Sentenza 8 gennaio 2016
Massime • 1
Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, l'istanza dell'imputato volta ad ottenere l'autorizzazione a trasferire il luogo del domicilio degli arresti domiciliari è inammissibile, ai sensi dell'art. 299, commi 3 e 4 bis cod, proc. pen., se non notificata alla persona offesa o al suo difensore.
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di Marzia Minutillo Turtur Delitti commessi con violenza alla persona, il tema della notifica della richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari di cui all'art. 299 comma 4-bis c.p.p. alla persona offesa. Indice: 1. Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite 2. La vicenda processuale 3. I motivi di ricorso 4. L'ordinanza di rimessione 5. La giurisprudenza di legittimità sulla prima questione rimessa 6. La giurisprudenza di legittimità sulla seconda questione rimessa 1. Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Le Sezioni Unite, come riportato nell'informazione provvisoria n. 14/2021, ric. Gallo, nell'ambito di un ampio confronto/contrasto …
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A chi deve essere notificata, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, con particolare riguardo al caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato. Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice distrettuale del riesame, aveva dichiarato inammissibile un appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso una …
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Nell'ordinamento italiano esiste un vero e proprio statuto della vittima, in adempimento delle norme Europee, che investe l'informazione, la partecipazione alle misure cautelari e la modalità di assunzione delle dichiarazioni delle persone offese. Nella partecipazione alle misure cautelari la vittima deve essere messa in grado di interloquire con le memorie in ogni questione attinente allo status dell'indagato, finanche nel semplice mutamento delle modalità esecutive. Alla vittima deve darsi piena e completa informazione circa l'evoluzione del procedimento cautelare in modo da consentirle di prendere le proprie decisioni nel procedimento cautelare (con memorie) e nella vita sociale per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/01/2016, n. 18565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18565 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2016 |
Testo completo
18 5 65 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA CARLO ZAZA Dott. - Rel. Consigliere - N. 13 EDUARDO DE GREGORIO Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - ANTONIO SETTEMBRE Dott. N. 45682/2015 - Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Consigliere - Dott. ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI OR N. IL 16/09/1977 avverso l'ordinanza n. 171/2015 TRIB. LIBERTA' di CAGLIARI, del 22/10/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; きっと ん SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Cagliari, pronunciando ex art 310 cpp sull'appello della difesa avverso il provvedimento della Corte d'Appello, con cui era stata respinta l'istanza di revoca degli arresti domiciliari o, in subordine, di autorizzazione a trasferire il domicilio, ha dichiarato inammissibile l'istanza.
1.Il Collegio nel provvedimento impugnato ha premesso che l'imputato CC doveva rispondere del delitto di tentato omicidio aggravato e di connessi delitti di detenzione e porto d'armi, nei confronti di OG CI ed ha osservato che l'istanza avanzata alla Corte d'Appello doveva essere notificata alla persona offesa dal delitto ai sensi dell'art 299 co 4 bis cpp, onere non adempiuto dalla parte richiedente e, pertanto, la richiesta doveva essere sanzionata di inammissibilità, come ivi previsto.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il difensore, che ha lamentato la violazione del disposto di cui all'art 299 co 4 bis cpp, la violazione dell'art 125 co 3 cpp per mancanza grafica della motivazione e la mancanza di motivazione ex art 606 co 1 lett e) cpp.
2.1 La difesa ha posto in rilievo il grave errore di diritto in cui sarebbe incorso il Riesame, poichè l'inammissibilità dichiarata per mancata notifica della precedente richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, non poteva riferirsi anche all'istanza subordinata di autorizzazione a trasferire il luogo del domicilio degli arresti. Il tenore letterale della norma ex art 299 co 4 bis cpp, infatti, non impone - secondo il ricorrente la notifica di qualsivoglia richiesta in tema di misure cautelari, avendo la legge previsto la possibilità di instaurare il contraddittorio con l'offeso solo nei casi di revoca, sostituzione o applicazione con modalità meno gravose.
2.2 Poiché in fase di appello ex art 310 cpp erano stati proposti articolati e diffusi motivi proprio su questo specifico punto, già oggetto della decisione negativa della Corte d'appello, il Tribunale del Riesame per questo profilo non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità dell'istanza e, pertanto, il provvedimento oggetto dell'attuale ricorso risulterebbe su questo specifico aspetto, privo di motivazione anche graficamente. All'odierna udienza il PG dr. Mazzotta ha concluso per l'inammissibilità. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato.
