Sentenza 2 aprile 2002
Massime • 1
Qualora in sede di legittimità venga denunciato un vizio della sentenza consistente nella erronea interpretazione di una norma della contrattazione collettiva, il ricorrente ha l'onere - in forza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - di riportare il contenuto della stessa. (Nella specie, la ricorrente società Ferrovie dello Stato SpA aveva impugnato la decisione del giudice di seconde cure che, nel confermare la sentenza pretorile, aveva riconosciuto ad un dipendente della stessa una indennità per il settimo giorno lavorativo consecutivo prestato in un giorno festivo, non ritenendo satisfattoria a tale fine l'indennità già allo stesso attribuita ex art. 47 del ccnl,prevedente una indennità per il lavoro prestato di domenica; nel ricorso, la predetta società aveva contestato detta interpretazione della citata disposizione contrattuale, escludendo che essa consentisse il riconoscimento della ulteriore maggiorazione concessa al dipendente, ma aveva omesso, peraltro, di trascrivere il contenuto della disposizione medesima.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4678 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. AM FILADORO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MARESCA ARTURO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IN AM;
- intimato -
avverso la sentenza n. 37/98 del Tribunale di PESCARA depositata il 06/03/98 R.G.N. 108/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovarmi GIACALONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto.
Svolgimento del processo
Con ricorso del febbraio 1995 IL FI, dipendente delle Ferrovie dello Stato, chiedeva al Pretore di Pescara la condanna della società al pagamento dell'indennità spettante per il settimo giorno lavorativo consecutivo prestato di domenica, non ritenendo satisfattorio a tal fine, secondo quanto si legge nella narrativa della sentenza á impugnata, l'art. 47 del ccnl, che prevede un'indennità per il lavoro prestato di domenica, dovendo, invece, essere ricompensato autonomamente il disagio ulteriore derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno lavorativo consecutivo ricadente di domenica.
Il Pretore accoglieva, in via equitativa, la domanda nei limiti della prescrizione quinquennale, condannando l'Ente al pagamento di L. 1.320.000, oltre accessori.
La sentenza, impugnata dalla società, che ribadiva in appello d'aver riconosciuto al dipendente il compenso per lavoro straordinario festivo, il cd. "soprassoldo domenicale" oltre il riposo compensativo, era confermata, nella dichiarata contumacia del lavoratore, dal Tribunale di Pescara.
Il Tribunale ha argomentato che il fondamento indennitario del particolare logorio delle energie psico-fisiche del lavoratore, chiamato ad operare nel settimo giorno lavorativo festivo consecutivo, andava ricercato nell'art. 36 della costituzione, escludendo che gli istituti contrattuali (soprassoldo, straordinario festivo e riposo compensativo), invocati dalla società per contrastare la pretesa, stante la loro tipizzazione causale prevista dalla contrattazione collettiva, potessero essere utilizzati per negare il diritto azionato da controparte, in ciò riallacciandosi ad alcune sentenze di questa Corte (nn. 7904/97; 10050/96; 6327/96), "non ritenendo pertinente il richiamo alla sentenza n. 10513/91 ..." indicata dalla società, "facendo questa espresso riferimento, con riguardo al lavoratore turnista, per l'esclusione del diritto alla richiesta indennità, alla concreta attribuzione al lavoratore di vantaggi e benefici specifici... non correlati ad istituti tipici...".
Contro questa sentenza propone un articolato motivo di ricorso per cassazione la soc. Ferrovie dello Stato.
L'intimato non si è costituito.
