Sentenza 17 gennaio 2013
Massime • 1
La sostituzione di una misura cautelare personale con altra di natura interdittiva comporta la sopravvenuta inammissibilità del riesame in precedenza richiesto, salvo che sussista lo specifico interesse dell'imputato a coltivare l'impugnazione ai fini di una futura utilizzazione della pronunzia favorevole per il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2013, n. 4305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4305 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 17/01/2013
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 113
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 46116/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL EF, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 09/10/2012 del Tribunale di Roma sezione riesame;
esaminati gli atti, i ricorsi e il provvedimento impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto P.G. Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza del 17.9.2013 il g.i.p. del Tribunale di Velletri applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari a AL EF, indagato per il reato di peculato, per avere - quale pubblico ufficiale, essendo agente di polizia municipale del comune di Valmontone - utilizzato l'autovettura di servizio per motivi esclusivamente privati ed estranei alle finalità d'istituto nel periodo compreso tra marzo e luglio 2011.
2. Adito dall'istanza di riesame del AL, il Tribunale distrettuale di Roma con ordinanza resa il 9.10.2012 ha dichiarato la sopravvenuta inammissibilità del riesame, alla luce della sostituzione (disposta dal g.i.p. nelle more del giudizio di riesame) della misura cautelare coercitiva della custodia domiciliare con la misura cautelare interdittiva ex art. 289 c.p.p. della sospensione dell'indagato dal pubblico ufficio ricoperto quale vigile urbano del comune di Valmontone.
Richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità, il Tribunale ha osservato che in materia di misure cautelari interdittive non è consentito proporre istanza di riesame, perché il solo mezzo di impugnazione consentito è l'appello. Di tal che l'intervenuta revoca della misura cautelare coercitiva in origine imposta al prevenuto vanifica ogni concreto interesse del AL a coltivare l'esperito riesame ("...per ottenere la revoca della misura sospensiva egli dovrà impanare l'ordinanza che l'ha disposta").
3. Avverso la descritta ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore del AL, deducendo violazione di legge (artt. 273 e 309 c.p.p., art. 568 c.p.p., comma 4) e mancanza assoluta di motivazione con specifico riguardo alle conclusioni del Tribunale in punto di interesse dell'indagato al giudizio di riesame sulla originaria misura cautelare domestica alo stesso applicata.
Nel sostituire la misura cautelare coercitiva con quella interdittiva il g.i.p. ha esplicitamente addotto l'invarianza del quadro indiziario acquisito nei confronti del AL, che ha sottoposto alla meno afflittiva misura sospensiva soltanto in ragione dell'affievolirsi delle esigenze di natura socialpreventiva. Di qui l'interesse del AL ad ottenere una pronuncia di merito sulla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza legittimanti l'applicazione dell'originaria misura inframurale. Interesse che si correlerebbe all'istituto previsto dall'art. 314 c.p.p. in tema di riparazione per ingiusta detenzione, atteso che l'indagato ha comunque sofferto un regime di custodia cautelare domestica protrattosi per quindici giorni. L'omessa motivazione (un non liquet) del Tribunale sugli elementi indiziari che attingono la posizione del ricorrente impone, quindi, l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
4. Il ricorso di AL EF deve essere dichiarato inammissibile per genericità e indeducibilità dei delineati rilievi critici.
4.1. Va innanzitutto chiarito che correttamente il Tribunale del riesame di Roma ha deliberato la sopravvenuta inammissibilità della richiesta di riesame proposta dall'indagato AL per difetto di concreto interesse alla decisione.
