Sentenza 25 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/05/2001, n. 7121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7121 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
712 4 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAN LA CORTE SU REMA DI Oggetto restomisilile SEZIONE TER A CIVILE Cina Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21331/98 Dott. Giovanni Silvio COCO - Presidente M Dott. Ernesto LUPO Consigliere 16482 LIMONGELLI Rel. Consigliere Cron. Dott. Antonio Rep. 2520 Dott. Michele LO PIANO © Consigliere Ud.06/02/01 Dott. Ennio MALZONE Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3000 per diritti L. 25 MAG. 2001 DE LEONARDIS GRAZIA, elettivamente domiciliata in ROMA IL CANCELLIERE VIA G FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato 7 SALVATORE CORONAS, difesa dall'avvocato DOMENICO TANZARELLA, giusta delega in atti;
3000 CANCELLERIA ricorrente
contro
TORO ASSIC SPA, con sede in Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo studio dell'avvocato OTTAVI LUIGI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato TOMMASO CORSA, giusta 2001 procura speciale per Notar VA LI di Torino del 253 1 15/02/99 rep. n. 35926; controricorrente nonchè
contro
ROMA AR FR;
intimata - avverso la sentenza n. 293/98 della Corte d'Appello di LECCE, Sezione II Civile, emessa il 03/04/98 e depositata il 05/06/98 (R.G. 363/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Luigi OTTAVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione dell'1/7/1988 De RD ZI, premesso d'essere stata investita il 30/9/1987 da un'autovettura condotta dalla proprietaria OM MA RA ed assicurata dalla TO Assicurazioni s.p.a., lamentò di aver subito gravi lesioni personali con postumi. Convenne, quindi, dinanzi al Tribunale di Brindisi la OM e la TO per esserne risarcita. Le convenute contestarono il fondamento della domanda. In corso di causa (e più precisamente il 26/2/1991) la To- 2 , selfde maak van v 10 TAHED IN ITA 12 P M ro corrispose alla De RD la somma di L. 36.000.000 a titolo di indennizzo. Con sentenza del 27/10/1994 il Tribunale condannò la TO e la OM in solido al pagamento, in favore della De RD, del- la somma di L. 38.400.000, determinata in riferimento ai valori monetari correnti al momento della decisione, con interessi legali dal sinistro e con detrazione dell'acconto di L. 36.000.000, già percepito dall'attrice. Compensò per un terzo le spese processua- li e condannò i convenuti al pagamento dei residui due terzi. Su appello principale della TO e della OM e su appello incidentale della De RD la Corte di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale, ha di- sposto che dall'importo liquidato dal primo giudice fosse detratta la somma di L. 38.365.000, osservando: 1) che anche l'acconto percepito dalla De RD in corso di causa andava rivalutato con riguardo al momen- to della decisione di primo grado;
2) che i danni erano stati liquidati dal Tribunale in misura congrua;
3) che la parziale compensazione delle spese di primo grado era giustificata dal consistente acconto riscosso dalla De RD in corso di causa. Ricorre la De RD con tre motivi. Resiste la TO Assicurazioni con con- troricorso. L'intimata OM MA RA non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 1226, 2043, 2057 e 2059 Cod. Civ., nonché insufficienza di motivazione. Lamenta che la Corte di merito abbia immotivatamente confermato la statuizione con cui il Tribunale aveva ingiustamente determinato l'importo del risarcimento del danno biologico da lei sofferto nella misura minima prevista dalle tabelle or- dinariamente in uso presso quel giudice. La doglianza non ha fondamento, giacché la Corte distrettuale ha da- to atto che la liquidazione fatta dal Tribunale per il titolo di danno in argomento, consistendo nella attri- buzione alla danneggiata della somma di L.
1.500.000 per ogni punto percentuale di invalidità, corrispondeva a quanto la odierna ricorrente aveva richiesto per lo stesso titolo. Con lo stesso motivo la ricorrente si duole della "esiguità" delle somme liquidatele dal Tribunale (e ri- tenute congrue dalla Corte d'Appello) per invalidità temporanea assoluta e parziale e per danno morale. La doglianza è inammissibile perché del tutto generica ed intesa a conseguire nella presente sede nuove valuta- zioni, non consentite nel giudizio di legittimità. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazio- ne dell'art. 92 Cod. Proc.Civ., lamentando che la Corte 4 M distrettuale abbia confermato la statuizione con cui il Tribunale aveva compensato per un terzo le spese del primo grado di giudizio, ponendo soltanto i residui due terzi a carico delle convenute, integralmente soccom- benti. La doglianza è priva di fondamento, giacché la Corte leccese ha adeguatamente (e, quindi, incensura- bilmente) motivato la conferma della pronunzia di par- ziale compensazione delle spese emessa dal Tribunale col rilievo che in pendenza del procedimento di primo grado la danneggiata era stata indennizzata quasi inte- gralmente dalla società assicuratrice, onde la materia del contendere si era pressoché esaurita. Con lo stesso motivo la ricorrente insiste nel do- lersi della ingiustificata riduzione, da parte del Tri- bunale, delle somme richieste in nota specifica per di- ritti ed onorari di difesa. La doglianza è infondata, giacché la Corte distrettuale ha correttamente ritenuto inammissibile la censura, prospettata negli stessi ter- mini dalla De RD nel giudizio di appello, rile- vandone la genericità, in quanto non assistita dalle indispensabili indicazioni delle singole voci della ta- riffa forense che la appellante assumeva violata. Col terzo motivo la ricorrente denunzia "falsa ed errata applicazione di norme di diritto", lamentando che l'acconto a lei corrisposto in corso di causa dalla 5 società assicuratrice sia stato rivalutato dalla Corte di merito con riferimento al momento della decisione. La censura non ha fondamento. Nei debiti di valore (e tali sono quelli che interessano la presente controver- sia), allorché il responsabile abbia - Come nella spe- cie- corrisposto delle somme nell'intervallo di tempo intercorso fra il fatto produttivo del danno e la li- quidazione definitiva, al fine di stabilire l'eventuale debito residuo ed il suo ammontare occorre procedere alla comparazione tra valori omogenei ed all'uopo il metodo più agevole è quello di esprimere in moneta at- tuale entrambi i valori, rivalutando dall'epoca del fatto la somma originariamente equivalente all'entità del danno e quella corrisposta in acconto dalla data in cui è stata effettivamente versata (Cass., 22/12/1998, n. 12788). A questo criterio il giudice del gravame di merito si è correttamente attenuto. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali, nonché alla rifusione degli onorari, che sti- masi di liquidare in L. 2.000.000.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condan- na la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. 1691500 oltre agli onorari, liqui- dati in L.
2.000.000. OM, 06/02/2001 Il Consigliere est. IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola Il President Depositata in Cancelleria 25 MAG. 2001 Oggi, IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola Agenzia delle Entrate Ufficio di OM Iscritto a ruolo il Art. n. howoo 290000 7