Sentenza 24 settembre 1998
Massime • 1
Dal tenore letterale e dalla "ratio" della norma del capoverso dell' art. 63 c.p.p., come dal suo necessario coordinamento con le disposizioni di cui agli artt. 62 e 350 c.p.p., si deve ritenere che la preclusione all'utilizzazione dibattimentale, diretta o indiretta, delle dichiarazioni rese senza assistenza difensiva dall'indiziato alla polizia giudiziaria abbia carattere assoluto e generale. La disposizione, infatti, non opera distinzioni fra dichiarazioni sollecitate e dichiarazioni spontanee, ne' limita l'inutilizzabilità alle dichiarazioni di imputato o indagato interessato o a quelle di imputato o indagato in reato connesso, e neppure alle sole dichiarazioni di chi abbia già la veste formale di imputato o di indagato e dichiarazioni di chi, pur trovandosi sostanzialmente in tale condizione, non ne abbia ancora assunto la qualità.
Commentario • 1
- 1. Art. 350 c.p.p. - Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indaginihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/1998, n. 10621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10621 |
| Data del deposito : | 24 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 24.09.1998
1. Dott. Tito Garribba Consigliere SENTENZA
2. " Gian Giulio Ambrosini " N.1175
3. " Arturo Cortese " REGISTRO GENERALE
4. " Giovanni Conti " N.8127/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
BE LD AT AB, n. il 10.10.1960
avverso la sentenza emessa il giorno 14.01.1998 dalla Corte d'appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Gianfranco Ciani, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con sentenza emessa il giorno 14.01.1998 la Corte d'appello di Milano confermava la penale responsabilità di BE LD AT AB per il delitto ex art. 73 dpr 309/90, per avere illecitamente detenuto al fine di spaccio quantitativi imprecisati di eroina e cocaina, di cui furono rinvenuti nell'abitazione dello stesso gr. 128 lordi di eroina. Tale rinvenimento era scaturito da una dichiarazione resa alla Polizia da tale SA OL, coabitante col prevenuto, la quale, dopo una prima versione inveritiera, aveva poi esplicitamente accusato il medesimo del reato in esame.
Ha proposto ricorso il prevenuto, deducendo col primo motivo che l'impugnata sentenza si è basata sulla lettura delle dichiarazioni rese da tale SA OL alla Polizia il 07.03.1995 e su quanto riferito ai testi verbalizzanti dalla predetta il 30 marzo successivo, laddove le dichiarazioni medesime sarebbero inutilizzabili in quanto acquisite senza alcuna motivazione sulla susssistenza dei presupposti di cui all'art. 512 cpp. Col secondo motivo il ricorrente deduce l'inutilizzabilità delle dette dichiarazioni ex art. 63 cpv. cpp., in quanto la OL, nel momento in cui le rese, avrebbe già dovuto essere indagata per lo stesso reato e appariva comunque coinvolta nella responsabilità penale addebitata al prevenuto.
La motivazione sarebbe infine logicamente viziata, avendo ritenuto coerenti e attendibili le dichiarazioni della OL, nonostante la stessa avesse in un primo momento accusato una persona diversa e fosse risultato in causa che il prevenuto all'epoca dei fatti non abitava se non saltuariamente nell'appartamento dove era stata trovata la droga, che era stato da lui stesso affittato proprio alla OL.
DIRITTO
Il ricorso è fondato per i motivi che seguono (che comportano l'assorbimento delle ulteriori doglianze sollevate). L'impugnata sentenza si è basata in modo determinante sulle dichiarazioni - raccolte in verbali acquisiti in giudizio e oggetto di deposizione testimoniale da parte dei verbalizzanti - rese alla polizia da OL SA, con le quali la medesima ha incolpato l'imputato di illecita detenzione di droga nell'appartamento che i due condividevano. Ora, quando la donna ha fatto tali dichiarazioni accusatorie, si trovava sicuramente nella posizione di soggetto sostanzialmente sottoposto ad indagine per i reati connessi di calunnia e favoreggiamento personale in relazione alle precedenti dichiarazioni in cui - giusta quanto la polizia aveva già precisamente accertato - aveva indicato quale responsabile del possesso della droga un soggetto estraneo ai fatti, sviando così le investigazioni dal BE LD. Le sue successive dichiarazioni a carico di quest'ultimo non potevano, quindi, essere utilizzate nel dibattimento, a sensi del. cpv. art. 63 e del comma 7 art. 350 cpp., nè sulle stesse potevano essere chiamati a deporre i verbalizzanti, alla stregua dell'art. 62 cpp. Va, invero, sul piano dei principi, chiarito che il tenore letterale e la ratio della norma di cui al cpv. art. 63 cpp. (giusta le precisazioni di Cass. SS.UU. sent. 1282 del 13.12.1996, ud. 09.10.1996) e il suo necessario coordinamento con le norme di cui all'art. 350 e all'art. 62 cpp inducono senz'altro a ritenere che la preclusione all'utilizzo dibattimentale diretto o indiretto delle dichiarazioni rese senza assistenza difensiva dall'indiziato alla P.G. ha carattere assoluto e generale e non fa, quindi, distinzione fra dichiarazioni sollecitate e dichiarazioni spontanee, fra dichiarazioni dell'imputato o indagato interessato e dichiarazioni di imputato o indagato in reato connesso (Cass. sent. 9432 del 31.8.1994, ud. 20.6.1994; Cass. V1 sent. 107 del 27.03.1993, cc. 18.01.1993), fra dichiarazioni di chi abbia già la veste formale di imputato o indagato e dichiarazioni di chi, pur trovandosi sostanzialmente nella condizione di imputato o indagato, non ne abbia ancora assunto la qualità formale.
L'impugnata sentenza, fondata su prove inutilizzabili, deve pertanto essere annullata, e il giudice di rinvio dovrà procedere a nuovo giudizio, alla stregua degli ulteriori (acquisiti ed eventualmente acquisendi) elementi probatori.
P. Q. M.
visti gli artt. 615 e 623 c.p.p., annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 1998