1.La risposta al motivo sub 2.1 solleva la questione, da esso implicitamente posta se, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, possa dichiararsi inammissibile l'istanza di revoca, sostituzione della misura cautelare, o di applicazione مارچ 1 i della misura con modalità meno gravose, per mancata contestuale notifica al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla stessa persona offesa - come previsto dall'art 299 cpp ai commi 3 e 4 bis - anche in riferimento alla richiesta di autorizzazione a trasferire il luogo del domicilio degli arresti.
1.1 Tale quesito presenta un carattere di novità e per affrontarlo occorre premettere che questa Corte, con orientamento consolidato, ha ritenuto che anche la sola richiesta di applicazione della misura con modalità meno gravose debba essere comunicata, a pena di inammissibilità, alla persona offesa. In proposito è stato chiarito dalla Sesta sezione, con la sentenza nr 55670/2014, che tale onere incombe anche nell'ipotesi in cui l'imputato chieda l'applicazione della misura con modalità meno gravose, non solo in ragione dell'oggettivo collegamento logico-sistematico tra il primo inciso della disposizione di cui al comma 4 bis dell'art 299 cpp che si riferisce esplicitamente a tali modalità, ed il secondo inciso della stessa norma, ma anche in considerazione della ratio della legge e della particolare estensione degli oneri informativi stabiliti in favore della vittima di determinati delitti dalla normativa europea, cui le norme interne hanno inteso dare attuazione. La ratio delle suindicate disposizioni, invero, è quella di rendere partecipe la vittima di precisate tipologie di reato dell'evoluzione della posizione cautelare dell'indagato, ovvero dell'imputato, consentendole di presentare, entro un breve lasso temporale, memorie ai sensi dell'art. 121 c.p.p., al fine di offrire all'autorità giudiziaria procedente la conoscenza di ulteriori elementi di valutazione pertinenti all'oggetto della richiesta e garantire in tal modo la possibilità di instaurare un adeguato contraddittorio con la vittima dell'incidente cautelare. del reato all'interno La legge 15 ottobre 2013, n. 119 - recante conversione, con modificazioni, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93 - ha attuato, in parte, i contenuti e le finalità della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Dall'esame della predetta direttiva è agevole rilevare come la stessa impegni gli Stati membri dell'Unione a "realizzare significativi progressi nel livello di tutela delle vittime in tutta l'Unione, in particolare nei procedimenti penali", assicurando alle vittime dei reati il diritto a ricevere "informazioni dettagliate", al fine di "prendere decisioni consapevoli in merito alla loro partecipazione al procedimento", informazioni anche "relative allo stato del procedimento". Il diritto di ottenere informazioni sul proprio caso è specificamente disciplinato dall'art. 6, parr. 1 e 2, della direttiva, che ne estende 2 l'applicazione non solo con riferimento all'eventuale sentenza definitiva di un processo, ma anche riguardo a tutte quelle informazioni che "consentono alla vittima di essere al corrente dello stato del procedimento", fatti salvi i casi eccezionali in cui tale comunicazione potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento dello stesso.
1.2 In coerenza con la predetta decisione la Sez. 6, Sentenza n. 35613 del 23/07/2015 Cc. (dep. 25/08/2015) Rv. 264342 ha affermato il principio secondo il quale "L'inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari coercitive (diverse dal divieto di espatrio e dall'obbligo di presentazione alla p.g.) applicate nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona prevista dall'art. 299, comma quarto bis, cod. proc. pen., per l'ipotesi in cui il richiedente non provveda a notificare contestualmente alla persona offesa l'istanza di revoca, di modifica o anche solo di applicazione della misura con modalità meno gravose - è rilevabile, pure se dedotta da quest'ultima mediante impugnazione, poichè trattasi di sanzione che ha la funzione di garantire, anche dopo la chiusura delle indagini preliminari, l'adeguata informazione della vittima del reato circa l'evoluzione del regime cautelare in atto, e, quindi, la possibilità per la stessa di fornire eventuali elementi ulteriori al giudice procedente, attivando un contraddittorio cartolare mediante la presentazione, nei due giorni successivi alla notifica, di una memoria ai sensi dell'art. 121 del codice di rito.
