Sentenza 16 aprile 2008
Massime • 1
Il reato di percosse non è assorbito in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 392 cod. pen., con la conseguenza che l'assoluzione dal primo reato non può comportare automaticamente l'insussistenza anche di quest'ultimo. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha escluso che la condotta consistita nel mettere le mani in faccia ad una persona e strappargli la maglia configuri il reato di percosse, che richiede invece che l'azione violenta produca al soggetto passivo una sensazione fisica di dolore)
Commentario • 1
- 1. Percosse: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 581 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 settembre 2022
Art. 581 - Percosse Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente [582], è punito, a querela della persona offesa [120], salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11 -octies), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro [1151 c. nav.] (2) (3) . Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato [294, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 353, 385, 386, 393, 405, 507, 584, 588, 610, 611, 614, 628, 629, 634, 635 n. 1]. Indice: 1. Che cos'è e come è punito il reato di percosse? 2.Scheda reato 3.Quando si …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2008, n. 35843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35843 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 16/04/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 695
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 32745/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA BR, nato a [...] il [...];
contro la sentenza del 22 febbraio 2006 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Iacoviello Francesco, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
sentito l'avvocato Valentini Antonio per la parte civile, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'avvocato Bafile IO per l'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza del 26 febbraio 2004 il Tribunale di L'Aquila condannava BR TA alla pena di un mese di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 393 c.p., per essersi fatto arbitrariamente ragione da sè, al fine di esercitare un preteso diritto, impedendo - con minacce rivolte agli operai della ditta GA e a IO TA, nonché ponendo la propria autovettura in modo da ostacolare l'attività - di effettuare i lavori di allaccio della linea del gas presso l'abitazione dello stesso TA IO.
La Corte d'appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendo l'imputato da una parte dell'imputazione contestagli, riguardante la condotta relativa al posizionamento dell'autovettura, e ha confermato nel resto la pronuncia di condanna, rideterminando la pena in venti giorni di reclusione. Contro questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato che ha lamentato la falsa applicazione dell'art. 393 c.p. e art. 649 c.p.p., con conseguente vizio di motivazione, in quanto i giudici di appello avrebbero ritenuto sussistente la "violenza" costituente la fattispecie del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni sulla base della condotta aggressiva e violenta che l'imputato avrebbe posto in essere nei confronti di LM DI, uno degli operai dell'GA, senza tenere conto che con sentenza irrevocabile dello stesso Tribunale di L'Aquila era stato escluso il reato di percosse nei confronti dello stesso LM.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Manifestamente infondato è il motivo con cui il ricorrente assume che nella fattispecie concreta non sussista l'elemento della violenza nel reato di cui all'art. 393 c.p., anche in considerazione del fatto che con sentenza del Tribunale di L'Aquila lo stesso imputato è stato assolto dal reato di percosse ai danni di LM, contestato in relazione agli stessi fatti.
Al riguardo si osserva che dall'assoluzione per il reato di percosse non può farsi derivare, automaticamente, l'insussistenza dell'altro reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni contestato all'imputato: si tratta, infatti, di reati che possono concorrere, non potendo le percosse venire considerate elemento costitutivo del reato di cui all'art. 393 c.p., in quanto quest'ultimo fa riferimento ad una generica violenza, la quale può essere costituita anche dalle semplici minacce (Sez. 5, 4 dicembre 1981, n. 1445, Pasquarelli;
Sez. 6, 27 settembre 1985, n. 12411, Repossi). La condotta del TA, così come ricostruita nella sentenza impugnata, è consistita solo nel minacciare il LM, "giungendo a mettergli le mani in faccia e a strappargli la maglia", azioni che sebbene espressione di un atteggiamento sicuramente violento, non configurano ancora il reato di percosse, che si ha quanto l'agente percuota, cioè picchi, colpisca, batta una persona con la coscienza e volontà di cagionare una sensazione fisica di dolore. Nella specie, la "condotta violenta" dell'imputato è stata esclusivamente rivolta ad esercitare arbitrariamente un suo preteso diritto, per cui correttamente i giudici d'appello hanno ritenuto sussistente il reato di all'art. 393 c.p., nonostante fosse intervenuta l'assoluzione per il concorrente reato di percosse. Si deve inoltre rimarcare che il sindacato di legittimità si limita al riscontro dell'esistenza di una motivazione che rispetti i canoni logici, verificando cioè che sussista una coordinazione logica tra le varie proposizioni della motivazione e che siano rispettate le norme del codice di rito in relazione alla sussistenza dei presupposti normativi, senza alcuna possibilità di effettuare una diversa valutazione delle emergenze procedimentali, essendo limitati i vizi denunciabili, quanto alla motivazione, alla mancanza, alla contradditorietà o alla manifesta illogicità risultante dal testo. Ne consegue che le censure che vengono mosse nel ricorso, nei confronti di non condivise ricostruzioni dei fatti operate dai giudici, non possono trovare spazio in questa sede, trattandosi di valutazioni di merito, fondate sull'apprezzamento di circostanze di fatto, peraltro alternative rispetto a quelle contenute nella gravata sentenza, che non appaiono affette da alcuna illogicità. Alla manifesta infondatezza dei motivi, consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in Euro 3.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di parte civile del grado, che liquida in Euro 3.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2008