Sentenza 5 aprile 2007
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, non soddisfa il requisito della doppia incriminabilità, di cui all'art. 2 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, la domanda di estradizione relativa a fatti di acquisto e detenzione di stupefacente destinato ad uso personale, che avvengano per conto e nell'interesse anche di soggetti diversi dall'agente, quando sia certa fin dall'inizio l'identità dei medesimi e sia manifesta la volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo. Ne consegue che non può essere pronunciata sentenza favorevole all'estradizione, rientrando il fatto oggetto della domanda nella sfera dell'illecito amministrativo di cui all'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2007, n. 21178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21178 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 05/04/2007
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 813
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 3336/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON IU OS;
avverso la sentenza in data 14.11.2006 della Corte di appello di Venezia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mura Antonello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. Battisti Domenico, in sostituzione dell'avv. De Marchi Anna Noemi, che ha insistito per raccoglimento del ricorso. FATTO
1. ON IU OS ricorre per Cassazione avverso la sentenza in data 14.11.2006 della Corte di appello di Venezia che ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione proposta nei suoi confronti dal Governo della Repubblica di Romania ai fini dell'esecuzione della pena di anni tre di reclusione comminatagli con la sentenza n. 137 del 13.7.2004 della Corte di appello di Alba Iulian, irrevocabile il 16.11.2005, per l'acquisto, detenzione ed offerta di una dose di morfina e per istigazione all'uso di droga.
2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale) in relazione all'art. 13 c.p., comma 2, (relativo ai presupposti per la sussistenza della doppia incriminabilità) sul rilievo che il "fatto storico" incriminato - la detenzione di due dosi di morfina - è riconducibile nel nostro ordinamento alla previsione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, che non è penalmente sanzionata;
con l'effetto di far ritenere insussistente il requisito della doppia incriminabilità.
3. Nel secondo motivo di ricorso si lamenta l'inosservanza della L.20 febbraio 1975, n. 127, art. 32. In particolare la difesa del ricorrente - premesso che ON IU OS è solo cittadino italiano - rileva che non è dato sapere se gli atti, gli avvisi e le comunicazioni del processo siano o meno stati tradotti in italiano a garanzia dei principi di cui all'art. 111 Cost. e sottolinea poi che la sentenza impugnata, nella parte in cui richiama un generico principio di reciprocità, ha ignorato tanto le norme (L. 20 febbraio 1975, n. 127, art. 32, comma 1, e art. 6 Convenzione Europea di
Estradizione) che consentono il rifiuto di estradizione del cittadino italiano quanto le condizioni familiari del ricorrente che avrebbero consentito di scontare la pena in Italia.
3. Nel terzo motivo di ricorso ci si duole della violazione dell'art.704 c.p.p., per la mancata disposizione degli accertamenti che avrebbero consentito di accertare il fatto storico addebitato al ricorrente e la traduzione degli atti del processo svoltosi in Romania.
DIRITTO
1. Nel primo motivo di ricorso si deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale) in relazione all'art. 13 c.p., comma 2 - relativo ai presupposti per la sussistenza della doppia incriminabilità - sul rilievo che il "fatto storico" incriminato (la detenzione di due dosi di morfina) è riconducibile nel nostro ordinamento alla previsione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, che non è penalmente sanzionata;
con l'effetto di far ritenere insussistente il requisito della doppia incriminabilità.
2. Il motivo di ricorso è fondato.
In premessa va ribadito che ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità, di cui all'art. 13 c.p., comma 2, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma del nostro ordinamento, ma è sufficiente che lo stesso "fatto" sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (in questi termini Cass., 6^, 1.10.2003, n. 47614). È in quest'ottica, dunque, di attenzione al "fatto" ed alla sua previsione come reato che il collegio intende esaminare il motivo di ricorso svolto dalla difesa del ricorrente. Tanto premesso va ricordato che, con la sentenza n. 4 del 18.7.1997, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che nel nostro ordinamento non sono punibili - e rientrano pertanto nella sfera dell'illecito amministrativo di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75 - l'acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti destinate all'uso personale che avvengano nell'interesse "anche" di soggetti diversi dall'agente, specificando poi le condizioni che consentono di affermare "l'omogeneità teleologia della condotta dell'acquirente" rispetto ad altri consumatori e la conseguente configurabilità di una situazione di codetenzione della sostanza da parte di più soggetti.
Alla luce di tale orientamento delle Sezioni Unite (preceduto e seguito da decisioni di analogo contenuto) che il collegio condivide, appare riconducibile all'ipotesi del c.d. consumo di gruppo la vicenda descritta nella sentenza della Corte di appello di Alba Iulian e cioè l'acquisto ad opera del diciannovenne ON IU OS, in occasione della sua festa di compleanno, di due dosi di morfina da consumare insieme ad un amico personale e la successiva assunzione della droga per inalazione da parte dei due amici a margine del festeggiamento.
Nel caso in questione ricorrono infatti quegli "elementi sintomatici" dell'accordo tra i consumatori della sostanza che la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., 6^, 15.7.1999, n. 9075) ha già avuto modo di individuare nel rapporto di amicizia tra l'acquirente e l'altro consumatore e nell'effettiva consumazione della sostanza nelle stesse circostanze di tempo e di luogo. Elementi sintomatici cui si aggiunge nel caso in esame il "comune" intendimento e la "comune" volontà di usare la sostanza come modo (certamente improprio e negativo ma non per questo anche penalmente illecito) per chiudere la festa di compleanno del ON svoltasi in un ristorante. Qualificata in questi termini, la condotta del ON rientra solo nella sfera dell'illecito amministrativo di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75. Con la conseguenza che deve trovare applicazione la norma dettata dall'art. 13 c.p., comma 2, che preclude l'estradizione " se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non è preveduto come reato dalla legge italiana".
3. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio non sussistendo le condizioni per l'estradizione.
Va dato mandato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.203 disp. att. c.p.p. e art. 626 c.p.p..
Va infine revocata la misura della custodia cautelare in carcere adottata nei confronti del ON con l'ordinanza del 16.11.2006 della Corte di appello di Venezia.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata non sussistendo le condizioni per l'estradizione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p. e art. 626 c.p.p.. Revoca la misura della custodia cautelare in carcere adottata con l'ordinanza del 16.11.2006 della Corte di appello di Venezia. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2007