1.2 Dall'esegesi delle fonti comunitarie sulla tutela ed assistenza delle vittime dei reati e delle norme che hanno inteso darvi attuazione nell'ordinamento italiano si desume chiaramente che uno degli strumenti per realizzare i predetti obbiettivi è la piena informazione circa l'evoluzione del procedimento e della posizione cautelare dell'indagato, che non solo consenta alla persona offesa di prendere le proprie decisioni per l'eventuale partecipazione ad esso ma che abbia specifico riguardo alla condizione di libertà o meno del presunto autore del delitto ed ai mutamenti possibili del suo status cautelare, in relazione a pericoli concreti di danno nei confronti della vittima che possano conseguirne. In tal senso deve segnalarsi la garanzia riconosciuta alla parte offesa di essere informata almeno nei casi in cui sussista un rischio - concreto di danno nei suoi confronti della scarcerazione o dell'evasione della persona - posta in stato di custodia cautelare, processata o condannata, oltre che di eventuali pertinenti misure attivate per la sua protezione in caso di scarcerazione o evasione dell'autore del reato (art. 6, parr. 5 e 6 della direttiva ). whenんساح 3 1.3 Sulla base di quanto finora osservato può concludersi che le prerogative di informazione riconosciute a coloro che hanno subito reati connotati da violenza personale, allo scopo di assicurarne una tutela ed assistenza effettiva, debbono avere caratteristiche di pregnanza ed estendersi fino al dettaglio, come esplicitamente sancito dalle norme di riferimento e/o come da esse desumibile.
2. In tale contesto normativo ed interpretativo deve collocarsi la soluzione del quesito sub 1., al quale deve darsi risposta positiva, per due ordini di ragioni.
2.1 Il primo si ritrova nel richiamato e generale diritto all'informazione più completa circa lo svolgersi del procedimento e gli sviluppi della condizione cautelare dell'indagato/imputato, che deve essere garantito alla vittima dei reati, al fine di porla in condizione di rappresentare al Giudice procedente in contraddittorio con - l'interessato eventuali ragioni pertinenti alla richiesta di revoca, sostituzione o - modifica dei modi di attuazione della misura, sulla quale è chiamato a decidere. In esplicazione del citato diritto appare rispondente alla ratio legis prevedere che l'obbligo di comunicazione di cui all'art 299 co 4 bis cpp, e la conseguente sanzione di inammissibilità in caso di sua omissione, riguardi anche l'istanza di trasferimento di domicilio della misura cautelare, rispetto alla quale la vittima del delitto potrebbe avere motivo di interloquire, in relazione a concrete situazioni di pericolosità, che potrebbero derivare ai suoi danni dall'accoglimento e, quindi, dall'effettivo trasferimento del domicilio, come nel caso di rientro dell'indagato/imputato nel luogo ove abita la persona offesa, incidendo negativamente sulla finalità di protezione della stessa.
2.2 Il secondo discende da considerazioni di natura logica, che inducono ad inquadrare il mutamento del domicilio ove è in corso la misura degli arresti domiciliari nell'ambito delle "modalità meno gravose" di sua attuazione per l'interessato, ai sensi dell'art 299 co 4 bis cpp. In base alle comuni regole di logica ed esperienza delle cose, infatti, deve ritenersi che l'indagato/imputato sia mosso da un interesse specifico alla presentazione della richiesta di modifica del luogo degli arresti domiciliari, e che, quindi, il nuovo domicilio, in riferimento alle peculiarità del caso concreto ed alla soddisfazione di sue esigenze di vita, presenti caratteristiche tali da rendergli meno gravose le modalità di applicazione della misura cautelare. で 4 In casi del genere -frequenti nella realtà appare necessario che le aspirazioni confrontino con le ragioni di protezione dell'indagato/imputato, in astratto legittime, si potrebbe avere interesse contrario ed assistenza della persona offesa, che all'accoglimento della domanda da parte del Giudice, così potendo rappresentarle tramite lo strumento della memoria ex art 121 cpp, esplicitamente indicato nell'art 299 co 3 cpp. Le ipotizzate ragioni dovrebbero riferirsi per essere in astratto - meritevoli di apprezzamento a pericoli ragionevolmente concreti per la persona - offesa, collegabili al richiesto trasferimento dell'indagato/imputato nel nuovo sito di arresti domiciliari, come verificabile nel caso di avvicinamento al domicilio della vittima del delitto.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono deve osservarsi che la motivazione del Tribunale di Cagliari, che ha fatto ampio richiamo alle norme di livello comunitario, a quelle di attuazione nell'ordinamento italiano in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime dei reati commessi con violenza alla persona, nonché alla giurisprudenza di questa Corte sul tema, nel sanzionare di inammissibilità l'istanza del ricorrente per omessa notifica alla persona offesa anche per la parte inerente il richiesto trasferimento di domicilio, ha operato una corretta interpretazione, della disposizione ex art 299 co 4 bis cpp, ed è immune dalle censure rappresentate in ricorso. Alla predetta richiesta, per le ragioni innanzi esplicate, va, infatti, riconosciuta la natura di istanza volta ad ottenere l'applicazione con modalità meno gravose della misura : cautelare degli arresti domiciliari. Il ricorso va, pertanto, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso l'8.1.2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Carlo Zaza Carin z Dr. Eduardo de Gregorio łok DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi MAGMAG 2016 Qulux IL FUNZIONARED GUDIZAMO