In linea con la stabile giurisprudenza di questa Corte regolatrice è necessario ribadire, infatti, che avverso un'ordinanza applicativa di una misura interdittiva non è ammessa l'impugnazione per riesame, ma -come si evince dal combinato disposto dell'art. 309 c.p.p., comma 1 e art. 310 c.p.p., comma 1 - unicamente l'appello (Cass. Sez. 6, 23.5.1994 n. 2411, Margaritora, rv. 199438; Cass. Sez. 2,20.3.2001 n. 23057, Di Martino, rv. 219568). Se la revoca o la cessazione di una misura cautelare personale intervenuta nel corso dell'incidente del riesame può non implicare ipso iure il venir meno dell'interesse a coltivare l'impugnazione, non è revocabile in dubbio che la persistenza di siffatto interesse, ove sia coniugata all'esigenza dell'indagato di precostituirsi (a norma dell'art. 314 c.p.p., comma 2) una decisione irrevocabile sull'ipotetica illegittimità genetica della misura coercitiva, in tanto diviene suscettibile di apprezzamento (asseverante in limine il persistere dell'interesse impugnatorio pur dopo il venir meno della misura restrittiva), in quanto l'interesse del ricorrente dettato da una futura utilizzazione dell'eventuale pronuncia favorevole ai fini della riparazione per ingiusta detenzione formi oggetto di specifica e motivata deduzione. Vale a dire sorretta da argomenti seri e tali da evidenziare in concreto il pregiudizio derivante dal mancato ottenimento della decisione favorevole (cfr.: Cass. Sez. 6,18.6.2010 n. 25859, Qoshku, rv. 247780; Cass. Sez. 6, 21.9.2010 n. 37764, Fabiano, rv. 248245; Cass. S.U., 16.12.2010 n. 7931/11, Testini, rv. 249002). Nel caso del ricorrente AL l'evocata ingiustizia della custodia cautelare assume caratteri puramente assertivi, senza che di essa si specifichi alcuna diretta inferenza con le situazioni previste dall'art. 314 c.p.p. (di cui, va aggiunto, non v'è traccia neppure nella iniziale istanza di riesame dell'indagato). Non sottacendosi che il rilievo per cui il gi.p., sostituendo la misura coercitiva con quella interdittiva, avrebbe ritenuto immutato il compendio indiziario gravante sull'indagato costituisce evenienza che concorre a sminuire, piuttosto che a rinvigorire (come impropriamente si sostiene nel ricorso), l'insussistenza di un effettivo e attuale interesse del AL ad una decisione di merito sui gravi indizi di colpevolezza dai quali è scaturita l'applicazione della iniziale misura restrittiva personale.
4.2. In secondo luogo non può non costatarsi che la mancanza di interesse dell'indagato alla decisione di riesame sul provvedimento coercitivo originario è fatta palese da un'ulteriore dirimente emergenza processuale.
Dagli atti pervenuti a questa S.C. a corredo dei ricorsi del AL e dei coindagati nello stesso procedimento penale si evince, infatti, che l'indagato ha esperito i rituali mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento in relazione alla misura cautelare interdittiva da cui è attualmente attinto, secondo la corretta indicazione già enunciata dal Tribunale del riesame nell'ordinanza oggi impugnata. In vero emerge ex actis che il AL, in pendenza dell'odierno ricorso per cassazione, ha dapprima avanzato al g.i.p. del Tribunale di Velletri istanza di revoca della misura della sospensione dal pubblico ufficio di vigile urbano ed ha poi proposto appello avverso il provvedimento reiettivo del g.i.p. del 30.10.2012. Giudicando sull'appello cautelare il Tribunale distrettuale di Roma con ordinanza in data 11.12.2012 ha rigettato l'impugnazione, specificamente ponendo l'accento su univocità e convergenza dei gravi indizi di colpevolezza acquisiti nei confronti del AL nel corso delle indagini preliminari e compiutamente descritti nell'ordinanza cautelare genetica del g.i.p. in data 17.9.2012 (quella appunto applicativa dell'originaria cautela coercitiva inframurale). Di guisa che il AL ha conseguito, aliunde e per corretta via, la pronuncia di merito invocata con il presente ricorso sul quadro indiziario coinvolgente la sua posizione di indagato per il delitto di peculato.
L'inammissibilità dell'impugnazione impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in misura di Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2013