'impossibilità assoluta di fornire la prestazione lavorativa, senza tenere conto del sistema in cui la disposizione era inserita imperniato sul principio della corrispettività tra prestazione di lavoro e retribuzione. La norma all'esame non aveva, infatti, previsto la durata del periodo di comporto per cui doveva essere intesa come conferma del generico diritto del lavoratore alla conservazione del posto in caso di malattia e quindi interpretata in collegamento con l'art.2110 c.c. che aveva sul punto rimesso alle fonti costituite dagli usi e dell'equità. In particolare le parole "permanente inidoneità fisica al lavoro" non potevano che essere considerate quale limite alla sopportabilità da parte del datore delle assenze del fossero interpretate quale lavoratore, anche qualora si impossibilità di fornire la prestazione lavorativa "con un minimo di continuità". In tale modo quest'ultima espressione, nel profilarsi come predeterminati, necessitava di una concetto privo di termini integrazione da parte del giudice secondo equità e,del resto,il secondo comma del citato art.18 CCNL aveva soltanto ribadito un concetto già preso in considerazione dalla legge e precisamente dall'art.5 dello Statuto dei lavoratori. л яR Il convincimento affermato aveva,altresì, violato i criteri legali di ermeneutica di cui all'art. 1362 c.c. poiché il Tribunale avrebbe dovuto interpretare la norma collettiva non soltanto in base al senso letterale delle parole,ma con indagine estesa alla intenzione delle parti le quali certamente non avevano comune inteso sopprimere il diritto di recesso datoriale, , nel caso di reiterate assenze per malattia. Così il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto sia dell'art. 1366 c.c., escludendo conseguenze così gravi a carico di una sola delle parti come l'illicenziabilità del lavoratore impossibilitato a fornire una prestazione lavorativa soddisfacente e minimamente continuativa, che dell'art. 1367 C.C. applicando la regola secondo cui nel dubbio il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno. Oltretutto la clausola collettiva, se interpretata nel senso della esclusione della previsione del periodo di comporto, sarebbe affetta da nullità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, in quanto contraria a una norma imperativa quale l'art.2110 c.c. Peraltro anche con riguardo alla disciplina di cui all'art.1371 c.c., solo una interpretazione di segno contrario avrebbe potuto realizzare l'equo contemperamento degli interessi delle parti trasferendo sul datore di lavoro il rischio-malattia secondo precisi limiti temporali che certamente non potevano essere quelli connessi, nella specie, al considerevole numero di 660 assenze nell'arco di 3 anni. 5 1 R motivo, denunciandosiCon il secondo insufficiente e decisivo della motivazionecontraddittoria su un punto controversia, si deduce che il Tribunale, nel confermare la pronuncia pretorile sul rilievo della ricavabilità dal testo della norma dell'art.18 del contratto collettivo del limite al periodo di comporto, non ha considerato che, anche a volere seguire detta interpretazione, la datrice, a seguito del protrarsi di una situazione preoccupante per la prospettiva di regolare svolgimento del rapporto, aveva già provveduto a sollecitare gli accertamenti medici sulla idoneità al lavoro e che il dipendente, benchè invitato anche per iscritto a presentarsi alla visita medica ex art.5 della legge n.300 del 1970, aveva evitato ogni volta di sottoporsi alle visite mediche. l'interpretazione postulataIn questo stato di cose pleonastica poiché, se da un lato non è comprensibile cosa avrebbe dovuto fare il datore di lavoro una volta esperito il tentativo anzidetto, dall'altro,il risultato è che in una fattispecie di eccessiva morbilità non si potrebbe mai addivenire ad una situazione di inidoneità permanente. Ne consegue che anche un giudizio di inidoneità non formulato da uno degli enti о istituti autorizzati avrebbe ben