Sentenza 19 settembre 2008
Massime • 1
In tema di gioco d'azzardo, la mancata esposizione della tabella dei giochi d'azzardo e proibiti configura il reato previsto dall'art. 110, comma primo, T.u.l.p.s., la cui sanzione penale deve essere individuata nell'art. 17 del medesimo Testo Unico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/09/2008, n. 42719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42719 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi IGg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 19/09/2008
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1838
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere - N. 14435/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DIANCONA;
nel procedimento nei confronti di:
AS OB, nata a [...] il [...];
Avverso la sentenza emessa in data 13 dicembre 2007 dal Tribunale di Ancona, Sezione distaccata di Jesi, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata in ordine al capo C) della rubrica (art. 110 c.p. e R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 221) perché il fatto non costituisce più reato.
Fatto commesso il 26 giugno 2004.
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. Luigi Marini. RILEVA IN FATTO
La IG.ra AL è stata tratta a giudizio (unitamente ad altra persona che aveva fornito gli apparati elettronici in contestazione) per rispondere dei seguenti reati:
a) art. 110 c.p. e R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 9, prima parte cpv., per avere consentito nel circolo Arci da lei gestito l'utilizzo di due apparecchi che consentivano il gioco d'azzardo;
b) art. 718 c.p. perché con le medesime condotte teneva e agevolava il gioco d'azzardo;
c) R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 110 e 221 perché ometteva di esporre nel locale la tabella concernente i giochi d'azzardo e quelli vietati.
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto non sussistente il reato contestato al capo B) della rubrica ed ai sensi dell'art. 129 c.p.p. ed ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati contestati ai capi A) e C) perché i fatti non sono più previsti dalla legge come reato. In particolare, il Tribunale ha rilevato che si è in presenza di due apparati che "non rientravano nella tipologie delle macchine lecite e autorizzate di cui all'art. 110 del cit. T.U." di pubblica sicurezza, ma che "tuttavia a seguito dell'intervenuta depenalizzazione della sopra richiamata norma incriminatrice deve emettersi sentenza di non doversi procedere per i reati di cui ai capi B), C) D)".
Avverso tale decisione ricorre oggi il Pubblico Ministero limitatamente alla pronuncia relativa al capo C) della rubrica. Afferma il ricorrente che, al di là della formula adottata dal Tribunale, erroneamente questi è giunto alla conclusione che la violazione prevista dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 221 non rivesta carattere penale: il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 1, come sostituito dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 240, contempla ancora l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi di azzardo o vietati e la relativa inottemperanza è sempre sanzionata penalmente dal citato art. 221 o, comunque, dall'art. 17 della medesima legge, secondo cui le violazioni al T.U. di P.S. non altrimenti sanzionate sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206,00 Euro.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso presentato "per saltum" dal Pubblico Ministero ha ad oggetto la ritenuta erronea assoluzione dell'imputata con riferimento al capo C) della rubrica, prospettando una interpretazione della normativa in tema di giochi elettronici posizionati nei locali pubblici che merita accoglimento.
Il ricorso sembra fare riferimento alla precedente decisione di questa Sezione che ha affermato che le modalità di esposizione delle tabella dei giochi d'azzardo e proibiti sono disciplinate dall'art. 195 reg. esec. approvato con il R.D. 6 maggio 1940, n. 635, così che la violazione della disposizione conserva rilevanza penale ex art. 221, comma 2 del R.D. anche successivamente all'abrogazione dell'art.665 c.p. (Cass. 3, 2 marzo 2005, n. 14273 (rv 231073).
In realtà, il testo del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 1, conserva l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi d'azzardo e proibiti, così che, a parere di questa Corte, la mancata esposizione della tabella assume diretta rilevanza e deve ritenersi sanzionabile ai sensi dell'art. 17 della medesima legge, disposizione che, salvo quanto previsto dal successivo art. 17 bis (che qui non rileva), punisce le violazioni alle disposizioni del testo unico che non ricevano pena o sanzione amministrativa o che non siano sanzionate dal Codice penale.
Alla luce di tali considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha assolto la IG.ra AL dal reato contestato al capo C) della rubrica e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di Appello competente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Ancona.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2008