Sentenza 26 maggio 2001
Massime • 1
La cessazione di efficacia, per il raggiungimento dell'età massima consentita, della speciale patente di guida degli autisti di autobus di linea non determina l'automatica cessazione del rapporto lavorativo, alla stregua delle specifiche ipotesi di lavoro a tempo determinato previste dalla legge n. 230 del 1962, essendo il datore di lavoro tenuto a verificare la possibilità di un proficuo utilizzo del lavoratore nell'ambito aziendale prima di poterlo licenziare per giustificato motivo in relazione all'impossibilità della prestazione e non potendo configurarsi, quindi, la sussistenza di un accordo tacito delle parti per l'automatica cessazione del rapporto alla scadenza della detta abilitazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2001, n. 7211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7211 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - rel. Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
società IO LA e LL S.n.c., elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana n. 38, presso l'avv. Benito Panariti che, unitamente all'avv. Domenico Marchese, la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IT LE, elettivamente domiciliato in Roma, via G. B. Vico, presso l'avv. Piero D'Amelio che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, e d'ufficio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione.
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 94/99, decisa il 7 aprile 1999 e pubblicata il 23 giugno 1999, resa dal Tribunale di Vibo Valentia nel procedimento n. 653/95 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 aprile 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
uditi gli avvocati Benito Panariti per la società ricorrente e Piero D'Amelio per il controricorrente IT LE;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 8 maggio 1992 IT LE conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Vibo Valentia in funzione di Giudice del Lavoro la società IO LA e F.LL S.n.c. al fine di ottenere la determinazione delle somme a lui spettanti, detratto l'importo ricevuto ed accettato a titolo di acconto, per effetto della mancata reintegra nel posto di lavoro, pur essendo passata in giudicato la sentenza di secondo grado del 29 gennaio 1988 che dichiarava la nuLLtà del licenziamento a lui intimato in data 12 dicembre 1983.
Resisteva la convenuta deducendo di aver già saldato il lavoratore di ogni sua spettanza poiché l'importo erogato copriva tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino al 17 luglio 1985, data del raggiungimento del sessantesimo anno di età da parte del lavoratore il quale aveva così perso la titolarità della patente D/K, requisito indispensabile per essere mantenuto in servizio quale conducente di autobus di linea.
L'attore contestava la tesi avversa in ordine alla cessazione automatica del rapporto di lavoro ed eccepiva altresì il giudicato, osservando che la sentenza che disponeva la reintegra era stata emessa in data successiva al compimento del sessantesimo anno di età e la datrice di lavoro nulla aveva eccepito al riguardo, nel giudizio di merito come pure in quello di legittimità.
Il Giudice adito, con sentenza n. 147 in data 15 febbraio 1995, accoglieva la domanda e condannava la convenuta al pagamento dell'importo di lire 166.635.469, con gli accessori di legge, salvo imputazione dell'acconto già corrisposto.
Interponeva appello la società IO LA e F.LL S.n.c. e in esito il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza n. 94/99, emessa in data 7 aprile - 23 giugno 1999, respingeva il gravame e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. Osservava, richiamando la decisione pretorile, che la perdita della patente richiesta per la condotta di autobus di linea poteva operare come giustificato motivo oggettivo di licenziamento e non comportava la risoluzione de iure del rapporto di lavoro, salvo che fosse dimostrata l'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni compatibili nell'ambito dell'impresa. Era comunque necessaria una precisa manifestazione di volontà del datore di lavoro, espressa nelle forme volute dalla legge, di recedere dal rapporto.
Osservava ancora il Tribunale che il lavoratore aveva raggiunto il sessantesimo anno di età nel corso del giudizio di primo grado afferente all'impugnativa di licenziamento e parte datoriale non aveva sollevato tale questione che doveva quindi considerarsi come coperta dal giudicato.
Avverso la sentenza, notificata in data 19 luglio 1999, propone ricorso per cassazione la società IO LA e F.LL S.n.c. con atto notificato in data 10 settembre 1999 e deduce due motivi. IT LE resiste con controricorso notificato in data 16 ottobre 1999.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2118 c.c., 1
legge 15 luglio 1966 n. 604, 1362, 1963, 1964 c.c., nonché del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, della legge 24 maggio 1952 n. 628, 79 del vecchio codice della strada, anche con riferimento al contratto collettivo di categoria.
