CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20469 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AT TO, nato a [...] il giorno 23/3/1978 rappresentato ed assistito dall’avv. Giovanni Sibilio - di fiducia avverso la sentenza in data 7/10/2025 della Corte di Appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Laura Condemi, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 7 ottobre 2025 la Corte di Appello di Perugia ha rigettato la richiesta di revisione della sentenza n. 297/2019 di applicazione della pena emessa in data 14 novembre 2019 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Cassino (irrevocabile dal 13 maggio 2020) avanzata nell’interesse di TO AT. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20469 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 12/05/2026 L’AT era stato chiamato a rispondere del reato di concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 110, 319, 321 cod. pen.), accertato in data 14 novembre 2014, in quanto allo stesso si contestava (in sintesi) di avere ottenuto da due membri (IN e Celenza) della Commissione per l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di dottore commercialista per la sessione di novembre 2014 e per tramite di un usciere (TO) dell’università di Cassino - che aveva svolto, unitamente ad altri (RA e NT), le funzioni di intermediario tra i componenti della commissione e gli aspiranti alla abilitazione - le tracce delle prove di esame in cambio di somme di denaro non meglio precisate ma pagate a titolo di corrispettivo dal RA nelle mani del TO il quale si procurava le tracce direttamente dal IN e dal Celenza, le consegnava al RA il quale, a sua volta, le dava all’AT. L’AT chiedeva ed otteneva, come detto, l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 e segg. cod. proc. pen. di cui alla sopra menzionata sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Cassino. Avverso tale sentenza l’AT proponeva ricorso per cassazione che la Sesta Sezione penale di questa Corte di legittimità dichiarava inammissibile con sentenza in data 13 maggio 2020. Quanto agli altri imputati nel medesimo procedimento, mentre il IN accedeva al rito abbreviato, i restanti optavano per il rito ordinario. Con sentenza in data 5 dicembre 2023 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Cassino dichiarava non luogo a procedere in ordine ai reati contestati ai coimputati dell’AT con la formula “perché i fatti non sussistono” ritenendo che in capo al TO difettasse la qualifica soggettiva necessaria per ritenere integrata la fattispecie prevista dal combinato disposto degli artt. 319 e 320 cod. pen., con conseguente penale irrilevanza della condotta di cui all’art. 321 cod. pen. contestata agli stessi. Come già sopra accennato l’AT presentava richiesta di revisione della sentenza di applicazione della pena nei suoi confronti ritenendo la stessa inconciliabile con il contenuto della sentenza emessa nei confronti degli originari coimputati, richiesta che veniva rigettata dalla Corte di appello di Perugia con la sentenza qui in esame. 2. Ricorre per Cassazione avverso quest’ultima sentenza il difensore dell’AT, deducendo, con motivo unico, violazione e/o erronea applicazione della legge in relazione all’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Dopo avere ricordato l’evoluzione dei diversi procedimenti penali nei confronti dei coimputati e, in particolare, che: - nei confronti del IN (in alcuni atti indicato come QU ed in altri Trequattini) all’esito di giudizio abbreviato era stata emessa sentenza di assoluzione con la formula “per non avere commesso il fatto”; - nei confronti degli altri coimputati all’esito dell’udienza preliminare in data 5 dicembre 2 2023 risulta essere stata emessa sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. con la formula “perché i fatti non sussistono”; rileva la difesa del ricorrente la presenza di tre sentenze di merito che in relazione al medesimo fatto sono giunte a conclusioni diverse tra loro inconciliabili. Aggiunge, poi, la difesa del ricorrente che la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Cassino relativamente alla posizione dell’imputato IN non solo ha escluso la responsabilità dello stesso ma ha anche fornito una diversa ricostruzione del fatto oggetto delle due sentenze, escludendo che vi sia stato un accordo criminoso e che le tracce fornite all’AT erano le stesse che furono oggetto di esame di abilitazione e che non v’è prova di somme date o ricevute. Quanto, poi, alla sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. emessa nei confronti degli altri coimputati, dalla stessa risultano elementi già presenti