Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2007, n. 21178
CASS
Sentenza 5 aprile 2007

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In tema di estradizione per l'estero, non soddisfa il requisito della doppia incriminabilità, di cui all'art. 2 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, la domanda di estradizione relativa a fatti di acquisto e detenzione di stupefacente destinato ad uso personale, che avvengano per conto e nell'interesse anche di soggetti diversi dall'agente, quando sia certa fin dall'inizio l'identità dei medesimi e sia manifesta la volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo. Ne consegue che non può essere pronunciata sentenza favorevole all'estradizione, rientrando il fatto oggetto della domanda nella sfera dell'illecito amministrativo di cui all'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2007, n. 21178
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21178
    Data del deposito : 5 aprile 2007

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