Sentenza 20 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/02/2004, n. 3426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3426 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. CICALA Mario - rel. Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
EUROTHERMO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato CAVASOLA PIETRO, che la difende unitamente all'avvocato ATTILIA FRACCHIA (C/O AVV. SEBASTIO GIOVANNA VIA GERMANICO 109 ROMA) ed ex art. 135 d.a. C.p.c. PIAZZA IMPERATORE TITO 8 MILANO, giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1267/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 19/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/03 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Amministrazione Finanziaria ricorre per Cassazione deducendo due motivi avverso la sentenza n. 1267 del 19 maggio 2000 con cui la Corte d'Appello di Milano rigettava l'appello della Amministrazione avverso la sentenza di primo grado che condannava la Amministrazione a rimborsare alla s.p.a. SIV lire 48.000.000, oltre agli interessi, versate a titolo di tassa sulle società; accoglieva l'appello incidentale della società in punto interessi.
La contribuente resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso la Amministrazione chiede l'applicazione dello jus superveniens di cui alla legge 448/1998 chiedendo che sia decurtata la somma di cui è dovuta la restituzione e siano applicati gli interessi nei termini previsti dalla legge 448/1998. Entrambe le richieste debbono però essere rigettate. Esse appaiono infatti in contrasto con il diritto comunitario sia alla luce della giurisprudenza di questa Corte sia in base alla sentenza del 10 settembre 2002, procedimenti riuniti n. C-216/99 e C- 222/99 della Corte di Giustizia CE, secondo cui le tasse di concessione forfetarie annuali retroattive dovute sia per l'iscrizione dell'atto costitutivo, sia per l'iscrizione degli atti diversi dall'atto costitutivo, istituite dall'art. 11 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, non possono considerarsi avere carattere remunerativo e quindi sono illegittime.
Inoltre sembra da escludere che la legge 448/1998 abbia inteso rende applicabile retroattivamente un tasso di interesse meno favorevole;
in ogni caso il diritto comunitario osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte, o la cui incompatibilità con il diritto comunitario derivi da una sentenza del genere, a condizioni riguardanti specificamente detto tributo (tra cui gli interessi) e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi (cfr. ex pluribus la sentenza n. 7236 del 12 maggio 2003). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 1.100 (di cui 1.000 per onorari).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 25 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2004