Sentenza 16 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/2003, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 0 558 0 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE S R Oggetto CIV CONCORRENZA SLEALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11406/00 Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Cron.1137 Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Rep. 190 Rel. Consigliere Dott. Sergio DI AMATO Ud. 27/06/2002 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TUBI GHISA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA CONDOTTI 91, presso l'avvocato BERARDINO LIBONATI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FIDIA MARIO LEOPIZZI, giusta delega in calce al ricorso;
M ricorrente
contro
NICIS COSTRUZIONI GENERALI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MANZONI 26, presso l'avvocato FRANCESCO 2002 D'ASTICE, che la rappresenta e difende unitamente 1464 all'avvocato EDUARDO DE SANNA, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente SIDEX ITALIA SRL;
intimata avversO la sentenza n. 793/99 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 28/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2002 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Libonati che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente 1'Avvocato De Sanna che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La NI Costruzioni Generali s.p.a. (d'ora in poi conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di NI) Genova la Tubi Ghisa s.p.a., esponendo che si era ag- giudicata l'appalto relativo ad un lotto dei lavori per la costruzione di un acquedotto;
che la convenuta aveva offerto alla committente Comunità Montana delle Valli di Lanzo la sua produzione di tubi, asserendo che quel- 2 li acquistati dalla NI presso la Sidex Italia s.r.l., la quale a sua volta si riforniva dalla canade- se RO, non erano adatti all'impianto; che, pertan- to, la convenuta aveva posto in essere un atto di con- correnza sleale, della quale doveva essere inibita la continuazione;
inoltre, la NI s.p.a. chiedeva la condanna della Tubi Ghisa s.p.a. al risarcimento dei danni e la pubblicazione della sentenza. La Tubi Ghisa s.p.a. si costituiva esponendo che essa aveva rifornito di tubi le altre sei imprese che, unitamente alla NI, si erano aggiudicate i lavori;
perciò, considerato che tutti i tubi erano destinati a congiungersi in un unico sistema, si era preoccupata di verificare, anche su incarico della committente, tutto quello che avrebbe potuto incidere sulla funzionalità dell'opera; per tale ragione, tenuto conto dei requisi- ti resi necessari dalla consistenza del terreno e dalla qualità dell'acqua, aveva sentito il dovere di informa- re tutti quelli che potevano avere un interesse a sape- re. In giudizio interveniva la Sidex Italia s.r.l., fornitrice dei tubi alla NI, sostenendone le ragio- ni. Il Tribunale di Genova, con sentenza del 5 ottobre 1988, accoglieva la domanda osservando che la condotta 3 della Tubi Ghisa s.p.a. aveva carattere denigratorio ed era sorretta dall'intento di indurre la committente a risolvere il contratto con la NI;
che l'inidoneità dei tubi all'uso previsto non era dimostrata in quanto era stata affermata da un istituto universitario sulla base di un campione di non provata provenienza. La sentenza, gravata dalla Tubi Ghisa s.p.a., ve- niva confermata dalla Corte di appello di Genova, la quale osservava che l'appellante non aveva un interesse а segnalare alla Comunità montana l'uso di materiale inidoneo da parte della NI e che la pretesa corri- spondenza, tra il materiale esistente nel cantiere del- la NI ed il campione fatto esaminare dalla Tubi Ghi- sa s.p.a e proveniente da un altro cantiere, non poteva essere provata per testi, in considerazione della com- necessari per accertarne plessità degli esami l'identità strutturale. La Tubi Ghisa s.p.a. proponeva ricorso per cassa- e questa Corte, con sentenza 4 maggio 1993, n. zione 5165, cassava con rinvio la sentenza impugnata rilevan- do "in corrispondenza di punti sicuramente decisivi, due gravi vuoti logici". In particolare, la possibilità che l'inidoneità dei tubi utilizzati dalla NI produ- inconvenienti poi addebitabili alla Tubi Ghisa cesse era verosimile ed era, comunque, suscettibile di s.p.a. verifica tecnica. Quanto, poi, alla prova diretta ad accertare la corrispondenza del campione con il mate- riale predisposto dalla NI, la Corte di merito aveva confuso e sovrapposto tale elemento con quello, il solo a richiedere sofisticati accertamenti, della idoneità alla funzione cui era stato deputato. La causa veniva riassunta innanzi alla Corte di appello di Genova, che ammetteva la prova per testi ri- chiesta dalla Tubi Ghisa s.p.a. al fine di provare l'identità del materiale esaminato con quello giacente nel cantiere della NI e disponeva altresì consulenza tecnica per accertare l'idoneità del materiale da quest'ultima impiegato. Con sentenza del 28 ottobre 1999, la Corte di ap- pello di Genova rigettava nuovamente il gravame, osser- vando: 1) che la fattispecie della concorrenza sleale per denigrazione non richiede quale elemento costituti- Vo la non corrispondenza al vero delle notizie scredi- tanti, considerato che la prova dell' exceptio veritatis è a carico di chi la deduce;
