Sentenza 1 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/02/2002, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
C.C. 62601 E OGGETTO: N IO motivazione/deducibilità/04 330 / 0 2 6 contenzioso tributario/ Z estinzione del processo ex A R art.75 D:Lgs.vo 546/92 / T 6 IS ssistenza/esclusione. 2 . . Corso per cassazione G B .R E . vverso le decisioni della .P R L L D Commissione Tributaria A A L . ntrale/ vizio di D E B D U OL ITALIANO E A I B T T S limiti. I N N 1 A E R E I 3 imposta di registro/ S S T 1 R I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E avviso di accertamento/ . A E N motivazione/requisiti T A M SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N. 001473/99 Cron. 3629 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. Pasquale Reale Presidente Ud.14.6.2001. Dott. Giovanni Paolini Consigliere Consigliere relatore Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Dott. Antonio Merone E N O I Z E A L S I Dott. Aldo Ceccherini Consigliere S V A 2 9 9 0 7 I C I C D ha pronunciato la seguente E A M E N R P O U I S P E T SENTENZA R M O C A C . Sul ricorso proposto da : N CE RC,rappresentata e difesa dall'avv.Antonio Fusillo per delega a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Roma via M. Prestinari n.15 Roma ricorrente
Contro
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro in carica, e Ufficio del Registro di Livorno,rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma,via del Portoghesi 12 resistenti - 1501 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale n.6103/97 depositata il 5.12.1997 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dal consigliere dott. Vittorio G. Ebner udito per la ricorrente l'avv.Fusillo e per i resistenti l'avv.Quadri udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice che ha concluso per il rigetto del ricorso . Svolgimento del processo Con decisione n.2372/82, depositata il 15.9.1982, la Commissione Tributaria di Primo Grado di Livorno, accoglieva il ricorso di EC RC diretto ad ottenere la declaratoria di nullità (per carenza di motivazione e comunque in considerazione della congruità dei valori dichiarati e delle spese sostenute)dell'avviso di accertamento di maggior valore notificato il 28.3.1981 dall'Ufficio del Registro di Livorno relativamente all'atto di compravendita immobiliare stipulato in data 3.4.1979. Tale decisione,appellata dall' Ufficio, veniva confermata dalla Commissione Tributaria di Secondo Grado di Livorno con decisione n.1802/01/87. Avverso quest'ultimo provvedimento proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Centrale il soccombente Ufficio, deducendo l'adeguatezza della motivazione dell'accertamento avuto riguardo anche al parere del Comune di Rosignano Marittimo, luogo di ubicazione dell'immobile compravenduto ed a quanto precisato dettagliatamente nel corso del giudizio. L'Ufficio chiedeva,pertanto, l'annullamento della decisione di secondo grado. L'adita TC,con decisione in data 28.10.- 5.12.1997 n.6103,accoglieva il ricorso, ritenendo adeguatamente motivato l'accertamento di maggior valore dell'immobile compravenduto e, nel merito, l'accertamento stesso fondato su elementi di fatto realmente portati a conoscenza del contribuente nel corso del procedimento. Ricorre per cassazione la EC deducendo con un primo motivo carenza assoluta e/o insufficiente motivazione della decisione, anche perchè fondata su un documento( parere del Comune di Rosignano) mai prodotto;
con un secondo, al primo strettamente connesso, violazione o falsa applicazione di norme di diritto,per avere la TC ritenuto congruamente motivato l'atto impositivo impugnato sulla base della sola descrizione catastale del bene e di un generico richiamo ad un atto extratestuale( il parere del Comune di Rosignano). In particolare,la TC avrebbe omesso di rilevare la mancanza indicazione, nell'avviso di accertamento, dei criteri adottati per la rettifica dei valori dichiarati ed avrebbe erroneamente attribuito valenza ad un atto( il parere del Comune) di cui non sono indicati il contenuto e gli estremi;
inoltre,la predetta Commissione sarebbe pervenuta a ritenere fondata la pretesa erariale sulla base di un non consentito giudizio di carattere estimativo circa la adeguatezza dei valori( iniziale e finale) accertati e della congruità delle spese riconosciute. Resiste con controricorso il Ministero delle Finanze,il quale osserva che con il primo motivo si deduce un vizio di motivazione della decisione, censura questa invece non consentita avverso le pronunzie della TC;
e che il secondo motivo di ricorso è invece privo di fondamento: chiede, pertanto, il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria con la quale oltre a ribadire le proprie difese eccepisce la mancata attivazione, da parte dell'A.F.del meccanismo previsto dall'art. 75 del D.Lgs.vo 546/92 e cioè il mancato deposito nel termine di sei mesi dalla data di insediamento delle nuove Commissioni e la mancata notificazione alle altre parti dell'istanza di trattazione del procedimento innanzi al Giudice adito: deduce, conseguentemente estinzione del giudizio già pendente innanzi alla TC ed il relativo passaggio in giudicato della decisione della Commissione Regionale di Secondo Grado di Livorno. Motivi della decisione L'eccezione di estinzione del processo tributario per violazione del disposto dell'art. 75 comma secondo D.Lgs.vo cit. è manifestamente infondata. In primo luogo va rilevato che trattasi di questione nuova,in quanto introdotta solo con memoria ex art.378 cpc con la quale invece non possono essere sollevate nuove censure o dedotte questioni nuove,non rilevabili d'ufficio( e la presente non lo è tenuto conto che presuppone accertamenti in fatto e pronunzie espresse riservate alla fase del giudizio innanzi alla TC,che non risultano richiesti dalla ricorrente) e neppure può venire specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari del ricorso Cass.ss.uu. 19.5.1997 n.4445. In ogni caso, va osservato che la disposizione invocata ha cessato di avere efficacia avendo la Corte Costituzionale,con sentenza in data 16.4.1998 n.111, dichiarato la illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 75 in esame nella parte in cui non prevede che il termine per l'istanza di trattazione decorra dalla data della ricezione dell'avviso dell'onere di proporre l'istanza stessa. 