nel fascicolo all’atto di emissione della sentenza di applicazione della pena nei confronti dell’AT, elementi che avrebbero dovuto portare il Giudice all’emissione di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. in quanto le intercettazioni erano inutilizzabili ed il TO non aveva la qualifica di incaricato di pubblico servizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Osserva il Collegio che la Corte di merito ha rilevato che dall'esame della relativa sentenza emessa nei confronti dell’imputato IN risulta come il G.u.p. abbia ricostruito la vicenda alla luce delle intercettazioni telefoniche intervenute tra i diversi protagonisti della stessa e ha ritenuto provata l'esistenza di un accordo criminoso tra l'usciere RT, due intermediari (DO RA e LO NT) e l’odierno ricorrente con il relativo passaggio di denaro. E’ poi emerso in modo non contestato come l'odierno ricorrente avesse effettivamente ricevuto le tracce delle prove scritte, non più attuali al momento dell’esame in quanto erano state modificate dai professori membri della Commissione esaminatrice in un momento ancora successivo. Ha, pertanto, ritenuto il Giudice di assolvere il professor IN non essendo stata raggiunta la prova che fosse stato lui a consegnare le tracce all’AT, ipotizzando come potesse essere stato il RT ad introdursi nella stanza del docente, a prelevare le tracce e a farle pervenire all'odierno ricorrente. Da detta ricostruzione dei fatti, secondo il G.u.p., la circostanza che il professore insieme all'altro membro della Commissione e coimputato (il dr. Domenico Celenza) le avessero modificate subito prima dell'esame dimostrava l'estraneità della condotta criminosa del IN. La Corte di appello di Perugia nel provvedimento qui impugnato ha, al riguardo, ritenuto 3 che si tratta di una sentenza che non influisce in alcun modo sulla posizione dell'odierno ricorrente e che, al contrario, conferma la sussistenza dell'illecito d'accordo escludendo soltanto la partecipazione di uno degli imputati alla condotta criminosa. Quanto alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. nei confronti di tutti gli altri originari coimputati, la Corte territoriale ha dato atto che il G.u.p. ha analizzato in modo diverso le emergenze istruttorie ritenendo che: - le intercettazioni telefoniche non fossero utilizzabili in quanto originariamente captate in un giudizio diverso e per un reato non connesso;
- le tracce di esame consegnate all'AT erano diverse da quelle poi oggetto delle prove scritte;
- l’altro membro della commissione di esame (il dr. Celenza) fosse anch'esso estraneo ai fatti;
- l'usciere TO non fosse qualificabile né come pubblico ufficiale, né quale incaricato di pubblico servizio, alla luce delle mansioni in concreto svolte;
concludendo pertanto che in mancanza del coinvolgimento di soggetti con qualifiche pubblicistiche i fatti fossero penalmente irrilevanti. 3. Ricorda, innanzitutto, l’odierno Collegio che nel caso in esame si verte nell’ipotesi di cui all’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. essendo il compendio probatorio analizzato dai tre diversi Giudici che hanno emesso le (inconciliabili) sentenze di cui si è detto rimasto invariato in tutti i casi. Ricorda, ancora, il Collegio che con un consolidato principio emesso in relazione a casi di revisione per sopravvenienza di prove nuove ma certamente estensibile anche alla situazione in esame, «La revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, implica il riferimento alla regola di giudizio dell'assenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., sicché deve trovare fondamento in elementi tali da dimostrare che il soggetto, cui è stata applicata la pena, deve essere prosciolto per la ricorrenza di una delle cause che danno luogo all'immediata declaratoria di non punibilità» (ex ceteris: Sez. 4, n. 5350 del 20/01/2026, [...], Rv. 289478-01) e, ancora, che «In tema di revisione, i fatti da porre a base del giudizio di inconciliabilità di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. non si identificano con i meri fatti storici intesi nella loro dimensione naturalistica, ma includono gli elementi normativi della fattispecie richiamati nel precetto penale, ferma restando la irrilevanza della sola divergenza tra valutazioni giuridiche» (Sez. 6, n. 22283 del 07/02/2024, [...], Rv. 286615-01). A ciò si aggiunge, pur dandosi doverosamente atto anche dell’esistenza di un orientamento contrario (v. Sez. 6, n. 29682 del 29/09/2020, [...], Rv. 279631-01; Sez. 1, n. 4417 del 17/10/2017, dep. 2018, [...], Rv. 272293-01), che «È ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con l'accertamento