Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2003, n. 5319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5319 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
IN 053 19 /03 E N O I Z A OLOTTALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto fiudizio delicione SEZIONE SECONDA CIVILE Spare Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 9330/00 Dott. Alfredo Consigliere MENSITIERI 10305/00 11757 - Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Cron. - 1468 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Rep. Dott. Francesco Paolo FIORE - Rel. Consigliere Ud. 06/12/02 ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: ME NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIA 175, presso lo studio dell'avvocato DARIO CANOVI, difeso dall'avvocato LUIGI ROBOL, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ME LD NA quale procuratore di ME BENEDETTO;
intimata e sul 2° ricorso n° 10305/00 proposto da: 2002 ME LD NA, quale procuratrice speciale di 1607 ME BENEDETTO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA -1- - LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato MARI TERESA LOIACONO ROMAGNOLI, che la difende unitamente all'avvocato GIORGIO LAITEMPERGHER, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
ME NO;
intimato avverso la sentenza n. 414/99 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 22/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato ROBOL Luigi, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento ricorso principale e rigetto ricorso incidentale;
ROMAGNOLI, per delega udito 1'Avvocato Emilio LOIACONO Maria Teresa, dell'Avvocato ROMAGNOLI depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto rigetto ricorso principale ed accoglimento ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso rigetto del ricorso principale, inammissibilità del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 4 ottobre 1995, NA UM DI, quale procuratrice di TO UM, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Rovereto, LI UM e chiedeva lo scioglimento della comunione tra loro esistente, relativa alla dell'immobile, in Rovereto, ped. 2065 proprietà C.C.. LI UM, nel costituirsi, non si opponeva alla domanda di scioglimento della comunione, ma chiede- va che gli venissero rimborsate, in misura della metà, le spese di manutenzione dello immobile comune, sostenute nel corso degli anni. Con sentenza del 12 aprile 1997, il Tribunale di Rovereto scioglieva la comunione, secondo il piano di divisione predisposto dal consulente tecnico d'ufficio, e condannava il convenuto al pagamento di un quinto delle spese di lite, compensate per il resto. LI UM interponeva gravame, cui resisteva la controparte. Con sentenza del 7/22 dicembre 1999, la Corte d'appello di Trento accoglieva il gravame, limita- tamente al capo delle spese di lite, che dichiarava compensate tra le parti, al pari ditotalmente 3 quelle d'appello. Per la cassazione di tale sentenza, LI UM ha proposto ricorso in forza di due motivi. NA UM DI, quale procuratrice di TO UM, ha resistito con controricorso e, al contempo, ha proposto ricorso incidentale in forza di un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, i ricorsi devono essere riuniti perché proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Sul ricorso principale di LI UM. Con il primo motivo, denunciando omessa ed insuffi- ciente motivazione su punto decisivo della
contro
- versia, il ricorrente si duole che la Corte di merito si sia limitata ad affermare la condivisibi- lità del piano di divisione, prospettato dal consulente tecnico d'ufficio ed adottato dal primo giudice, senza prendere in esame le contestazioni sollevate al riguardo, quanto a sostanziale indivi- sibilità dello spazio esterno (cortile) dello edificio comune, quanto ad impedimento (correlato alla divisione) di parcheggio e manovra in luogo di veicoli e di attività di manutenzione dell'edificio e quanto ad ingiustificata attribuzione di quello 4 spazio, a tutto vantaggio della controparte. Il motivo è infondato. Ed invero, difformemente da quanto rappresentato dal ricorrente, la sentenza impugnata espone motivazione specifica ed adeguata in punto attribu- zione dell'area esterna all'edificio, mostrando di avere esaminato sia il piano di divisione, predi- sposto dal consulente tecnico d'ufficio ed utiliz- zato dal primo giudice, e sia le critiche mosse in merito dal ricorrente, allora appellante. In effetti, nel respingere tali critiche, oggetto del primo motivo di gravame, la Corte di merito ha argomentato come "il C.T.U. nel procedere alla suddivisione dello spazio esterno.. ha tenuto conto di due circostanze.. da un lato ha cercato di predisporre due porzioni aventi il più possibile lo stesso valore.. dall'altro ha seguito la soluzione che riduce gli spazi in comproprietà, anche al fine di evitare futuri contrasti tra le parti.. la doglianza di UM LI in ordine alla suddivisione dello spazio esterno si appalesa anche sotto l'aspetto strettamente economico ingiustificata se si considera che alla parte appellante è stato assegnato un garage che.. può utilizzarsi per un posto macchina e, il cui valore, viene indubbiamen- 5 te a pareggiare il maggior valore dello spazio esterno attribuito alla controparte." Con il secondo motivo, il ricorrente sostiene che quanto rilevato con il primo motivo "induce anche, sotto altro profilo, il vizio di falsa applicazione di norme di diritto posto che appare sicuramente violato l'art. 112 C.C. oltre alla norma generale dell'obbligo di assegnare la casa in sostanziale parità ai comproprietari." Il motivo è inammissibile, per palese genericità, essendo priva di qualsivoglia, apprezzabile illu- strazione la denunciata violazione o falsa applica- zione di norme di diritto, peraltro neppure speci- ficamente indicate, all'infuori del richiamato ma inconferente art. 112 C.C. (relativo a materia matrimoniale). Sul ricorso incidentale di NA UM DI, nella qualità esposta. Con unico mezzo, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., la ricorrente si duole della disposta compensazione delle spese di lite, а suo dire non giusta, né equa. Il motivo non ha pregio. Per orientamento consolidato di questa Corte, infatti, la valutazione dell'opportunità di compen- sazione totale o parziale delle spese rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, all'infuori dell'ipotesi nella specie non prospettata- della enunciazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per loro inconsistente e palese erroneità, 10 stesso processo formativo della volontà decisionale, espressa sul punto (v. ex n. 9762/97, n. 10087/98, n. 3451/99 plurimis Cass. e n. 6880/99). quindi, per le ragioni esposte, Conclusivamente, entrambi i ricorsi vanno rigettati. Soccombenza reciproca giustifica la totale compen- sazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il 6 dicembre 2002, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Ilfoil cans. eft. presidente Pancetes Vool time Deuters. Franco IL CANCELLIERE C1 Francese Catala CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia DEPOSITATO IN CANCELLERIA delle Entrate di Roma 2 il 1.07.03 serie 4 al n. 2440 versate € 149.77 - 4 APR. 2003. IL CANCELLIERE CI Roma apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. 115 del 30/5/2002) Catania and