Sentenza 6 aprile 2006
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il tribunale, sull'erroneo presupposto della mancata notificazione all'indagato dell'avviso previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà regolarmente effettuata, dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio e ordini la trasmissione degli atti al P.M. per la rinnovazione di tale adempimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2006, n. 15844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15844 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRANERO Francantonio - Presidente - del 06/04/2006
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. TURONE Giuliano Cesare - Consigliere - N. 1261
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 000649/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. SEZ. DIST. di MODUGNO;
nei confronti di:
1) TOSCANO VITO, N. IL 01/01/1965;
avverso ORDINANZA del 20/09/2005 TRIB. SEZ. DIST. di MODUGNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. Vincenzo Geraci, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
1. - Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari ricorre in cassazione avverso l'ordinanza emessa il 20 settembre 2005 dal medesimo tribunale, sezione distaccata di Modugno, con la quale è stata ritenuta l'omessa notifica dell'avviso ai sensi dell'articolo 415 bis cod. proc. pen., nonché la irritualità della notifica del medesimo atto ai difensori, ed è stata disposta la restituzione degli atti al Pubblico Ministero affinché proceda a regolare notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari all'indagato ed alle altre parti costituite. Il ricorrente fa rilevare la equivocità dell'ordinanza, dalla quale non è dato desumere con certezza se sia stata ritenuta soltanto la inesistenza della notifica all'imputato dell'avviso ai sensi dell'articolo 415 bis cod. proc. pen. o anche la irritualità della medesima ai due difensori e rileva, in ogni caso, che l'avviso ai sensi dell'articolo 415 bis cod. proc. pen. è stato notificato a mani proprie dell'imputato, mentre l'avviso ai due difensori è stato notificato a mezzo fax e cioè con mezzo tecnico idoneo, come sembra implicitamente ritenere la stessa ordinanza impugnata la quale, se da un lato da atto della eccezione sollevata dai difensori, dall'altro, dalla parte dispositiva, non dispone la rinnovazione dell'atto. 2. - Va premesso che dalla parte dispositiva del provvedimento impugnato, si rileva che il giudice ha ritenuto fondata l'eccezione difensiva circa la nullità del decreto di citazione a giudizio, a causa della difettosa notificazione dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. all'indagato (avendo investito il P.M. della restituzione degli atti proprio per il rinnovo di tale adempimento). Sennonché, contrariamente all'assunto del giudice, dalla deduzione del ricorrente e dagli atti (v. ultimo foglio del fascicolo del Tribunale in atti, cui questa corte ha facoltà e obbligo di accedere, trattandosi di materia processuale) è dato rilevare che l'avviso ritenuto omesso, in effetti venne notificato personalmente all'odierno ricorrente in data 07/01/2004.
In tali condizioni, pertanto, non sembra potersi dubitare della dedotta abnormità della declaratoria di nullità. Quest' ultima, invero, risulta adottata sulla base di un presupposto di fatto (la mancata notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini) inesistente, e perciò tale da far venir meno le stesse premesse sulla cui base soltanto l'adozione del provvedimento de quo è fisiologicamente contemplata dall'ordinamento.
Diversamente opinando, si verrebbe a legittimare ogni arbitrarietà del decidente, purché formalmente "coperta" da un provvedimento astrattamente rientrante nella sua competenza.
La giurisprudenza di questa Corte infatti (SS.UU. 09/09/1997, Quarantelli;
10/12/1997, Di Battista - se pure quest' ultima ha ritenuto non abnorme la (fisiologica) declaratoria di nullità del decreto di citazione a cagione della (realmente) insufficiente enunciazione del fatto contestato - è nel senso di ritenere "abnorme" (anche) quel provvedimento che pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite.
Tale conclusione avvalora quell'indirizzo giurisprudenziale (sez. 6^ 30/09/1993, Russo) che, sia pure in materia di ritenuta "diversità del fatto", ha chiarito che si configura un'ipotesi di "abnormità" allorquando lo schema dell'art. 521 c.p.p. venga impiegato in base ad un criterio diverso rispetto a quello prescritto dalla norma, in modo tale da far risultare lo stesso schema del tutto sovvertito. Analogamente, dunque, deve concludersi nel caso di specie, in cui la restituzione degli atti al P.M. è stata disposta arbitrariamente, contro la realtà delle emergenze documentali (che declinano nel senso del notificato avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen.), e pertanto in assenza degli obiettivi presupposti di fatto che la legittimavano.
In questo senso sì è pronunciata questa Corte PM/Campanaro, Sez. 2^ 02/02/2005, e ulteriormente (Sez. 1^, 19/02/2002, PM/Masciarelli;
Sez. 1^, 23/01/2002, Federico;
Sez. 6^, 09/03/2000, PM/Viceconte;
Sez. 6^, 20/01/2000, n. 319; Sez. 2^, 05/10/1999, n. 4261 seppure, nel caso specifico considerato, quest'ultima non ha ritenuto l'abnormità data l'effettiva insufficienza dell'imputazione). L'ordinanza impugnata va perciò annullata, con trasmissione degli atti al tribunale di Bari per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Bari per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2006