compiuto 4 in giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatamente, ma è necessario che l'inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione» (Sez. 5, n. 43631 del 05/10/2023, [...], Rv. 285320-01). Deve, ancora, prendersi atto del principio giurisprudenziale richiamato dalla Corte territoriale secondo il quale «In materia di revisione, nella nozione di "altra sentenza penale irrevocabile" di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., non rientrano la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare, né il provvedimento di archiviazione, trattandosi di atti per loro natura inidonei a rappresentare, in termini di stabilità e definitività, situazioni di fatto utilizzabili come parametri per un giudizio di revisione» (Sez. 3, n. 39191 del 18/06/2014, [...], Rv. 260391-01; in senso conforme anche Sez. 5, n. 45743 del 2022, Sez. 1, n. 32279 del 2022, Sez. 6, n. 35587 del 2021, tutte non massimate). Purtuttavia, deve rilevarsi che nel caso in esame la ricostruzione dei fatti incide sulla qualificazione giuridica delle condotte e questa Corte ha anche stabilito che «È suscettibile di revisione, a norma dell'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza irrevocabile di applicazione della pena emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti del privato corruttore, nel caso di passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto a carico del pubblico ufficiale imputato del delitto di corruzione, posta l'inconciliabilità delle due pronunce per l'impossibilità di ipotizzare il predetto reato in assenza dell'attività coordinata del corruttore e del corrotto» (Sez. 6, Sentenza n. 23682 del 14/05/2015, Russo, Rv. 263842-01). La Corte di appello nella sentenza impugnata non risulta avere adeguatamente esaminato i plurimi profili sopra evidenziati riguardanti una diversa ricostruzione dei fatti in seno ai diversi provvedimenti giudiziari sopra richiamati ed alle conseguenze anche in punto di diritto che ne deriverebbero qualora non fosse accertato che alla contestata azione delittuosa abbia preso parte un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. 4. Per le considerazioni esposte, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio (ex art. 623, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.) alla Corte di appello di Firenze per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Così è deciso, 12/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5
preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Laura Condemi, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 7 ottobre 2025 la Corte di Appello di Perugia ha rigettato la richiesta di revisione della sentenza n. 297/2019 di applicazione della pena emessa in data 14 novembre 2019 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Cassino (irrevocabile dal 13 maggio 2020) avanzata nell’interesse di TO AT. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20469 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 12/05/2026 L’AT era stato chiamato a rispondere del reato di concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 110, 319, 321 cod. pen.), accertato in data 14 novembre 2014, in quanto allo stesso si contestava (in sintesi) di avere ottenuto da due membri (IN e Celenza) della Commissione per l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di dottore commercialista per la sessione di novembre 2014 e per tramite di un usciere (TO) dell’università di Cassino - che aveva svolto, unitamente ad altri (RA e NT), le funzioni di intermediario tra i componenti della commissione e gli aspiranti alla abilitazione - le tracce delle prove di esame in cambio di somme di denaro non meglio precisate ma pagate a titolo di corrispettivo dal RA nelle mani del TO il quale si procurava le tracce direttamente dal IN e dal Celenza, le consegnava al RA il quale, a sua volta, le dava all’AT. L’AT chiedeva ed otteneva, come detto, l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 e segg. cod. proc. pen. di cui alla sopra menzionata sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Cassino. Avverso tale sentenza l’AT proponeva ricorso per cassazione che la Sesta Sezione penale di questa Corte di legittimità dichiarava inammissibile con sentenza in data 13 maggio 2020. Quanto agli altri imputati nel medesimo procedimento, mentre il IN accedeva al rito abbreviato, i restanti optavano per il rito ordinario. Con sentenza in data 5 dicembre 2023 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Cassino dichiarava non luogo a procedere in ordine ai reati contestati ai coimputati dell’AT con la formula “perché i fatti non sussistono” ritenendo che in capo al TO difettasse la qualifica soggettiva necessaria per ritenere integrata la fattispecie prevista dal combinato disposto degli artt. 319 e 320 cod. pen., con conseguente penale irrilevanza della condotta di cui all’art. 321 cod. pen. contestata agli stessi. Come già sopra accennato l’AT presentava richiesta di revisione della sentenza di applicazione della pena nei suoi confronti ritenendo la stessa inconciliabile con il contenuto della sentenza emessa nei confronti degli originari coimputati, richiesta che veniva rigettata dalla Corte di appello di Perugia con la sentenza qui in esame. 