Sentenza 19 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/01/2001, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
O T 0 A I .1 T R 1 S IE 1 N O . L A T R L T E R S A D E 8 N E SUPREMA DI CASSAZ ACARICO DELLO STATO -9 IE IO -3 S R L L. 40 DEL 6-3-98 ART. 11.10 A 6 U M P MATERIA: ESPULSIONE STRANIERI L S E E SEZIONE PRIMA CIVILE : A 8 0 0 /01 E T Ma istrati: Compos CA Oggetto CONVALIDA Presidente Dott. Pasquale REALE PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI R.G.N. 15702/00 Rel. Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Cron. 16355 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 08/03/2001 ORD INANZA V Solvy sul ricorso proposto da: DR IC, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente -
avverso il provvedimento del Tribunale di MASSA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio 1'08/03/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, 2001 dichiari l'inammissibilità dell'istanza. 38 Fatto e motivi Il Tribunale di Massa ha convalidato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Massa nei confronti del cittadino albanese AN LI e tradotto soltanto nella lingua inglese. Per la cassazione di questo provvedimento il Dri- tan LI ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 13 bis del d.lgs.286 del 1998, da lui stesso sottoscritto, de- ducendo la nullità del decreto, perché non conosceva la lingua italiana, per cui non aveva compreso nulla del procedimento instaurato a suo carico. Il ricorso non è stato notificato ad alcuno;
per 7 cui il P.G. ne ha chiesto la declaratoria di inammissi- bilità. Ciò posto la Corte osserva che contro il decreto di espulsione può essere presentato ricorso al Tribunale del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione; la cui decisione è impugnabile con ricor- so per cassazione (art.13 bis). Detto ricorso, rientra, dunque, fra le impugnazioni ordinarie a tutela dei diritti contro i provvedimenti sulla libertà personale assunti in violazione di leg- ge;
per cui è disciplinato dalle disposizioni sulle im- pugnazioni in generale di cui agli art.323 e segg. cod. proc.civ., nonché da quelle concernenti in particolare il ricorso per cassazione di cui agl art.360 e segg. 2 cod. proc. civ., le quali richiedono a pena di inammissi- cfiacq bilità: a)anzitutto, che venga sottoscritto, a pena di inammissibilità da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale (art.365); b) quindi, che venga notificato alle parti contro cui è proposto (art. 330 e segg.); c)ed, infine, che venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di 20 giorni dall'ultima notificazione alle parti sudette (art.369). Da quanto rilevato discende che nel caso concreto al AN era dato ricorso a questa Corte contro il de- creto di convalida del provvedimento del Prefetto di cui si è detto,ma che lo stesso doveva essere esperito con l'osservanza delle disposizioni ora menzionate. Poiché, invece, il ricorso è stato sottoscritto di- rettamente da AN LI e non da un avvocato iscrit- to nell'apposito albo, munito di procura speciale;
e poiché l'atto non è stato neppur notificato al Prefetto di Massa, come era necessario per instaurare il contrad- dittorio (art.325 e 330 cod.proc.civ.), deve esserne dichiarata l'inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma 1'8 marzo 2001 Il Presidente Pasquale Reale 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria # 24 MAG 2001 IL CANCELLIERE ште Расілеві O T 0 A 1 I T . R 1 S IE 1 N O . A L T L R R E T S A D E 8 O N 9 IC - IO 3 R S - A L 6 U C P L A S E E E D : S IA E 0 P R 4 E S . T L A M LCANCELLIERE PA . lizer