1 In proposito non risulta comunque dedotto che l'A.F.,benchè avvisata,abbia lasciato trascorrere invano il termine fissato dalla legge, sicchè anche sotto questo aspetto l'eccezione si appalesa infondata. Ciò posto, può passarsi all'esame dei motivi del ricorso. Il primo,attinente alla carenza assoluta e/o alla mancanza della motivazione in diritto circa le ragioni della decisione, è del tutto privo di fondamento. Al riguardo è appena il caso di rilevare che il ricorso per cassazione avverso le decisioni della TC è consentito (art.26 DPR636/72) solo per violazione di legge e per questioni di fatto,escluse quelle relative a valutazione estimativa ed alla misura delle pene pecuniarie. Orbene, se è vero che nell'ambito della violazione di legge rientra anche il vizio di motivazione, poiché è lo stesso art. 111 della Costituzione a stabilire che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati,è vero anche e sul punto l'orientamento di legittimità è del tutto consolidato - che sotto tale profilo il vizio di motivazione in tanto è configurabile in quanto l'esplicazione delle ragioni del provvedimento manchi del tutto ovvero si estrinsechi in argomentazioni del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi( c.d. motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o obiettivamente incomprensibili( c.d.motivazione perplessa). Orbene,nessun vizio del genere inquina la decisione della TC,posto che la decisione stessa risulta fondata su un'attento esame della portata dell'atto amministrativo impugnato, anche sotto il profilo della motivazione( ed al riguardo la Commissione opportunamente sottolinea che l'atto impositivo deve contenere i requisiti necessari e sufficienti a consentire al contribuente di conoscere la pretesa fiscale nei suoi elementi essenziali e che l'avviso di 1 accertamento de quo tutti li contiene, richiamandosi anche al parere del Comune di Rosignano,congruamente motivato); e sulla analisi delle risultanze probatorie acquisite nel corso del procedimento. Devesi pertanto ritenere del tutto adempiuto quell'obbligo di motivazione che la ricorrente deduce al contrario essere assolutamente carente. Anche il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento. In proposito,a prescindere dal rilievo che non vengono indicate le norme di diritto sostanziale e/o processuale che si assumono violate con la impugnata sentenza, devono richiamarsi le ragioni prima esposte, allorchè si è osservato che, ai fini di ritenere motivato il provvedimento impositivo,è necessario e sufficiente come del resto questa Corte ha ripetutamente - avuto modo di affermare, sicchè il relativo orientamento può dirsi consolidato che lo stesso indichi gli elementi presi a base dell'accertamento di maggior valore, perché ciò consente al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa: fermo restando a carico dell'Ufficio di adempiere al proprio onere probatorio a fronte delle eccezioni di controparte,come nella specie risulta essere avvenuto alla stregua di quel che si desume dalla impugnata sentenza. Né può attribuirsi decisiva valenza contraria alla dedotta mancata allegazione del parere del Comune di Rosignano. In proposito va ricordato che,a fronte del richiamo alla relativa informativa contenuto nell'avviso di accertamento,il contribuente ben avrebbe potuto – nell'esercizio del proprio diritto di difesa e al fine di contestare le risultanze di quel parere - sollecitarne l'acquisizione ai sensi dell'art.35 M comma primo DPR 636/72 e/o l'esibizione ai sensi dell'art.36 comma terzo del medesimo DPR. A tanto non risulta avere provveduto( né comunque emerge che richieste del genere siano state disattese dalle Commissioni di merito) sicchè non può ora la ricorrente fondatamente lamentarsi della mancata materiale acquisizione del documento de quo rispetto al quale, comunque, ha avuto modo di contraddirne la concreta rilevanza ai fini dell'accertamento di maggior valore dell'immobile compravenduto sicchè sotto alcun profilo ne risulta violato il diritto di difesa. Da ultimo,va rilevata la infondatezza della questione circa l'asserita indebita ingerenza della TC in questioni di estimazione, sottratte invece alla cognizione del predetto Organo giudicante. Al riguardo è appena il caso di rilevare che la TC non ha effettuato alcuna " autonoma valutazione estimativa ma,nell'esercizio dei suoi poteri giurisdizionali,attivati con il ricorso dell'Ufficio avverso la decisione di secondo grado, ha affrontato la questione della fondatezza o meno dell'avviso di accertamento di maggior valore, concludendo in senso affermativo dopo avere verificato con puntuali richiami agli atti già acquisiti per la decisione la correttezza dell'iter seguito dalla A.F. nell'accertamento del maggior valore e dei criteri utilizzati per la rideterminazione del valore iniziale e del valore finale del bene immobile de quo nonché per la riduzione delle spese esposte( rilevate essere non del tutto adeguatamente documentate). M Alla stregua dei rilievi tutti che precedono,il ricorso deve essere dunque rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali,che si liquidano in complessive £.2.150.000,di cui £.
2.000.000 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.
PQM
La Corte,rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio,liquidate in £.2.150.000,di cui £.
2.000.000 per onorari, oltre le spese prenotate a debito. CONTE Così deciso in Roma il 14 giugno 2001 Рулитной Il Consignete estensore Il Presidente Aper A R E M U P S E N O I Z IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi_ -1 FEB. 2002 Casano"Cisus IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casan E N O I Z 6 8 A 9 R A 5 1 I T / . S 4 R I N / 6 A - G 2 E T B . R U R . . L B .P A L I D D A R . L T E E B T D A I T N S E A 1 I N S 3 E E R 1 S E I . A T N A M