Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2001, n. 4558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4558 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA04558/0 10 IN NOME DEL POPOL ATALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. n.18839/98 e SEZIONE LAVORO n. 1739/99 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron 9766 Dott. Angelo GRIECO Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere Ud. 14/11/00 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere C.C. 19/12/2000 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: NT avv. NICOLO' difeso da se medesimo ed elettivamente domiciliato in Caltagirone alla via S.Maria di Gesu n.100;
- ricorrente -
contro
VACIRCA domiciliata, CONCETTA, elettivamente unitamente all'avv. Palma Balsamo che la rappresenta e difende giusta procura a margine, in Roma alla via Mirabello, 7 presso l'av Marina Petrolo,; by - controricorrente e ricorrente incidentales 4690 avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone, n.80 del 19.6.1998, reg. gen. n.54/98; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 novembre 2000 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Giancarlo Perone per delega dell'avv. EN;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, il rigetto del primo, assorbimento gli altri e per il rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 19 giugno del 1998 il Tribunale di Caltagirone, decidendo sull'appello proposto avverso sentenza del Pretore della medesima città da RC Concetta nei confronti dell'avv. EN Nicolò e su quello incidentale di questi, rigettava entrambi gli appelli, confermando la sentenza di primo grado che aveva condannato il EN al pagamento di differenze retributive per la somma di lire 28.843.647, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. -2- In relazione all'appello della RC osservava in motivazione che la domanda di retrodatare al marzo 1975 l'inizio del rapporto di lavoro subordinato, prestato in favore del EN con mansioni di dattilografa, accertato dal Pretore dal marzo dell'anno successivo, era carente di prova. Non era censurabile, nel contrasto tra le dichiarazioni di due testimoni favorevoli alla tesi della RC ed altre due favorevoli a quella del EN, il giudizio del Pretore che aveva fondatamente ritenuto più attendibili le seconde, in quanto a conoscenza diretta della vicenda perché colleghe di lavoro, rispetto alle prime, amiche dalla RC ed a conoscenza dei fatti solo in quanto ad esse riferito da quest'ultima. Rilevava, inoltre, che la tesi del EN era in sede di libero corroborata dalle sue dichiarazioni interrogatorio e dalle buste paga. Per analoghe ragioni rigettava il motivo d'appello tendente ad accertare la durata del lavoro in otto ore giornaliere per il periodo fino al 1987, in quanto le deposizioni delle sue due amiche, che la attendevano la sera a fine lavoro, provavano soltanto la prestazione di lavoro pomeridiano e non che la durata della prestazione fosse di otto ore. -3- Escludeva, poi, che la dichiarazione fatta all'INPS dal EN per avvalersi di condono contributivo della prestazione di otto ore giornaliere per tutti i giorni lavorativi, in luogo delle 14 giornate mensili denunciate, avessero valore probatorio in quanto fatte in diverso rapporto e per finalità diverse. In ordine all'appello del datore di lavoro osservava che l'applicazione del contratto collettivo è estensibile anche ai non iscritti alle organizzazioni stipulanti, potendo essere l'adesione agli stessi anche solo tacita. Aggiungeva che il contratto comunque costituiva parametro per l'individuazione della retribuzione adeguata ex art.36 della Costituzione. In ordine alle sommme ricevute con assegni dalla RC, il Tribunale confermava l'opinione del Pretore che esse non potevano ritenersi integrazione della retribuzione risultante dalle buste paga per la non regolarità e continuità, per la variabilità degli importi e per non avere il EN fornito prova contraria. Per gli interessi e la rivalutazione monetaria confermava le statuizioni del Pretore in quanto conformi alla previsione del terzo comma dell'art.429 c.p.c. . -4- Propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi il EN, illustrato poi con memoria;
resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con tre motivi la RC, cui resiste con controricorso il EN. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi contro la medesima sentenza vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Per l'esame ordinato delle questioni proposte con i due ricorsi è opportuno iniziare con l'esame dei primi quattro motivi del ricorso principale, passare quindi all'esame dei primi due motivi del ricorso incidentale, ed, infine, esaminare congiuntamente il quinto e sesto motivo del ricorso principale ed il terzo di quello incidentale che concernono questioni attinenti alla rivalutazione monetaria del credito ed agli interessi. Con il primo motivo del ricorso principale il EN lamenta la violazione dell'art. 132 c.p.c. perchè la sentenza impugnata non trascrive le conclusioni formulate con l'atto di appello e l'insufficienza della motivazione in relazione ai seguenti punti: 1 estensione al rapporto del contratto collettivo nazionale;
2 uso del contratto come parametro ex -5- art. 36 della Costituzione;
3 - esattezza della CTU;
4 prova della inadeguatezza della retribuzione;
5 estensione dell'art.36 Cost. a istituti contrattuali;
6 - omesso computo delle somme ricevute in più con l'incasso di assegni per complessive £. 28.819.480; 7 omessa compensazione tra le somme ricevute in più dalla lavoratrice e le differenze paga a lei dovute;
8 - erroneo computo sulla retribuzione dovuta ex art. 36 Cost. di interessi e rivalutazione;
9 - mancata valutazione della richiesta di rinnovo della consulenza tecnica;
10- omesso esame della censurata condanna alle spese in primo grado. Con gli altri motivi il ricorrente riprende ed amplia le censure contenute nel primo motivo. Con il secondo, riprendendo la censura sub 1, lamenta con un primo profilo che il Tribunale non abbia indicato gli elementi che provavano l'adesione al contratto collettivo dei professionali, peraltro neppuredipendenti degli studi allegato alla consulenza, evidenziando come le retribuzioni riportate nelle buste paga non facessero riferimento a quel contratto ma ai minimali di contribuzione INPS. -6- Con un secondo profilo, riprendendo la censura sub 7, \seconds) lamenta la valutazione di mancanza di prova che le somme versate con assegni fossero da imputare a retribuzione, la prova che esse erano destinate a dovendosi ritenere che spese di ufficio doveva essere data dalla lavoratrice, che aveva ammesso la non corrispondenza delle somme ricevute rispetto agli ammontari riportati in busta paga. Con il terzo motivo, riprendendo la censura sub 3, il EN lamenta l'omesso esame degli errori (denunciati) contenuti nella consulenza tecnica ed in particolare Sual'omesso rilievo all'ammissione della lavoratrice di aver ricevuto aumenti anno per anno. Con riferimento Liprendendo al tema della censura Con il quarto motivo, sub 1 e del secondo motivo, si censura la contraddizione della sentenza impugnata per avere ritenuto che le somme indicate in busta paga erano i minimali INPS e nel contempo che esse erano quelle del CCNL dei dipendenti studi professionali. Iniziando dalla censura di violazione di legge (art.132 c.p.c), per l'omessa trascrizione delle conclusioni formulate con l'atto di appello, va rilevato, in conformità delle giurisprudenza di legittimità che l'omissione non vizia di -7- nullità la sentenza, cfr. Cass. n.6329 del 1996, n.8569 del 1997 e n.801 del 1999, ma rileva solo se evidenzia il vizio di omessa pronuncia. Vanno perciò esaminati i capi di domanda in relazione ai quali è denunciata l'omessa pronuncia. Nell'ordine vi sono la doglianza di omessa compensazione tra le somme ricevute con gli assegni ed i crediti della RC (punto sette del 1° motivo); omesso esame della richiesta di rinnovo della consulenza (punto 8); omesso esame della doglianza in ordine al governo delle spese di primo grado (punto 10). In ordine al primo di tali rilevi si osserva che il EN non ha proposto in primo grado, in subordine alla domanda di imputazione a pagamento dei crediti di lavoro, una domanda di restituzione per indebito oggettivo delle somme portate dagli assegni consegnati alla RC;
non si è accertato, quindi, un suo credito nei confronti della lavoratrice, sicchè, essendo improponibile una domanda di compensazione per la mancanza di contrapposti crediti, egli non può dolersi dell'omesso esame di tale domanda. Quanto alla richiesta di rinnovo della consulenza, avendo accertato come immune da ogni vizio la consulenza tecnica di -8- ufficio, il Tribunale ha implicitamente escluso che essa fosse implicitamente rigettato la domanda di affetta da errori e rinnovo. La doglianza del EN in ordine alle spese del giudizio di primo grado, secondo la quale dovevano essere poste a carico della lavoratrice, era logicamente subordinata all'accoglimento del suo appello, non potendo essere condannata la vincitrice, sia pure parzialmente, alle spese. Con il rigetto dell'appello la questione era assorbita o la domanda implicitamente rigettata. Si deve concludere per l'irrilevanza della mancata trascrizione delle conclusioni in appello del EN non sussistendo i vizi di omesso esame di capi della