2) la Corte di legittimi- tà, affermando il vizio di motivazione nella parte in cui la Tubi Ghisa s.p.a. non era stata ammessa a prova- re 1'inidoneità dei tubi NI, aveva implicitamente affermato che un fatto di concorrenza sleale era stato commesso e che la Tubi Ghisa s.p.a. ne era l'autrice; 5 3) quanto alla identità dello spezzone di tubo esamina- to con i tubi della NI, dalla prova per testi esple- tata non era emerso né che lo spezzone fosse di produ- zione RO (la circostanza era stata riferita da un teste soltanto de relato) né, comunque, che fosse egua- le ai tubi della fornitura né addirittura che vi fosse identità tra lo spezzone consegnato dal terzo e quello fatto esaminare dall'Università; 4) quanto alla idonei- tà del materiale esaminato, ogni verifica presupponeva l'identità del materiale, la cui prova non era più pos- sibile, anche perchè la NI, alla fine, non aveva utilizzato tubi RO nei lavori dell'acquedotto; 5) la condotta della NI, che aveva posto in opera tubi diversi da quelli oggetto della denigrazione e non ave- va fornito al consulente un campione di quelli esisten- ti nel cantiere, giustificava la compensazione delle spese. Avverso detta sentenza la Tubi Ghisa s.p.a. propo- ne ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi, il- lustrati anche con memoria. La NI resiste con con- troricorso ed ha presentato memoria. La SI non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Si deve preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per inesistenza della noti- 6 ficazione, argomentata dalla controricorrente col ri- era stata effettuata il 31 maggio lievo che la stessa l'avvocato domiciliatario che aveva assi- 2000 presso stito la NI nella precedente fase di giudizio, ma che si era cancellato dall'Albo nel dicembre 1999, come risultava dal ricorso per riassunzione del processo (ai fini della determinazione del danno), notificato alla Tubi Ghisa il 20 marzo 2000. L'eccezione è infondata. Il collegio non ignora che questa Corte (Cass. s.u. 21 novembre 1996, n. 10284; Cass. 26 novembre 1998, n. 12002) ha affermato l'inesistenza della notificazione effettuata al procu- ratore domiciliatario cancellato dall'albo. Secondo ta- li arresti, la cancellazione dall'albo determina la de- cadenza dall'ufficio di procuratore e di avvocato e, facendo venir meno lo "ius postulandi", implica la man- canza di legittimazione di quel difensore a compiere e a ricevere atti processuali. Proprio per tale ragione la notificazione al procuratore cancellato dall'albo qualunque sia la causa della cancellazione è stata ritenuta giuridicamente inesistente. È noto, al riguar- do, che la categoria dell'inesistenza della notifica- zione è stata elaborata dalla giurisprudenza in rela- zione a fattispecie nelle quali la difformità dal modu- lo legale è tale che il fenomeno verificatosi, chiara- 7 mente abnorme, non è idoneo ad inserirsi nello sviluppo del processo. Per questa ragione viene qualificata come inesistente la notificazione viziata dall'assenza di un qualsiasi rapporto tra il destinatario ed il luogo dove è stata consegnata la copia o la persona che l'ha rice- vuta (v. ex multis Cass. 22 ottobre 1987, 10380). Tale ipotesi, peraltro, richiede la verifica in concreto del presupposto dell'assenza di un qualsiasi rapporto, an- corchè ciò accada normalmente quando la notificazione è stata eseguita al procuratore domiciliatario cancellato dall'albo. Nella specie un tale presupposto manca, con- siderato che l'avv. Ostilio Spinelli, già procuratore e difensore della NI nel giudizio di appello, pur es- sendosi cancellato dall'Albo nel dicembre 1999, in data 18 marzo 2000 aveva chiesto copia della sentenza impu- gnata e in data 4 aprile 2000 aveva chiesto la notifi- cazione della sentenza per conto della NI. La situa- zione, quindi, è caratterizzata da una attività per conto della NI di un soggetto privo di ius postulan- di, ma della quale la stessa NI si è avvalsa, non mettendo in discussione il decorso del termine breve per impugnare dalla notificazione della sentenza. Sem- bra, pertanto, a questo collegio che nella specie la notifica del ricorso sia da considerare nulla e non inesistente in quanto, sebbene non eseguita personal- 8 mente alla parte come sarebbe stato necessario, è stata eseguita mediante consegna а persona non del tutto estranea al processo e quindi collegabile al destinata- rio, con la conseguenza che la nullità è rimasta sana- ta, considerato che la NI ha svolto la sua attività difensiva depositando rituale controricorso e che, seppure nulla, ha raggiunto quindi, la notificazione, il suo scopo. Si può, quindi, passare all'esame del ricorso. