Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4678
CASS
Sentenza 2 aprile 2002

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Qualora in sede di legittimità venga denunciato un vizio della sentenza consistente nella erronea interpretazione di una norma della contrattazione collettiva, il ricorrente ha l'onere - in forza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - di riportare il contenuto della stessa. (Nella specie, la ricorrente società Ferrovie dello Stato SpA aveva impugnato la decisione del giudice di seconde cure che, nel confermare la sentenza pretorile, aveva riconosciuto ad un dipendente della stessa una indennità per il settimo giorno lavorativo consecutivo prestato in un giorno festivo, non ritenendo satisfattoria a tale fine l'indennità già allo stesso attribuita ex art. 47 del ccnl,prevedente una indennità per il lavoro prestato di domenica; nel ricorso, la predetta società aveva contestato detta interpretazione della citata disposizione contrattuale, escludendo che essa consentisse il riconoscimento della ulteriore maggiorazione concessa al dipendente, ma aveva omesso, peraltro, di trascrivere il contenuto della disposizione medesima.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4678
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4678
    Data del deposito : 2 aprile 2002

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