2. Ricorre per Cassazione avverso quest’ultima sentenza il difensore dell’AT, deducendo, con motivo unico, violazione e/o erronea applicazione della legge in relazione all’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Dopo avere ricordato l’evoluzione dei diversi procedimenti penali nei confronti dei coimputati e, in particolare, che: - nei confronti del IN (in alcuni atti indicato come QU ed in altri Trequattini) all’esito di giudizio abbreviato era stata emessa sentenza di assoluzione con la formula “per non avere commesso il fatto”; - nei confronti degli altri coimputati all’esito dell’udienza preliminare in data 5 dicembre 2 2023 risulta essere stata emessa sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. con la formula “perché i fatti non sussistono”; rileva la difesa del ricorrente la presenza di tre sentenze di merito che in relazione al medesimo fatto sono giunte a conclusioni diverse tra loro inconciliabili. Aggiunge, poi, la difesa del ricorrente che la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Cassino relativamente alla posizione dell’imputato IN non solo ha escluso la responsabilità dello stesso ma ha anche fornito una diversa ricostruzione del fatto oggetto delle due sentenze, escludendo che vi sia stato un accordo criminoso e che le tracce fornite all’AT erano le stesse che furono oggetto di esame di abilitazione e che non v’è prova di somme date o ricevute. Quanto, poi, alla sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. emessa nei confronti degli altri coimputati, dalla stessa risultano elementi già presenti nel fascicolo all’atto di emissione della sentenza di applicazione della pena nei confronti dell’AT, elementi che avrebbero dovuto portare il Giudice all’emissione di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. in quanto le intercettazioni erano inutilizzabili ed il TO non aveva la qualifica di incaricato di pubblico servizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Osserva il Collegio che la Corte di merito ha rilevato che dall'esame della relativa sentenza emessa nei confronti dell’imputato IN risulta come il G.u.p. abbia ricostruito la vicenda alla luce delle intercettazioni telefoniche intervenute tra i diversi protagonisti della stessa e ha ritenuto provata l'esistenza di un accordo criminoso tra l'usciere RT, due intermediari (DO RA e LO NT) e l’odierno ricorrente con il relativo passaggio di denaro. E’ poi emerso in modo non contestato come l'odierno ricorrente avesse effettivamente ricevuto le tracce delle prove scritte, non più attuali al momento dell’esame in quanto erano state modificate dai professori membri della Commissione esaminatrice in un momento ancora successivo. Ha, pertanto, ritenuto il Giudice di assolvere il professor IN non essendo stata raggiunta la prova che fosse stato lui a consegnare le tracce all’AT, ipotizzando come potesse essere stato il RT ad introdursi nella stanza del docente, a prelevare le tracce e a farle pervenire all'odierno ricorrente. Da detta ricostruzione dei fatti, secondo il G.u.p., la circostanza che il professore insieme all'altro membro della Commissione e coimputato (il dr. Domenico Celenza) le avessero modificate subito prima dell'esame dimostrava l'estraneità della condotta criminosa del IN. La Corte di appello di Perugia nel provvedimento qui impugnato ha, al riguardo, ritenuto 3 che si tratta di una sentenza che non influisce in alcun modo sulla posizione dell'odierno ricorrente e che, al contrario, conferma la sussistenza dell'illecito d'accordo escludendo soltanto la partecipazione di uno degli imputati alla condotta criminosa. Quanto alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. nei confronti di tutti gli altri originari coimputati, la Corte territoriale ha dato atto che il G.u.p. ha analizzato in modo diverso le emergenze istruttorie ritenendo che: - le intercettazioni telefoniche non fossero utilizzabili in quanto originariamente captate in un giudizio diverso e per un reato non connesso;