domanda da lui denunciati. Passando all'esame delle censure alla motivazione del Tribunale, investono la questione della retribuzione dovuta, secondo il contratto collettivo, il capo sub 1 del primo motivo, il primo profilo del secondo motivo ed il quarto motivo. Le censure si sostanziano nell' avere il Tribunale omesso l'accertamento dei fatti che fonderebbero la ritenuta adesione tacita al contratto collettivo e, quindi, sulla -9- conseguente illogicità dell'applicabilità diretta della contrattazione collettiva. Rileva, inoltre, il ricorrente la contraddizione tra l'avere ritenuto la retribuzione indicata nelle buste paga quella del contratto collettivo ed in altra parte della sentenza quella dei minimali contributivi INPS. La prima censura è fondata;
tuttavia il vizio della motivazione non è decisivo. La motivazione della sentenza impugnata in ordine alla applicabilità al rapporto del CCNL dei dipendenti degli studi professionali si limita ad affermare che l'applicazione alla contrattazione collettiva può risultare da una adesione tacita ma, richiamata la giurisprudenza di legittimità sul punto, non precisa alcuna circostanza di fatto dalla quale abbia desunto l'adesione. In altre parole, indica la regola di diritto ma non i fatti sui quali fonda l'applicazione della regola, L'omissione è totale, pertanto è infondata l'ulteriore censura di contraddizione nell'indicazione (della paga) indicata nelle "buste paga" in quanto la sentenza non afferma che essa sia quella dell'indicato CCNL. va, però, aggiunto che l'applicabilità del contratto collettivo è stata riconosciuta dalla sentenza impugnata, non - 10 - solo in via diretta, ma anche quale parametro per le voci retributive ex art.36 della Costituzione, accertando l'esattezza della consulenza tecnica nell'adozione di questo parametro. Consegue che, essendo la sentenza fondata su due autonome rationes decidendi, i vizi della motivazione sulla prima non sono decisivi ove risulti fondata la seconda. Ed invero il ricorrente si è avveduto di ciò ed ha censurato il ricorso al contratto come parametro con i punti 2, 4 e 5 del primo motivo. Le censure sono infondate. Con il primo di tali punti si censura il riferimento al CCNL dei dipendenti degli studi professionali senza indicare le ragioni di tale applicazione. Va in proposito rilevato che, essendo pacifico che la RC lavorava come dattilografa nello studio di avvocato del EN, il riferimento alla categoria dei dipendenti degli studi professionali adottata del Tribunale appare logicamente corretta e conforme ai criteri dell'art.2070 C.C., cfr Cass.n.4324 del 1992. Quanto alla omessa esibizione del contratto da parte della ricorrente, si osserva che essa sarebbe rilevante ai fini dell'applicazione diretta del contratto, costituendo il - 11 - titolo delle pretese dell'attrice, ma non lo è in relazione ad un accertamento che si fonda su quello dell'ausiliare. Va, inoltre, rilevato che la questione è priva di rilevanza in quanto non si afferma che il CTU abbia errato nel riportare le retribuzioni previste dal contratto collettivo. In ordine al rilievo che non vi sarebbe prova che la retribuzione della RC fosse inadeguata, si osserva che l'inadeguatezza è implicita nel fatto, dedotto ed accertato dalla CTU, che essa era inferiore a quella prevista dal parametro delle retribuzione adeguata costituito dal contratto collettivo. Il EN censura ancora l'avere il Tribunale adottato come retribuzione parametro della retribuzione adeguata oltre alle voci paga base e contingenza anche altre due voci, aumento del 9% ed elemento autonomo, che secondo il ricorrente dovrebbero essere esclusi, in quanto istituti contrattuali, dalla retribuzione parametro, dovendo questa comprendere solo le prime due voci. La giurisprudenza di legittimità nell'indicare come parametro della retribuzione adeguata ex art.36 della Costituzione la retribuzione prevista dalla contrattazione -12- collettiva ha distinto le voci, cfr. ad es. n. 7379 del 1996. che concorrono ad adeguare il compenso del lavoro alla sua qualità e quantità, che pertanto concorrono a formare la retribuzione minima parametro, da quelle che hanno finalità diverse quali, ad esempio, gli scatti di anzianità, che premiano la fedeltà alla azienda, o premi collegati al buon andamento aziendale. Queste voci, in quanto non concorrono alla finalità di cui all'art.36 Cost. vanno escluse dalla retribuzione parametro. Non è esatta, quindi, l'affermazione che solo la retribuzione base e la contingenza formino la retribuzione di riferimento, in quanto ad essa possono concorrere anche aumenti percentuali generalizzati o voci che conglobino punti di contingenza maturati perché finalizzate anche esse