potuto costituire motivo di recesso, salva in ogni caso la necessaria verifica giudiziale circa la fondatezza di tale motivo. Ma l'insufficienza di argomentazioni giuridiche poste a fondamento della interpretazione è derivata soprattutto dalla nullità della clausola collettiva per contrasto con la norma 6 Л inderogabile dell'art.2110 c.c.,con la conseguenza che il comporto, nel caso di omessa disciplina, doveva essere determinato mediante ricorso alle fonti integrative. E anche in tale caso il Tribunale non si era preoccupato di spiegare i motivi per i quali si era discostato dai principi affermati in subiecta materia dalla Corte Suprema che, con sentenza n.3207 del 1984, aveva cassato la pronuncia del Tribunale di Roma legittimità del licenziamentoche, nel dichiarare la per superamento del periodo di comporto, aveva motivato nel senso che le parti avevano inteso ancorare e parificare la durata del comporto alla durata della malattia. Né il Tribunale ha rilevato che l'art.2110 C.C. si riferisce, oltre che all'ipotesi di malattia unica, anche a quella di una pluralità di episodi morbosi discontinui della stessa natura о di diversa natura, sicchè, non avendo la contrattazione collettiva disciplinato, come nella specie, questa seconda ipotesi, il cosiddetto comporto frazionato o per sommatoria doveva determinato, in difetto anche di usi, dal giudice secondoessere equità. individuare unIn sostanza il Tribunale avrebbe dovuto termine interno e uno esterno, laddove il primo è costituito dalla somma delle assenze per malattia e il secondo dell'arco temporale entro cui le assenze assumono rilevanza,e la giurisprudenza si è attestata nel senso di ritenere legittimo il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto ogni qualvolta il lavoratore abbia totalizzato un numero di assenze per malattia 7 pari a un terzo del limite esterno del comporto stesso, individuato quest'ultimo nella durata media della maggior parte del CCNL,pari a un triennio. E nel caso in esame il licenziamento era stato intimato dopo sopportazione da parte della datrice, nel corso di un la triennio, di ben 660 giorni di assenza dal lavoro pari, quindi, non già a un terzo, bensì a più della metà del triennio stesso. Anche se si fosse voluto fare riferimento, al fine di individuare il cosiddetto limite esterno, alla effettiva durata prevista dal CCNL di settore (quattro anni), si sarebbe avuta una situazione di poco diversa. In conclusione il Tribunale avrebbe dovuto sopperire al silenzio delle parti e determinare secondo equità tanto il limite esterno,quanto il limite interno. I due motivi,da esaminarsi congiuntamente per connessione nel 风 accolt rigettati profilo logico-giuridico delle censure formulate, vanno perché in fondati. I principi affermati in subiecta materia dalla Corte Suprema che vanno in questa sede ribaditi in quanto si condividono gli - argomenti poste a sostegno - possono così riassumersi: l'art.2110 c.c. prevede come autonoma ed ulteriore causa di recesso del datore di lavoro il superamento del periodo di comporto (cfr., Cass.,13 dicembre 1999, n. 13992; vedi anche Cass.,14 dicembre 1999, n. .14065, sulla riferibilità alle malattie reiterate ed intermittenti,e non solo a quella a carattere unitario e continuativo),con la conseguenza che il dipendente può essere R 8 + licenziato per il solo fatto del protrarsi del suo stato di malattia oltre il detto periodo a prescindere dalla sussistenza di una giusta causa O di un giustificato motivo di recesso (vedi Cass., 27 giugno 1996, n.5927, sulla costituzionalità della relativa disciplina); ai fini della determinazione di quel periodo (vedi Cass 11 febbraio 1991, n.1387, sul comporto secco e sul termine interno del comporto per sommatoria;
