Sentenza 15 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/2002, n. 2231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2231 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
I L L 9 O 8 B 6 E E № e l N , O a 1 I n Z 8 e A 9 p Aula R 1 T - a S 1 I m 1 e G - E t 4 s R i 2 s P BBLICA ITALIANA GETTO: Sanzioni amministrati - cienza.02 A . l D L a Opposizione a ordinanza – ingiun- E e - Sentenza - Motivazione: suf- 3 T h 2 c N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO i E . if S T E d R o A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE m SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente R.G.N. 22108/99. Dott. Vincenzo PROTO Consigliere 22826/99. Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore Cron. 5408 Dott. GI SALME' Consigliere Rep. Ud. 12.11.01. Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A sui ricorsi proposti rispettivamente da: ST GI, elettivamente domiciliato in n. 3, presso l'avv. Vincenzo Roma, Via E. Monaci, Mazzella di Bosco, unitamente all'avv. Nicola De Si mola che lo rappresenta e difende per procura a mar gine del ricorso;
ricorrente
contro
REGIONE PUGLIA, in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cice rone n. 28 presso l'avv. Mario Cara, unitamente al- l'avv. Aurelio Andretta del foro di Foggia, che la rappresenta e difende per procura а margine del 2292 2001 controricorso;
controricorrente e da ST ON E ST GI, elettivamen- te domiciliati in Roma, Via E. Monaci, n. 3, presso l'avv. Vincenzo Mazzella di Bosco, unitamente al- l'avv. Nicola De Simola che li rappresenta e difen- de per procura a margine del ricorso;
ricorrenti
contro
REGIONE PUGLIA, in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ci- cerone, n. 28, presso l'avv. Mario Cara, unitamente all'avv. Aurelio Andretta del foro di Foggia, che la rappresenta e difende per procura a margine del 3 controricorso;
controricorrente avversO la sentenza della Pretura Circondariale di Trani - Sezione Distaccata di Canosa di Puglia n. 38 pubblicata il 21 ottobre 1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 novembre 2001 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Aurelio ANDREATTA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- 2 ratore Generale Dott. ON MARTONE, che ha con- cluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 29 aprile 1996 ON ST e GI VO, unitamente ad GI ST, convenivano in giudizio dinanzi al Pretore di Trani Sezione Distaccata di Canosa di Puglia, proponen- - do opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione con la quale era stato loro intimato il pagamento della somma di £.
6.000.000 per violazione degli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 37 del 1985 avendo col tivato un cava senza autorizzazione. Con sentenza del 21 ottobre 1998 il pretore ri l'opposizione in base alla considerazionegettava и л che le osservazioni degli opponenti non erano state suffragare da elementi validi tali da superare l'ac certamento dell'Ufficio verbalizzante. Contro la sentenza ricorre per cassazione con un unico motivo GI ST. Analogo autonomo ricorso hanno proposto Anto- nio ST e GI VO. Resiste con separati controricorsi la Regione Puglia. MOTIVI DELLA DECISIONE Va disposta preliminarmente la riunione dei 3 due ricorsi proposti contro la medesima sentenza. I ricorrenti denunciano la violazione del- l'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. e osservano che l'assoluta mancanza della motivazione renderebbe impossibile individuare l'iter logico-giuridico che ha portato il giudice di merito a formulare il giu- dizio di responsabilità a loro carico, tanto più che la sentenza impugnata avrebbe proceduto ad una inversione dell'onere della prova affermando la fon datezza della pretesa della Regione per il solo fat to che gli opponenti, sostanzialmente convenuti, non avevano fornito prove sufficienti a sostegno della proposta opposizione. Le censure addotte sono fondate perché, ancor prima di ogni indagine in ordine alla dedotta inver sione dell'onere della prova, la sentenza impugnata è assolutamente priva di motivazione e si risolve affermazione della responsabilitànell'apodittica dell'opponente: manca infatti ogni esame delle pro- ve addotte dalla Regione a sostegno della sua pre- tesa creditoria, essendo del tutto insufficiente a tal fine il mero richiamo all'accertamento dell'Uf- ficio verbalizzante in assenza di qualsiasi riscon- tro della situazione accertata e delle contestazio- ni mosse dagli opponenti. In conclusione il ricorso merita accoglimento e la sentenza impugnata dev'essere cassata con rin- io della causa ad altro giudice il quale provvederà a fornire corretta e adeguata motivazione. Al giudice di rinvio viene rimessa altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi e li accoglie, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Trani cui rimette altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Mq. Vikrow ༢༠ IL CANCELLIERE Andrea Bianchi il 15 FPB 2002 22002 BOLLI IL CANCELLIERE 89 E E 6 ISTRAZION . N penale 24-11-1981, REG al sistema DA ESENTE L. modifiche 23 RT A 15