all'adeguamento della retribuzione minima. La censura ( che deduce che l'aumento del 98 e l'elemento non andrebbero computati nella retribuzioneautonomo parametro) generica e, quindi, inammissibile perchè non chiarisce le ragioni per le quali queste voci avrebbero finalità diverse da quella di adeguare la retribuzione al variare del costo del lavoro e di quello della vita per - 13 - consentire una esistenza dignitosa e libera al lavoratore secondo la previsione dell'art.36 Cost.. Venendo, infine,alle censure alla consulenza di ufficio il ricorrente non indica specificamente i vizi di questa ma si conclusioni della riporta genericamente alle diverse consulenza di parte. Queste censure sono inammissibili in quanto non deducono i vizi della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui recepisce la consulenza tecnica di ufficio, ma deduc 40 genericamente l'erroneità di questa assumendo esatta quella di parte;
si risolve cioè, nella inammissibile contrapposizione all'accertamento di fatto in essa contenuto di un proprio diverso accertamento. Infondata, infine, è la censura che deduce la erroneità della consulenza per non avere computato gli aumenti che anno per anno avrebbe avuto la dipendente, in quanto per le retribuzioni corrisposte essa ha tenuto conto delle buste paga predisposte dal EN. Passando alle censure relative all'accertamento della paga ricevuta, le dichiarazioni della RC di non corrispondenza tra le paghe ricevute e quelle indicate nelle buste paga non hanno carattere di decisività potendo essere esse interpretate - 14- + sia nel senso che ricevesse somme maggiori ( come assume il datore di lavoro), che minori (come assume la lavoratrice); consegue l'irrilevanza dell'omesso esame di esse. Quanto all'ammissione della dipendente di avere avuto nel corso del rapporto di lavoro aumenti non vi sono elementi per ritenere erronea la valutazione del Tribunale che essi fossero quelli risultanti dalle buste paga e conteggiati nella consulenza. In ordine, infine, agli assegni a firma del EN ed incassati dalla RC per circa 28 milioni l'accertamento di fatto del Tribunale della mancanza di sufficiente prova che essi costituissero integrazioni della retribuzione, fondato sui rilievi della non continuità e regolarità e per la differenza degli importi, è immune da vizi logici e giuridici. Premesso che incombe al debitore provare l'adempimento della obbligazione retributiva, incombeva al EN di provare che gli assegni fossero dati in adempimento di detta obbligazione. In mancanza di prova documentale, anzi le buste paga da lui predisposte provano che diversa e minore era la retribuzione, o di altra prova e nel contrasto degli assunti delle parti, la RC, assume che erano dati per far fronte a spese di ufficio, il Tribunale ha dovuto ricorrere a - 15 - presunzioni ed in base ad esse ha ritenuto logicamente che, se gli assegni fossero stati emessi per integrare la retribuzione, essi dovevano avere importo costante e cadenza periodica e non irregolare e per importi diversi. Il rilievo del EN che poteva accadere che le integrazioni retributive fossero pagate in ritardo e con unico assegno per più mesi, in mancanza di ogni prova al riguardo, non toglie fatto noto, validità al ragionamento del Tribunale che dal costituito dagli assegni con importo e cadenza variabile, non poteva presumersi che essi fossero destinati ad integrare la retribuzione in busta paga. Va aggiunto che la tesi della RC che gli assegni erano emessi per spese di ufficio, e cioè che cambiati dalla stessa in banca, per far fronte a dette spese non appare risibile, come deduce il EN, non essendo inverosimile che una dipendente sia mandata in banca per prelevare denaro per conto del datore di lavoro e in questa prospettiva la sua dichiarazione di avere incassato le somme da essi portati non significa ammissione di averle fatte proprie. Quanto ai primi due motivi del ricorso incidentale con essi si censura la motivazione della sentenza impugnata in -16- relativi all'inizio delordine agli accertamenti di fatto rapporto, assunto nel marzo del 1975 e non 1976, per illogicità ed insufficienza e per la durata giornaliera della prestazione assunta in otto ore invece di quattro le censure appaiono inammissibili in quanto concernono la valutazione di merito in ordine alla attendibilità dei testi, riservata al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità ove assistita da motivazione immune da vizi logici. Tali vizi non si riscontrano nella motivazione ove il Tribunale ritiene più attendibili le colleghe della RC, rispetto alle sue amiche, in quanto le prime e non le seconde avevano conoscenza diretta dei fatti. Il rilievo che non si sia dato valore