CASS
Sentenza 9 novembre 2023
Sentenza 9 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2023, n. 45190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45190 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BRESCIA nei confronti di: IN EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/01/2023 del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG PIETRO GAETA Penale Sent. Sez. 1 Num. 45190 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 13/06/2023 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. Pietro Gaeta, Avvocato generale presso la Procura generale di questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 7 dicembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia disponeva il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, della somma di euro 307.393,72 che era nella disponibilità della ditta individuale DY Costruzioni Generali, facente capo a EL IN, nei cui confronti erano in corso indagini per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. A carico di IN veniva ipotizzato di aver indicato, quale titolare di tale impresa, elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni fiscali relative ai periodi di imposta 2017, 2018 e 2019, avvalendosi di fatture emesse da società cartiere e relative ad operazioni in tutto o in parte inesistenti, con il fine di evasione fiscale. 2. Con ordinanza del 31 gennaio 2023, il Tribunale di Brescia, adito per il riesame, annullava il decreto di sequestro preventivo e disponeva la restituzione all'indagato di quanto sottoposto a sequestro, rilevando la mancanza di periculum in mora. 3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, ex art. 325 cod. proc. pen., censurando la motivazione dell'ordinanza predetta, ritenuta contraddittoria e manifestamente illogica. Il ricorrente afferma che l'assenza di movimentazione sul conto corrente dell'impresa da parte di Pizzini, fino alla formale esecuzione del decreto di sequestro preventivo, è il risultato del blocco operativo cui il conto stesso era sottoposto. Il Tribunale avrebbe errato nel prescindere da tale elemento e nel ritenere che non sussisteva alcun periculum in mora. 4. Il difensore di EL IN ha presentato memoria con la quale chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali 2 da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 - 01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 Rv. 245093 - 01). 1.1. In applicazione del principio, nel caso concreto ora in esame deve affermarsi che il ricorso è inammissibile, perché l'ordinanza impugnata è sorretta da motivazione non apparente, peraltro non illogica né contradditoria. Il Tribunale di Brescia ha sottolineato, in primo luogo, la piena solidità patrimoniale e finanziaria di IN, tale da non giustificare la cautela anticipatoria. In secondo luogo, ha affermato che non sussiste alcun pericolo di depauperamento nel tempo della garanzia patrimoniale di IN, poiché costui ha consentito di rinvenire delle somme maggiori rispetto a quelle confiscabili e, comunque, non ha profittato di circostanze di tempo e di fatto utili alla dispersione del patrimonio, nei mesi successivi all'esecuzione delle misure cautelari personali e reali nei confronti delle società (ritenute cartiere) emittenti le fatture la cui riferibilità ad operazioni inesistenti è oggetto di indagine. 1.2. In definitiva, il giudice del merito ha reso motivazione adeguata e non è incorso in alcuna violazione di legge, nell'affermare la mancanza di periculum in mora. 2. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2023.
lette/sentite le conclusioni del PG PIETRO GAETA Penale Sent. Sez. 1 Num. 45190 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 13/06/2023 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. Pietro Gaeta, Avvocato generale presso la Procura generale di questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 7 dicembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia disponeva il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, della somma di euro 307.393,72 che era nella disponibilità della ditta individuale DY Costruzioni Generali, facente capo a EL IN, nei cui confronti erano in corso indagini per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. A carico di IN veniva ipotizzato di aver indicato, quale titolare di tale impresa, elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni fiscali relative ai periodi di imposta 2017, 2018 e 2019, avvalendosi di fatture emesse da società cartiere e relative ad operazioni in tutto o in parte inesistenti, con il fine di evasione fiscale. 2. Con ordinanza del 31 gennaio 2023, il Tribunale di Brescia, adito per il riesame, annullava il decreto di sequestro preventivo e disponeva la restituzione all'indagato di quanto sottoposto a sequestro, rilevando la mancanza di periculum in mora. 3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, ex art. 325 cod. proc. pen., censurando la motivazione dell'ordinanza predetta, ritenuta contraddittoria e manifestamente illogica. Il ricorrente afferma che l'assenza di movimentazione sul conto corrente dell'impresa da parte di Pizzini, fino alla formale esecuzione del decreto di sequestro preventivo, è il risultato del blocco operativo cui il conto stesso era sottoposto. Il Tribunale avrebbe errato nel prescindere da tale elemento e nel ritenere che non sussisteva alcun periculum in mora. 4. Il difensore di EL IN ha presentato memoria con la quale chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali 2 da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 - 01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 Rv. 245093 - 01). 1.1. In applicazione del principio, nel caso concreto ora in esame deve affermarsi che il ricorso è inammissibile, perché l'ordinanza impugnata è sorretta da motivazione non apparente, peraltro non illogica né contradditoria. Il Tribunale di Brescia ha sottolineato, in primo luogo, la piena solidità patrimoniale e finanziaria di IN, tale da non giustificare la cautela anticipatoria. In secondo luogo, ha affermato che non sussiste alcun pericolo di depauperamento nel tempo della garanzia patrimoniale di IN, poiché costui ha consentito di rinvenire delle somme maggiori rispetto a quelle confiscabili e, comunque, non ha profittato di circostanze di tempo e di fatto utili alla dispersione del patrimonio, nei mesi successivi all'esecuzione delle misure cautelari personali e reali nei confronti delle società (ritenute cartiere) emittenti le fatture la cui riferibilità ad operazioni inesistenti è oggetto di indagine. 1.2. In definitiva, il giudice del merito ha reso motivazione adeguata e non è incorso in alcuna violazione di legge, nell'affermare la mancanza di periculum in mora. 2. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2023.