Sentenza 4 marzo 2014
Massime • 1
La fattispecie di cui all'art. 6, comma sesto, della legge n. 401 del 1989 è reato di pericolo, integrato per il solo fatto, consapevole e volontario, della violazione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono determinate competizioni sportive, non richiedendosi in alcun modo che la condotta sia finalizzata a consentire all'agente di partecipare attivamente ad episodi di violenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevante l'attività di "bagarinaggio" compiuta da un soggetto al quale era stato interdetto l'accesso anche in aree limitrofe allo stadio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2014, n. 11566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11566 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 04/03/2014
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Luca - Consigliere - N. 651
Dott. GENTILI Andrea - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 34019/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC IO, nato a San Giorgio a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 8811/12 della Corte di appello di Roma emessa il 30 novembre 2012;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI POPOLO Angelo il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30 novembre 2012, la Corte di appello di Roma, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma in composizione monocratica che, all'esito di rito abbreviato, ha dichiarato AR IO colpevole del reato di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 6, come modificata dalla L. n. 377 del 2001, perché, in violazione del divieto di accedere, tra l'altro,
alle aree limitrofe allo stadio Olimpico di Roma in occasione di manifestazioni sportive, veniva identificato nei pressi di detto impianto, mentre ivi affluivano i tifosi, in occasione dello svolgimento dell'incontro di calcio, valevole per la Champions League, fra le squadre della AS Roma e del HE ED Fc in data 1 aprile 2008; in relazione a tale fatto il AR è stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendone l'annullamento per assenza e contraddittorietà della motivazione, con riferimento agli elementi costitutivi del reato.
Il ricorrente, in particolare, ha denunciato il difetto di motivazione della impugnata sentenza, sostenendo che il reato a lui ascritto consiste nella condotta "finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse". Circostanze queste nella specie non sussistenti in quanto, afferma il ricorrente, egli era stato arrestato mentre era intento a proporre ai passanti in vendita i biglietti per assistere alla imminente partita di calcio;
in altre parole, aggiunge, egli era intento a svolgere il cosiddetto bagarinaggio, e non era stato affatto coinvolto in episodi di violenza ovvero tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica. Poiché, a suo avviso, in assenza delle descritte condizioni, non sarebbero integrati gli elementi del reato contestato, chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, manifestamente infondato, deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Secondo la L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 6, la violazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ed a quelli interessati al transito dei tifosi nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni in questione è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 40.000.
Nella tipizzazione del fatto costituente reato il legislatore ha fatto ricorso, dunque, alla tecnica della norma penale in bianco. La fattispecie incriminatrice, infatti, non descrive il comportamento penalmente rilevante, ma si limita a rinviare al contenuto del provvedimento precettivo del divieto di frequentare determinati luoghi, prevista dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2, sanzionandone in termini di illecito penale la relativa violazione. Più in particolare, la fattispecie è strutturata in forma comissiva, e si realizza nel momento in cui il destinatario del DASPO, non ottemperando al provvedimento del Questore, acceda alle aree a lui interdette.
Il presupposto del reato è, dunque, costituito dall'adozione di un efficace provvedimento da parte del Questore, provvedimento che, incidendo sulla libertà personale, deve essere conforme a tutti i requisiti previsti dalla legge. In tema di misure preventive volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte ha affermato, infatti, che, il giudice, chiamato a convalidare il provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità competente in occasione di manifestazioni sportive, "ha l'obbligo di garantire il rispetto del diritto di difesa del destinatario della misura, diritto da esercitarsi attraverso un contraddittorio cartolare nel termine dilatorio di quarantotto ore, decorrente dalla notifica del provvedimento, termine entro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l'interessato può presentare memorie e deduzioni, con la conseguenza che, qualora la decisione sulla convalida intervenga prima della scadenza del predetto termine, l'ordinanza va annullata, con conseguente cessazione di efficacia del provvedimento del Questore" (Corte di cassazione, sezione 3^ penale, 10 marzo 2010, n. 16405). Pertanto, senza un valido provvedimento del Questore, il reato di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 6, non è configurabile.
Secondo l'insegnamento di questa Corte (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 28 novembre 2001, n. 5115), quando la fattispecie di reato presuppone un atto amministrativo ovvero l'autorizzazione di un comportamento del privato emessa da un organo pubblico, il giudice penale non deve limitarsi a verificare l'esistenza ontologica dell'atto o provvedimento amministrativo, ma deve verificare se il fatto integri o meno la fattispecie considerata, svolgendo un sindacato sul provvedimento. In questo caso non si tratta di disapplicare l'atto amministrativo, ma di valutare l'efficacia di quest'ultimo e, conseguentemente, in caso di inefficacia od invalidità, il difetto del presupposto dello stesso reato contestato.
La questione è, sotto questo aspetto, assimilabile alla fattispecie di inosservanza del provvedimento dell'autorità di cui all'art. 650 c.p.. Tanto premesso in linea generale, si osserva, quanto al caso di specie, che non vi sono in atti elementi idonei a far ritenere che il provvedimento del Questore di Genova, applicativo del divieto violato a carico del AR, fosse affetto da qualche vizio che ne potesse minare l'efficacia, ne' argomenti in tal senso sono stati spesi dal ricorrente.
Questi, infatti, si è limitato ad esporre la tesi difensiva formulata nel senso che la violazione contestata si verificherebbe solo in quanto la condotta del soggetto agente sia finalizzata a consentirgli la partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive;
facendo da ciò derivare il fatto che, essendo egli stato rinvenuto nei pressi dello stadio Olimpico di Roma, area a lui interdetta, non in occasione di episodi di violenza ovvero tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica, ma mentre era intento a vendere (peraltro, deve osservarsi, illegalmente), biglietti di ingresso allo stadio, in qualità di "bagarino", la sua condotta esulerebbe in radice dal paradigma normativo della norma violata.
La esposta tesi è priva di ogni fondamento.
Come detto, infatti, la L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 6, proprio perché si caratterizza per essere una disposizione che scolpisce una fattispecie criminosa di pericolo, sanziona, al di là dell'esistenza di uno specifico atteggiamento della volontà dell'agente, il fatto, consapevole e volontario, della violazione del divieto contenuto nel provvedimento questorile, quali ne siano state le contingenti motivazioni che hanno indotto l'agente ad infrangere il detto divieto, fatta eccezione ovviamente per la ricorrenza di ipotesi autonomamente scriminanti.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del AR al pagamento delle spese processuali e della somma, equitativamente determinata in Euro 1000,00, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2014