Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2014, n. 11566
CASS
Sentenza 4 marzo 2014

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La fattispecie di cui all'art. 6, comma sesto, della legge n. 401 del 1989 è reato di pericolo, integrato per il solo fatto, consapevole e volontario, della violazione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono determinate competizioni sportive, non richiedendosi in alcun modo che la condotta sia finalizzata a consentire all'agente di partecipare attivamente ad episodi di violenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevante l'attività di "bagarinaggio" compiuta da un soggetto al quale era stato interdetto l'accesso anche in aree limitrofe allo stadio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2014, n. 11566
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11566
    Data del deposito : 4 marzo 2014

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