Sentenza 9 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2003, n. 5551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5551 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
DI BOLLO 05551 /03 REPUBBLICA ITALIANA ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E IMPOSTA 442 DEL 26-10-12M POSTA *SENTE PA art. 22 tan Oggetto Gndennità espropria SEZIONE PRIMA CIVILE klone.- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G. N. 14921/00 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Cron. 12267 Consigliere Rep. 1515 Rel. Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere Ud. 11/12/02 Dott. Salvatore SALVAGO Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI EMPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso l'Avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIO PADOA, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LA, BI OL, AZ RI, BI elettivamente domiciliate in ROMA LUNGOTEVERE MELLINI 39, presso l'avvocato MAURIZIO MARUCCHI, rappresentate difese dall'avvocato LORENZO BRACCO, giusta procura 2002 e in calce al controricorso;
2330 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 1381/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 04/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2002 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore PIVETTI che ha concluso per ilGenerale Dott. Marco rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con deliberazione consiliare del 21 aprile 1983, n. 68, il Comune di Empoli approvò il progetto per la realizzazione di un parcheggio su un terreno di proprietà di AR NI e PA NI, ved. Moriani, gravato parzialmente dal diritto di usufrutto a favore di BR ZO, ved. NI, ubicato in Empoli, nella zona compresa fra via Leopardi e la strada statale n. 67, lungo il viale Petrarca, della superficie di mq. 2700, rappresentato nel N.C.T. di detto Comune al foglio 17, particelle 23 e 26. Con deliberazione 31 ottobre 1983, n. 1089, la Giunta Municipale autorizzò l'occupazione d'urgenza del fondo fino al 16 maggio 1987. L'occupazione fu eseguita il 3 dicembre 1983. Con deliberazione 8 maggio 1987, n. 545, la Giunta Municipale prorogò l'occupazione fino al 3 dicembre 1989 e con successive deliberazioni 6 novembre 1989, n. 1499, e 29 ottobre 1991, n. 1745, prorogò ulteriormente l'occupazione prima fino al 3 dicembre 1991 e poi fino al 3 dicembre 1993. Tali ultime deliberazioni furono impugnate con ricorso, tuttora pendente, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. Il 10 novembre 1993 fu decretato l'esproprio del terreno occupato. Non avendo la commissione competente determinato la indennità di esproprio, con atto, notificato il 29 settembre 1994, NI AR e PA e ZO BR citarono il Comune di Empoli dinanzi alla Corre d'appello di Firenze ed, assumendo la natura edificatoria del terreno occupato ed espropriato, chiesero la determinazione della indennità di espropriazione e di quella di occupazione per il periodo dal 3.12.1983 al 10.11.1993, e la condanna del Comune al pagamento di dette indennità con gli interessi maturati fino alla notifica dell'atto di citazione ed 1 il maggior danno da svalutazione e con ulteriori interessi legali sulle indennità liquidate e sui relativi interessi dalla notifica dell'atto di citazione. Costituitosi il Comune in giudizio, espletata consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza dell'8.10.1999, depositata in cancelleria il 4.11.1999, la corte adita, ritenuta la natura edificatoria dell'area espropriata, determinò in £. 221.179.652 l'indennità di esproprio ed in £. 143.766.776 l'indennità di occupazione legittima e, riconoscendo dovuti su dette somme gli interessi legali dalla notifica della citazione, ordinò al Comune di depositare dette somme preso la competente sezione della Cassa Depositi e Prestiti. Avverso tale sentenza il Comune di Empoli ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. NI AR e PA e BR ZO hanno resistito con controricorso e depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992 n. 359 in riferimento anche ai principi posti dall'art. 2 della legge 19 novembre 1968 n. 1187. Deduce il ricorrente che secondo l'art. 5 bis della legge n. 359/92 un'area potrebbe ritenersi edificabile solo quando, al momento dell' apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ricorrano tanto la possibilità effettiva che quella legale di edificazione. Pertanto la corte di merito erroneamente avrebbe ritenuto edificabile l'area espropriata in considerazione della sola edificabilità di fatto. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia falsa applicazione e violazione dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865. Violazione dell'art. 2 legge 29 luglio 1980 n. 385. 2 ---- - Secondo il ricorrente, in considerazione del fatto che i terreni, se edificabili, si rivalutano nel tempo, il giudice a quo, nel determinare la indennità di occupazione in base al criterio degli interessi legali sull'indennità di espropriazione, avrebbe dovuto prendere a base l'indennità di espropriazione come determinata tenendo conto degli eventuali diversi valori dell'area per ogni anno di occupazione. Inoltre, dovendo il terreno in questione essere espropriato a valori agricoli, il giudice di merito avrebbe dovuto determinare l'indennità di occupazione in base al disposto dell'art. 2 della legge n. 385 del 1980. Il primo motivo di ricorso è fondato. La sentenza 23 aprile 2001 n. 172, resa a sezioni unite, componendo il contrasto giurisprudenziale esistente sui criteri da seguire al fine di stabilire il carattere edificabile di un suolo, ha espresso il principio cui si è conformata, poi, la - successiva giurisprudenza di legittimità e che questo collegio condivide, non ravvisando serie ragioni per discostarsene - secondo cui, nel sistema di disciplina della stima dell'indennizzo espropriativo introdotto dall'art.
