Sentenza 18 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2002, n. 5593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5593 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 5593 / 0 2 REPUBBLICA IT IN NOME DEL POR ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO Presidente R.G. N. 15628/99 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Cron. 16721 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud.10/01/02 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente S E NT ENZ A sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
IV GI, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO GARLATTI, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 4957/99 del Tribunale di 83 -1- MILANO, depositata il 21/05/99 - R.G. N. 4/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 5628/99 Svolgimento del processo Con ricorso depositato 1'11.7.1996 AN VE conveniva il Ministero dell'Interno avanti al Pretore di Milano e premesso di essere totalmente invalido ne chiedeva la condanna alla corresponsione della pensione di invalidità ex artt. 2 e 12 della legge n. 118 del 1971. Il Ministero convenuto restava contumace. Il Pretore, disposta una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 2447 del 16.7.1997 respingeva la domanda, avendo il consulente riscontrato al VE una invalidità del 70%, insufficiente per la concessione del beneficio richiesto. A seguito di impugnazione dell'invalido il Tribunale di Milano, disposta una nuova consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 4957 del 21.5.1999 dichiarava il VE invalido all'80% e condannava il Ministero alla corresponsione in suo favore dell'assegno di invalidità a decorrere dal 1.11.1997, riscontrata dal CTU in grado diassumendo che 1'invalidità appello era utile per il minore trattamento al quale il ricorrente aveva diritto. Per la cassazione di detta sentenza il Ministero dell'Interno motivi. ha proposto ricorso per cassazione con quattro L'intimato resiste con controricorso. Motivi della decisione denunciandoCon il primo e secondo motivo di ricorso, violazione dell'art. 112 c.p.c. nonché omessa e contraddittoria motivazione, il Ministero censura la sentenza impugnata per aver riconosciuto all'invalido un beneficio (assegno di invalidità) mai richiesto dall'interessato, che aveva agito per ottenere la pensione di invalidità, così violando il principio 2 di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, peraltro senza fornire alcuna motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti socio-economici necessari al riconoscimento del minore beneficio concesso. Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971, il Ministero Osserva che per l'ottenimento dell'assegno di invalidità non è sufficiente il solo raggiungimento di una certa soglia di invalidità, ma occorre anche il possesso degli ulteriori requisiti socio- economici (quali il possesso di reddito non superiore ad un⚫ certo limite, l'incollocabilità, l'insussistenza di situazioni doveva essere fornita dal incompatibilità) la cui provadi ricorrente. Con il quarto motivo, denunciando omesso esame di un punto decisivo ed omessa motivazione, il ricorrente deduce la inammissibilità della domanda per l'insussistenza del requisito socio-economico, quale elemento necessario, al pari del requisito sanitario, della fattispecie costitutiva del diritto, il cui mancato accertamento è deducibile anche per la prima volta in sede di legittimità. I primi due motivi di ricorso sono infondati. Questa Corte, infatti, ha più volte affermato che il giudice di merito, cui l'attore abbia richiesto, nei confronti del Ministero dell'Interno, il riconoscimento del diritto alla pensione d'inabilità (art. 12 legge 30.3.1971 n. 118), può invece riconoscere, quando non vi sia contestazione in ordine ai requisiti socio-economici, la spettanza dell'assegno di invalidità (art. 13 stessa legge), potendo tale minore beneficio ritenersi compreso per implicito in quello maggiore espressamente domandato (cfr. Cass. n. 7367 del 1994, Cass. n. 3 6744 del 1999). Nella specie, pertanto, non è configurabile la violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. Sono invece fondati il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che è opportuno esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi. Le fattispecie normative previste, rispettivamente, dagli artt. 12 e 13 della legge n. 118/1971, hanno certamente in comune gli elementi costitutivi dell'età dei soggetti interessati e delle condizioni economiche (l'art. 13 primo comma precisa:" Con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'art. precedente"). In ordine a tali requisiti, con riferimento alle nell'ipotesi di passaggio dallaconcrete fattispecie, quella "assegno", le differenze fattispecie "pensione" a riscontrabili sono minime e comunque non idonee a introdurre nel procedimento un nuovo tema di indagine e di decisione, con conseguente lesione del diritto di difesa della controparte. Sotto questo profilo è infondata ogni doglianza del Ministero per il fatto che il giudice di merito, avendo accertato con consulenza tecnica d'ufficio che il grado di invalidità del richiedente non è totale, ma è comunque superiore a due terzi, riconosca il diritto dell'interessato all'assegno di invalidità, in luogo della richiesta pensione di inabilità. L'accoglimento in termini ridotti della originaria domanda non comporta, infatti, la predisposizione di particolari mezzi di difesa da parte del Ministero, differenziabili in relazione alle due diverse ipotesi. Diversamente deve invece ritenersi per il requisito della "incollocazione" al lavoro, richiesto espressamente dall'art. 13, ed implicito, viceversa, nella previsione dell'art. 12, 4 giacchè la totale inabilità al lavoro postula necessariamente tale incollocazione. Al riguardo questa Corte ha avuto modo di rilevare che tale requisito, con riguardo alla domanda di assegno mensile, costituisce spesso oggetto di consistente dibattito tra le parti, come è dato evincere dall'esame delle decisioni dei giudici di merito e della Corte di cassazione;
di conseguenza, quando non possa ritenersi del tutto pacifica tra le parti la sussistenza della incollocazione, il giudice di merito non può, se non ledendo il diritto di difesa del Ministero, attribuire l'assegno mensile in luogo della pensione senza svolgere adeguati accertamenti e senza valutare le prove acquisite in Cass. n. 6744 del 1999, in ordine a tale requisito (cfr. 11519 del 2001). motivazione;
cfr. anche Cass. n. Юрай Nella specie il Ministero, contumace in primo grado, nel costituirsi in appello, mentre aveva l'onere di contestare sussistenza del requisito reddituale, cheespressamente la è non aveva motivo di proporreidentico per le due fattispecie, eccezioni relative al requisito della incollocazione al lavoro dell'appellante, poiché questi con l'atto di impugnazione aveva ribadito la domanda di pensione di inabilità, rispetto alla quale l'accertamento di un siffatto presupposto è superfluo, essendo in discussione solo la totale incapacità lavorativa del richiedente. Ne consegue che il Tribunale non poteva riconoscere al VE l'assegno mensile in luogo della pensione senza aver svolto alcun accertamento in ordine alla sussistenza di un tale presupposto, atteso che tale esistenza non poteva ritenersi pacifica tra le parti per il fatto che il Ministero non l'avesse espressamente contestato nella comparsa di 5 costituzione. Le doglianze dell'attuale ricorrente si rivelano, dunque, fondate. Per le considerazioni sopra svolte, in accoglimento del terzo e quarto motivo del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvederà anche al liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La ricorsoCorte accoglie il terzo e quarto motivo del rigetta gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, an per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazio alla Corte di Appello di Brescia. Così deciso in Roma il 10 gennaio 2002 нал Il Presidente Il Cons. estensore Режись. Обратіно Stile