alla deposizione di una teste, che ha affermato che dovendo essere addestrata a sostituire la RC, prossima ad assentarsi per maternità, per un mese fu affiancata dalla stessa con orario di otto ore e non di quattro, non è sufficiente ad infirmare la logicità della complessiva valutazione della prova per la limitatezza del periodo riferito e perché potevano sussistere ragioni di intensificare l'addestramento in previsione della prossima assenza. Né, infine, censurabile la sentenza impugnata ove esclude che dichiarazioni fatte fuori del - 17- giudizio dal EN ad un terzo (l'INPS), al fine di godere dei benefici di un condono previdenziale, abbiano valore confessorio in quanto non fatte all'altra parte (art.2730 c.c.). Con il quinto motivo del ricorso principale il EN lamenta che la sentenza impugnata abbia disposto che gli interessi maturino anche sulla rivalutazione monetaria e sugli interessi;
con il sesto motivo deduce che, prevedendo l'art. 429 che la rivalutazione debba avvenire eventualmente, c.p.c. l'avverbio implica la necessità di un preliminare accertamento della svalutazione monetaria che nella specie manca. Mancherebbe, inoltre, un analitico calcolo degli interessi e rivalutazione monetaria che non consente il controllo da parte del debitore. Con il terzo motivo del ricorso incidentale si lamenta che gli interessi debbano essere calcolati dalla maturazione delle singole somme e non con cadenza annuale. Va precisato che la sentenza impugnata ha stabilito che sulle somme dovute al lordo siano dovuti la rivalutazione monetaria, dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo calcolata secondo gli indici ISTAT e gli interessi calcolati - 18- sulle somme rivalutate (dalla precisazione si evince l'infondateza della censura di computo di rivalutazione sugli interessi). La sentenza impugnata è conforme alle norme di legge sugli accessori dei crediti di lavoro di cui agli artt.429 terzo comma c.p.c. e 150 disp att. c.p.c., che regolano ratione temporis il credito in esame, maturato entro il 31.12.1994 e cioè prima della modifica introdotta dall'art. 22, comma 36 della legge n.724 del 1994, secondo la interpretazione prevalente di questa Corte. Infatti, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, salvo qualche decisone tra cui quella n.5525 del 1995 citata dal EN, la rivalutazione monetaria partecipa della medesima natura della sorte capitale e non rappresenta altro che il credito originario nel suo valore reale e gli compensativi in quanto derivanointeressi, da qualificarsi dal mero ritardo e prescindono da colpa, vanno computati sulla somma rivalutata. Cfr., tra le tante SS.UU. n.5895 del 1996, Cass. nn. 6993 e 12533 del 1998, 2434 del 1999. L'" eventualmente" del terzo comma dell'art.429 c.p.c. è riferito alla eventualità che si verifichi il fatto della svalutazione, - 19- ed essendo il credito liquidabile anche d'ufficio, cfr. Cass. n.2145 del 1994, è ovviamente escluso ogni onere probatorio. Quanto, infine, alla mancanza di analitico calcolo si rileva che essa è coerente alla natura di sentenza di condanna generica per questi accessori, mentre la necessità di calcolo analitico, cui si riferisce la massima trascritta nel ricorso, quando le somme vengano determinate in concreto. Infine, anche la censura contenuta nel ricorso incidentale è infondata. Il Tribunale ha stabilito che gli interessi vadano calcolati anno per anno sulle somme via via rivalutate. La ricorrente incidentale attribuisce alla frase il senso che gli interessi andrebbero calcolati con cadenza annuale e non dalla maturazione delle singole somme. La frase va interpretata in relazione alle censure mosse dal EN che escludeva che essi andassero calcolati sulle somme rivalutate. La sentenza, aderendo all'indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità, ha confermato che essi andavano calcolati "sulle somme" via via rivalutate, l'espressione "anno per anno"non indica una cadenza del calcolo, ma il fatto che gli interessi vanno calcolati seguendo nel tempo le variazioni della loro base di calcolo che si incrementa via via con la - 20 - rivalutazione e non, come talvolta è stato affermato, sul capitale e l'intera rivalutazione finale. L'esito del giudizio di cassazione comporta la compensazione delle relative spese.
P Q M
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 dicembre 2000. Il Presidente Il Consigliere est Teen and lo IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 28 MAR. 2001 IL CANCELLIERE 3 3 5 0 . 1 N . T A 3 R S 7 A S - ' A I 8 L - T L D , 1 E , 1 A D O S I L E E S L P G S O N I B E G S N I E I G D L A O A A T O A L S T D L T O E I E P , R D I O M I D R T A O S I D G E E T R N E S - 21- E