5-bis della legge n. 359 del 1992 caratterizzato dalla rigida dicotomia, che non lascia spazi per un tertium genus, tra “aree edificabili" (indennizzabili in percentuale del loro valore venale ) e "aree agricole" o "non classificabili come edificabili" (tuttora indennizzabili in base a valori agricoli tabellari in base alla legge n. 865 del 1971) - un'area deve essere ritenuta edificabile quando, e per il solo fatto che, come tale, essa risulti classificata al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo dagli strumenti urbanistici, secondo un criterio di prevalenza o autosufficienza della edificabilità legale, rilevando la c.d. "edificabilità di fatto” esclusivamente in via suppletiva ( in carenza di strumenti urbanistici ) ovvero, in via complementare 3 Ren ( e integrativa ) agli effetti della determinazione del concreto valore di mercato dell'area espropriata, incidente sul calcolo dell'indennizzo. Questa corte ha precisato, altresì, che - fermo il principio summenzionato, secondo cui un'area deve essere ritenuta edificabile quando ( e per il solo fatto che) come tale essa risulti classificata, al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo, dagli strumenti urbanistici va, comunque, tenuto conto che l'edificabilità non si identifica, né si esaurisce in quella residenziale abitativa, ma ricomprende tutte quelle forme di trasformazione del suolo ( in via di principio non precluse all'iniziativa privata ) che siano riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e che siano come tali soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia, considerando pur sempre, ai fini della valutazione dell'immobile nella fattispecie concreta, il diverso grado di commerciabilità ed il diverso livello di apprezzabilità dello stesso in ragione della sua specifica destinazione (cfr. in tal senso cass. n. 9075 del 2002; cass. n. 15704 del 2001 secondo la quale devono essere inclusi nella categoria dei terreni a vocazione edificatoria legale ex art.
5-bis 1. n. 359/92, tutti quei terreni in cui l'edificazione, ancorché a tipologia vincolata, sia consentita all'iniziativa privata, come quando l'espropriazione abbia ad oggetto terreni sui quali, in base al piano comprensoriale, possono essere costruiti solo edifici destinati alla diretta fruizione del mare, quali stabilimenti balneari, club nautici, ristoranti, bar;
cass. n. 15419 del 2001; cass. n. 9669 del 2000; cass. n. 8028 del 2000, secondo la quale devono essere considerati edificabili anche i suoli destinati ad insediamenti industriali ). Il giudice a quo ha ritenuto edificabile l'area in questione, facendo proprie le argomentazioni e conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio. 서울که Si legge, infatti, nella sentenza impugnata che il carattere edificabile del terreno è così argomentato dal C.T.U.: “trattasi di due porzioni di terreno rappresentate al foglio 17, particella 23 (mq. 2350) e 26 (mq. 170), che attualmente costituiscono per la parte maggiore un parcheggio pubblico e per la parte minore una zona a verde pubblico;
nel PRG del 1956/58 l'area occupata dal terreno in oggetto era classificata a verde pubblico mentre l'intera zona circostante era a destinazione residenziale. Nel PRG... 1964...e successivi la destinazione delle porzioni di terreno in oggetto rimaneva inalterata con la previsione di un mercato ... ... .... A parere del sottoscritto CTU, la destinazione dei terreni espropriati può essere considerata complementare a quelle edificabili, concorrendo tale destinazione a determinare la possibilità di edificare nelle zone circostanti e, visto che è contornato da zone con destinazione residenziale e da attrezzature pubbliche, vista la sua posizione di adiacenza al centro cittadino la presenza di servizi pubblici essenziali (acquedotto, elettrodotto, metanodotto, fognature etc.), la sua conformazione pianeggiante, si ritiene che esso avesse potenzialità edificatoria". Dal brano riportato si evince chiaramente che la corte di merito ha qualificato come edificabile l'area in questione non perché, al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo, fosse classificata come tale dallo strumento urbanistico vigente nel Comune di Empoli, ma soltanto perché poteva essere considerata complementare alle zone circostanti destinate all'edilizia residenziale e ad attrezzature pubbliche, era adiacente al centro cittadino, era ubicata in zona dotata di servizi pubblici essenziali, aveva conformazione pianeggiante, il che, in definitiva, equivale a dire che tale area doveva essere qualificata edificabile per essere "di fatto” tale. риз 5 Dette considerazioni e siffatta conclusione violano indubbiamente la disciplina dell'art.
5-bis della legge n. 359/92, come interpretata da questa corte con le sentenze sopra citate, che impone, al fine di accertare se un fondo abbia natura agricola o edificatoria, di dare preminente rilievo alla classificazione operata dagli strumenti urbanistici. Il motivo in esame deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, che provvederà a liquidare anche le spese del giudizio di legittimità, e nel decidere si uniformerà ai principi di diritto sopra enunciati. Il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la determinazione della indennità di occupazione, deve invece essere dichiarato assorbito, presupponendo la liquidazione di detta indennità la determinazione di quella di esproprio, operazione che richiede pregiudizialmente di accertare quale sia la natura dell'area assoggettata ad espropriazione. P
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. Così deciso in Roma il dì 11 dicembre 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente bell mis IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Domenico Matkally Prima Sezione Civile CORTE SUPREMA CASSAZIONE Depositato in Cancelleria Si attesta la registrazione presso l'Agenzia "9 APR. 2003 delle Entrate di Roma 2 il 21-11-2003 serie 4 al n. 38970 versate € 129.11 IL CANCELLERE apposta in calce alla copia (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002 COLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Bicce