Cass., 26 settembre 1994, n.7868;Cass.,20 agosto 1996,n.7660),l'art.2110 c.c. rinvia alla legge, ai contratti collettivi, agli usi e all'equità, onde è possibile ricorrere a quest'ultima solo in assenza delle altre fonti (Cass., 11 aprile 2000,n.4629,e già Cass., 13 luglio 1995, n. 7672); l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è istituzionalmente èriservata al giudice del merito ed censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni di ermeneutica legale (Cass.,9 gennaio 2001, n.223; Cass., 21 maggio 1998, n.5091; Cass., 13 settembre 1997, n.9121). Siffatti principi sono stati nella specie violati dalla impugnata sentenza che ha ritenuto legittima la clausola collettiva de qua per avere fatto salvo il diritto del datore di lavoro di risolvere il rapporto nel caso in cui la mancanza di prestazione del dipendente si fosse protratta oltre un certo limite. A tali fini il Tribunale, nell'interpretare il primo comma dell'art.18 del CCNL vigente, secondo cui il lavoratore "ha diritto 9 1 R alla conservazione...sino alla raggiunta idoneità al lavoro", in stretto collegamento con la disposizione successiva in base alla permanente inidoneità fisica al lavoro quale "in caso di può risolvere ildall'INAIL constatata ○ dall'INPS, l'azienda rapporto di lavoro", ha, infatti, rilevato:che un limite alla sopportabilità delle assenze è pur sempre stabilito anche se non in termini predeterminati poichè l'espressione "permanente inidoneità alle mansioni" non va intesa in senso restrittivo, ma ricomprende la mancata prospettiva di potere fornire in futuro un'attività lavorativa con un minimo di continuità; che il datore di lavoro non solo ha il diritto di recedere di fronte alla inidoneità ma potrebbe, a seguito del protrarsi di una accertata situazione preoccupante per la prospettiva di futuro regolare svolgimento del rapporto, sollecitare gli organi previsti dalla disciplina collettiva ad effettuare gli accertamenti medici del caso. Ora è di tutta evidenza nel caso in esame la violazione dei canoni ermeneutici e in primo luogo di quello di cui all'art.1362 c.c. poiché il Tribunale, ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, avrebbe dovuto tenere conto del tenore letterale delle espressioni usate, dando così atto della generica previsione sul punto dell'art.18 del CCNL che aveva garantito il solo diritto del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro sino alla guarigione, senza preoccuparsi della situazione del datore di lavoro mediante la coeva individuazione sia del comporto secco che di quello per sommatoria (vedi Cass., 14 ottobre 1993, n. 10131, sulla 10 R nullità per contrasto con l'inderogabile disciplina legale contrattuale che preveda perdell'art.21 10 C.C. della clausola l'ipotesi di assenze per malattia del lavoratore solo il cosiddetto comporto secco). Né poteva il giudice d'appello, nella interpretazione della - per ricavare un limite qualsiasi norma collettiva, fare ricorso - alla sopravvenuta infermità alle assenze del lavoratore permanente del lavoratore ed alla conseguente impossibilità della prestazione lavorativa poiché tale ipotesi è nettamente distinta dalla malattia del dipendente in quanto ha natura e disciplina giuridica diverse (vedi Cass., 14 dicembre 1999, n. 14065,cit.). Ne discende che il Tribunale è incorso, oltre che nella C.C.violazione della citata norma, anche in quella dell'art.2110 poiché non ha operato, in mancanza di una previsione contrattuale comporto (limite esterno ed interno), quella integrazionedel equitativa necessaria ad assicurare il corretto svolgimento della funzione dispositiva da parte del contratto collettivo. La sentenza impugnata deve perciò essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice che, nell'uniformarsi ai principi e anche sulle spese del presente criteri enunciati, provvederà giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Milano. Roma, 6 aprile 2001 Meno Parts Deco Vod. Il Presidente Il Consigliere est. Alberti ya 11 % 3 9 0 5 1 . . A T S M I S R D A A 3 ' , T L , 7 O - L L A 8 E S - L E D 1 O P 1 M B S S I I N E D N E G G S A G O I T E S A A L O D O P E T A M , T I L I O L R A R I E T D D S D I E O G T E N R E S E l l i l D