- le tracce di esame consegnate all'AT erano diverse da quelle poi oggetto delle prove scritte;
- l’altro membro della commissione di esame (il dr. Celenza) fosse anch'esso estraneo ai fatti;
- l'usciere TO non fosse qualificabile né come pubblico ufficiale, né quale incaricato di pubblico servizio, alla luce delle mansioni in concreto svolte;
concludendo pertanto che in mancanza del coinvolgimento di soggetti con qualifiche pubblicistiche i fatti fossero penalmente irrilevanti. 3. Ricorda, innanzitutto, l’odierno Collegio che nel caso in esame si verte nell’ipotesi di cui all’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. essendo il compendio probatorio analizzato dai tre diversi Giudici che hanno emesso le (inconciliabili) sentenze di cui si è detto rimasto invariato in tutti i casi. Ricorda, ancora, il Collegio che con un consolidato principio emesso in relazione a casi di revisione per sopravvenienza di prove nuove ma certamente estensibile anche alla situazione in esame, «La revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, implica il riferimento alla regola di giudizio dell'assenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., sicché deve trovare fondamento in elementi tali da dimostrare che il soggetto, cui è stata applicata la pena, deve essere prosciolto per la ricorrenza di una delle cause che danno luogo all'immediata declaratoria di non punibilità» (ex ceteris: Sez. 4, n. 5350 del 20/01/2026, [...], Rv. 289478-01) e, ancora, che «In tema di revisione, i fatti da porre a base del giudizio di inconciliabilità di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. non si identificano con i meri fatti storici intesi nella loro dimensione naturalistica, ma includono gli elementi normativi della fattispecie richiamati nel precetto penale, ferma restando la irrilevanza della sola divergenza tra valutazioni giuridiche» (Sez. 6, n. 22283 del 07/02/2024, [...], Rv. 286615-01). A ciò si aggiunge, pur dandosi doverosamente atto anche dell’esistenza di un orientamento contrario (v. Sez. 6, n. 29682 del 29/09/2020, [...], Rv. 279631-01; Sez. 1, n. 4417 del 17/10/2017, dep. 2018, [...], Rv. 272293-01), che «È ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con l'accertamento compiuto 4 in giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatamente, ma è necessario che l'inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione» (Sez. 5, n. 43631 del 05/10/2023, [...], Rv. 285320-01). Deve, ancora, prendersi atto del principio giurisprudenziale richiamato dalla Corte territoriale secondo il quale «In materia di revisione, nella nozione di "altra sentenza penale irrevocabile" di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., non rientrano la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare, né il provvedimento di archiviazione, trattandosi di atti per loro natura inidonei a rappresentare, in termini di stabilità e definitività, situazioni di fatto utilizzabili come parametri per un giudizio di revisione» (Sez. 3, n. 39191 del 18/06/2014, [...], Rv. 260391-01; in senso conforme anche Sez. 5, n. 45743 del 2022, Sez. 1, n. 32279 del 2022, Sez. 6, n. 35587 del 2021, tutte non massimate). Purtuttavia, deve rilevarsi che nel caso in esame la ricostruzione dei fatti incide sulla qualificazione giuridica delle condotte e questa Corte ha anche stabilito che «È suscettibile di revisione, a norma dell'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza irrevocabile di applicazione della pena emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti del privato corruttore, nel caso di passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto a carico del pubblico ufficiale imputato del delitto di corruzione, posta l'inconciliabilità delle due pronunce per l'impossibilità di ipotizzare il predetto reato in assenza dell'attività coordinata del corruttore e del corrotto» (Sez. 6, Sentenza n. 23682 del 14/05/2015, Russo, Rv. 263842-01). La Corte di appello nella sentenza impugnata non risulta avere adeguatamente esaminato i plurimi profili sopra evidenziati riguardanti una diversa ricostruzione dei fatti in seno ai diversi provvedimenti giudiziari sopra richiamati ed alle conseguenze anche in punto di diritto che ne deriverebbero qualora non fosse accertato che alla contestata azione delittuosa abbia preso parte un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. 4. Per le considerazioni esposte, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio (ex art. 623, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.) alla Corte di appello di Firenze per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Così è deciso, 12/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5