Motivi della decisione
La soc. Ferrovie dello Stato p.a. denuncia l'erronea interpretazione dell'art. 47 del ccnl ferrovieri 1990/1992, oltre la violazione dell'art. 36, cost. e dell'art. 2109, cod. civ., nonché degli artt. 1362, e ss. cod. civ., ed ad omessa motivazione, rilevando che, secondo alcune sentenze di questa Corte (2 marzo 1998, n. 2303; 8 luglio 1994, n. 6446; 5 marzo 1993, n. 2702) "i lavoratori turnisti che prestino la propria opera di domenica e che godano di riposo settimanale dopo sette giorni (o più) di lavoro continuo (in legittima deroga sia al principio della coincidenza del riposo settimanale con la domenica sia al principio della cadenza di tale riposo dopo sei giorni di lavoro consecutivo) hanno diritto sia alla maggiorazione per la penosità del lavoro domenicale sia alla maggiorazione per il lavoro prestato nel settimo giorno, salvo che la disciplina contrattuale applicabile del rapporto preveda indennità o benefici destinati a compensare sia la penosità del lavoro domenicale sia la mancata fruizione del riposo nel settimo giorno", sicché i lavoratori turnisti, che prestano la loro opera di domenica, non hanno diritto alla maggiorazione invocata, "qualora dal trattamento loro spettante risulti l'attribuzione differenziale di benefici compensativi di qualsiasi natura ad essi esclusivamente riservati ... tali da far presumere la connessione causale con la prestazione svolta di domenica".
Conclude osservando che, oltre al soprassoldo domenicale ed al recupero del riposo in altro giorno, essendo stata corrisposta al lavoratore la retribuzione maggiorata per il lavoro straordinario festivo, "si doveva escludere che al lavoratore competesse un'ulteriore indennità in quanto il riconoscimento al turnista chiamato a prestare il lavoro nel settimo giorno della maggiorazione prevista per il lavoro straordinario domenicale ha la finalità di compensare il lavoratore del maggiore sacrificio richiestogli, oltretutto essendo stato istituita con il ccnl 1987/1989 (art. 31) la cd. "indennità di utilizzazione e turno" per il personale che opera di domenica.
Il ricorso non merita di essere accolto.
Premesso che dell'art. 47 (come del 31, appena citato) della contrattazione collettiva invocato dalla parte ricorrente non viene fornito il contenuto di cui si contesta l'interpretazione effettuata dal Tribunale, sicché la censura si presenta inammissibile, non essendo consentito alla Corte, in difetto della suddetta precisazione, di cui è onerato il ricorrente in forza del principio di autosufficienza del ricorso, desumibile dall'art. 366, cod. proc. civ., esercitare il controllo di legittimità sulla sentenza impugnata, (v. SS.UU. n. 265 del 13 gennaio 1997 e, in caso di vizio di motivazione con riferimento a declaratorie della contrattazione collettiva, da ultimo, 30 dicembre 1999, n. 14738), sembra, altresì, al Collegio decisiva la circostanza che la prospettazione della "corresponsione della maggiorazione stabilita per le prestazioni straordinarie festive... finalizzata ad indennizzare la mancata fruizione del riposo nel settimo giorno" (v. ricorso, pg. 5, 2^ alinea) costituisca un'argomentazione del tutto nuova, comunque non verificabile in questa sede, essendo stato quest'istituto genericamente indicato, secondo quant'emerge dalla sentenza impugnata, nei precedenti gradi di merito insieme al soprassoldo e al riposo differito, sotto il profilo del complessivo trattamento esaustivo, in tesi, della pretesa.
Ragionamento, questo, non condiviso dalla sentenze di merito perché ognuno di questi istituti è stato ritenuto, senza che ne venga contestato partitamente in questa sede l'assunto, correlato a specifiche modalità della prestazione lavorativa, indipendentemente, quindi, dalla particolare fattispecie dedotta a fondamento della pretesa risarcitoria, consistente nello svolgimento della prestazione nel settimo giorno lavorativo consecutivo festivo. D'altra parte proprio in relazione a vicende consimili alla presente, e ai soli fini di completezza di informazione, è appena il caso di ricordare che, accanto alla sentenza 2303/98, citata da parte ricorrente, confermativa del giudizio di merito fondato su una incontestabile interpretazione, in quel caso, della contrattazione collettiva, con altra sentenza (n.2555 del 19 marzo 1999) la Corte ha, rigettando il ricorso delle Ferrovie, confermato la sentenza di altro Tribunale che aveva2 come in questo caso, del resto, "riscontrato il difetto di elementi probatori idonei a far ritenere indirettamente risarcito il pregiudizio del lavoratore a causa della prestazione lavorativa di cui si discute".
Poiché l'intimato non è costituito non v'è luogo a pronuncia sulle spese processuali del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2002