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 684 c.p.c. (rectius 384 c.p.c.) ed il vizio di motivazione in quanto il giudice di rinvio aveva omesso di procedere ad un nuovo accertamento sulla sus- sistenza di una ipotesi di concorrenza sleale per deni- grazione, limitandosi ad affermare apoditticamente che la pronunzia di annullamento aveva qualificato la con- dotta della Tubi Ghisa s.p.a. come atto di concorrenza # sleale. Il motivo è infondato. Il giudizio di rinvio ha, come è noto, un carattere chiuso, poiché è un pro- cedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata. Pertanto, è inibito al- le parti di ampliare il thema decidendum ed il nuovo esame, che il giudice designato dalla Corte di cassa- zione è chiamato a compiere, rimane circoscritto ai so- li punti relativamente ai quali, sulla base dei motivi 9 di appello proposti, sono state cassate le statuizioni del giudice di secondo grado. Nella specie, le questio- ni dedotte con il ricorso in cassazione, conclusosi con la sentenza di annullamento con rinvio, concernevano soltanto, in relazione all' exceptio veritatis, l'interesse della Tubi Ghisa s.p.a. a segnalare la pre- tesa inadeguatezza dei materiali che la NI aveva in- tenzione di utilizzare e la possibilità di identificare tale materiale nonché, in relazione alla dedotta ipote- si di concorrenza sleale, la sussistenza del requisito della diffusione della notizia screditante. Tali que- stioni, segnavano, evidentemente, i limiti del giudizio di rinvio;
pertanto, la censura infondata poiché la Corte di merito non doveva procedere ad una nuova valu- tazione del carattere obiettivamente denigratorio delle notizie diffuse dalla Tubi Ghisa, non solo implicita- mente presupposto dalla decisione di annullamento in- centrata sulle questioni relative alla exceptio verita- tis, ma neppure oggetto di doglianza. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2598, 1° CO. n. 2, in quanto la Corte di appello di Genova aveva omesso di esaminare la "questione del difetto del requisito della diffusione" che la sentenza di annullamento aveva ritenuto assorbi- ta e che assumeva decisivo rilievo, poiché nella specie 10 vi era stata soltanto la segnalazione di un rischio e non la divulgazione della notizia ad un pubblico indif- ferenziato. Il motivo è fondato. La sentenza che aveva annullato con rinvio la prima decisione della Corte ge- novese aveva espressamente affermato che i vizi logici della motivazione "attinenti all'esistenza e all'idoneità della causa di giustificazione dedotta dalla Tubi Ghisa, hanno carattere decisivo e assorbono l'ulteriore doglianza (peraltro subordinata) concernen- te il difetto del requisito della diffusione". Pertan- to, poiché la questione è stata ritualmente riproposta al suo esame, la Corte genovese, tacendo sul punto, è incorsa nel vizio di omessa pronuncia (v., da ultimo, Cass. 15 novembre 2001, n. 14206). Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la vio- lazione dell'art. 2598, 1° co. n. 2 c.c., in quanto la sentenza impugnata aveva omesso di accertare # l'attitudine delle notizie diffuse a gettare discredito sulla NI, considerato che l'inidoneità del materiale era stata affermata in relazione alle peculiari carat- teristiche del terreno. Il motivo è infondato per le ragioni già esposte in relazione al primo motivo. In- fatti, l'attitudine denigratoria delle notizie diffuse non solo è implicitamente presupposta da una decisione incentrata sulla exceptio veritatis, ma nella specie 11 non era stata neppure oggetto di censura. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta il man- accertamento delle modalità della asserita diffu- cato sione delle pretese notizie screditanti;
in particola- re, la Corte di merito aveva omesso di considerare che, quando le notizie diffuse sono vere, si può ritenere sussistente una ipotesi di concorrenza sleale solo in presenza del carattere scorretto ○ comunque tendenzioso della divulgazione. Il motivo è infondato in quanto suppone la verità della notizia screditante, mentre al contrario la sentenza impugnata ha ritenuto non provata l'exceptio veritatis ed il punto non è stato oggetto di censura. Non vi era luogo, pertanto, per una pronunzia sulle modalità di diffusione di una notizia screditante vera. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta l'omessa motivazione sull'applicazione dell'art. 2598, 1° CO. n. 3, essendo mancato nella sentenza impugnata qualsiasi riferimento ad eventuali atti non conformi alla correttezza professionale ed idonei a danneggiare l'altrui azienda. La censura è infondata poiché suppone che la Corte genovese abbia ritenuto la fattispecie ri- conducibile oltre che alla ipotesi di concorrenza slea- le per denigrazione anche alla ipotesi di concorrenza sleale per violazione della clausola generale della 12 correttezza professionale. Al contrario, la sentenza impugnata ha ricondotto la fattispecie solo alla prima delle due ipotesi. Non sussiste, quindi, il vizio di omessa motivazione. La sentenza impugnata devc, quindi, essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra se- zione della Corte di appello di Genova, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo;
rigetta gli altri moti- !vi cassa la sentenza impugnata n relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di appel- lo di Genova anche per le spese del giudizio di cassa- zione. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio de 27 giugno 2002. 11 Presidenle Il Consigliere estensore Rosario De Musis Sergio Di Amato рытр SergiolА решетоHi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Pops Sexine Civile Depositate in Cancelleria 1 . JEN 2003 IL CAN. Lis IL CANCELLIERE 13