Sentenza 14 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di apparecchi per gioco d'azzardo, non possono essere presunti tali quelli utilizzati per il gioco del poker, in quanto è possibile che la vincita consentita dagli apparecchi non abbia scopo lucrativo, così che, in mancanza della prova di tale elemento, deve escludersi la configurabilità del reato previsto dall'art.718 cod.pen., potendosi, viceversa, ritenere integrata la fattispecie dell'art.110 T.U.L.P.S. alla luce della notoria aleatorietà delle regole del gioco denominato videopoker.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/02/2002, n. 10897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10897 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO Presidente del 14/02/2002
1. Dott. VINCENZO ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
2. Dott. LUIGI PICCIALLI Consigliere N. 349
3. Dott. VITTORIO VANGELISTA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARIO GENTILE Consigliere N. 5833/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TO AN, n. il 3/3/1936 a Napoli dom.to a Casoria
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 13/21.11.2000, confermativa di quella in data 28/10/99 del Tribunale in sede
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Siniscalchi, avv. Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
AN BA ricorre contro la sentenza in epigrafe, che lo ha confermato colpevole del reato di cui agli artt. 718 e 719 c.p., per aver tenuto, nel pubblico esercizio da lui gestito, un gioco d'azzardo mediante l'installazione di n. 7 apparecchi elettronici da videopoker, fatto accertato in Napoli il 3/12/1998. A sostegno dell'impugnazione il ricorrente deduce l'illogicità della motivazione, per mancata assoluzione ex art. 530 co. 1 c.p.p, pur in assenza del fine di lucro, necessario ai fini della configurabilità del gioco d'azzardo.
Il ricorso, fondato per quanto di ragione, va accolto nei limiti di seguito precisati.
I giudici di merito, in particolare quelli di appello, sulla scorta di una giurisprudenza ormai da tempo superata secondo la quale il giuoco del poker veniva considerato, per definizione e presunzione assoluta, di azzardo (indipendentemente dalla prova della natura ed entità della vincita), sono pervenuti alla decisione di condanna nonostante fosse in concreto risultato, come pur si dà atto in motivazione, che la vincita fosse contenuta entro le dieci partite:
vale a dire entro il limite di cui all'art. 110 co. 5 lett. a) del T.U.L.P.S. (nella formulazione temporalmente in vigore, anteriore a quella, più rigorosa, risultante dalla modifiche apportate dall'art 37 co. 3 L. n. 388/2000).
Ciò posto, e considerato che in base alla più recente ed ormai, da circa un biennio, costante giurisprudenza di questa sezione, il gioco del poker non può di per sè e necessariamente presumersi d'azzardo, così come, per definizione normativa (comma quarto, parte prima, del citato art. 110) quelli che "hanno insita la scommessa" (es. le cd. slotmachines), essendo pur sempre possibile che la vincita non abbia carattere lucrativo, deve ritenersi che nel caso di specie, in mancanza di prove in ordine alle eventuali possibilità di commutare in danaro o in altre utilità economicamente apprezzabili le partite vinte, non sia stata accertata la sussistenza del reato di cui all'art.718 e 721 c.p. Nondimeno, l'accertata pura aleatorietà delle regole del gioco consentito dai congegni in sequestro (quali sono, notoriamente, quelle del poker elettronico, il cui esito dipende solo dalla combinazione delle carte, che rimessa soltanto alla sorte, nessun margine lascia all'abilità del giocatore), comporta comunque l'illiceità dell'accertata condotta, di installazione e tenuta delle macchine in questione, sotto il solo profilo dell'art. 110 T.U.L.P.S. A tal proposito va osservato che ai sensi del citato quinto comma gli "apparecchi o congegni automatici, semi automatici o elettronici" per potersi considerare da "trattenimento e da gioco di abilità", devono essere caratterizzati dalla preponderanza di siffatti elementi rispetto a quello aleatoria;
non essendo stata tale preponderanza accertata (ma, addirittura, esclusa), pur in difetto del fine di lucro (nella quale ipotesi i due reati, come si desume dalla dizione "oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo etc.", sarebbero state formalmente concorrenti), si configura nella fattispecie la contravvenzione di cui al comma nono (oggi ottavo, a seguito della già citata modifica), punibile con la sola ammenda. Ne consegue, ai sensi degli artt. 157 co. 6 e 160 c.p., tenuto conto della risalenza della consumazione ad oltre tre anni orsono, la prescrizione del reato, che in difetto di eventuali ragioni assolutorie ex art 129 co. 2 c.p.p, comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la relativa declaratoria estintiva.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, in ordine al reato di cui all'art. 110 TU.L.P.S., così qualificata la residua imputazione, perché estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 14 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2002