Si afferma che il rapporto di lavoro degli autisti per i quali è richiesta una patente automaticamente revocata col raggiungimento di una precisa età, si deve intendere a tempo determinato. Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia individuato appunto nella problematica afferente alla scadenza della capacità lavorativa tipicamente considerata e pattiziamente voluta.
La censura non è fondata.
Si osserva preliminarmente che in ordine alla specifica ipotesi, di perdita della speciale patente per superamento dell'anzianità massima compatibile, già si è pronunciata questa Corte nel senso che "l'impossibilità sopravvenuta di svolgimento delle mansioni contrattuali per "factum principis" o per altra ragione, comunque non imputabile al lavoratore, non può essere considerata come una fattispecie estintiva autonoma alla stregua del diritto comune (e perciò una causa di automatica risoluzione del rapporto o un'ipotesi di recesso volontario secondo le regole di cui agli art. 1463 e 1464 c.c.), ma va valutata alla stregua delle norme particolari che regolamentano l'estinzione di tale rapporto;
sicché - salve le limitate ipotesi residuali di libera recedibilità - occorre che il fatto impeditivo della prestazione sia riconducibile alla nozione rispettivamente di giusta causa ovvero di giustificato motivo (oggettivo) di licenziamento secondo la disciplina generale posta dagli art. 1 e 3 l. n. 604 del 1966, con l'ulteriore conseguenza che, sussistendo l'una ovvero l'altro, va rispettivamente ritenuto l'esonero o l'obbligo del preavviso. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che - in un'ipotesi di sopravvenuta cessazione di efficacia di una patente di guida estera di un lavoratore con mansioni di autista - ha ritenuto sussistere il giustificato motivo, e non già la giusta causa, di licenziamento e ha quindi riconosciuto il diritto del lavoratore al preavviso)":
così Cass. civ., sez. lav., 19 dicembre 1998, n. 12719 e da tale orientamento questo Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi. Con riferimento allo speciale profilo dedotto dal ricorrente il quale assume che il rapporto in parola dovrebbe considerarsi come a tempo determinato, si osserva che il contratto di lavoro, secondo quanto dispone l'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni tassative previste nello stesso articolo, tra le quali non rientra alcuna ipotesi in qualche modo assimilabile alla scadenza di una speciale abilitazione necessaria per lo svolgimento dei compiti propri della qualifica di assunzione. È agevole osservare che nessun obbligo nasce dalla legge di licenziare il dipendente al compimento dell'età massima consentita per mantenere la titolarità di una speciale patente;
il datore di lavoro è anzi tenuto a verificare la possibilità proficuo utilizzo del lavoratore nell'ambito aziendale e solo nel caso che tanto non risulti possibile ricorre un giustificato motivo di licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Non si può quindi configurare la sussistenza di un accordo sottinteso dalle parti per l'automatica cessazione del rapporto di lavoro dal momento che la normativa applicabile è se mai in senso contrario e siffatta pattuizione sarebbe nulla siccome in contrasto con una norma imperativa.
Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c.,
nonché con riferimento al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il vizio di motivazione.
Si osserva che l'efficacia dell'accertamento giudiziale su un determinato rapporto non può essere invocata con efficacia preclusiva di nuovi e diversi accertamenti in ogni occasione nella quale il rapporto venga in considerazione.
La censura risulta assorbita poiché in ordine all'impossibilità di configurare un'automatica cessazione del rapporto di lavoro al raggiungimento dell'età massima compatibile con la conservazione della speciale patente in discorso, pur in mancanza di preclusione derivante dal giudicato, si deve escludere, per le considerazioni svolte in ordine al primo motivo, che l'evento possa essersi verificato per effetto di un termine implicitamente apposto al contratto di lavoro, quale effetto della speciale qualifica di assunzione.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, assorbito il secondo. Condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in lire 40.000=, oltre a lire 4.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2001