Sentenza 24 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/05/2002, n. 7618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7618 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL07 6 18/ 02 REPUBBLICA ITALIANA 7 LA CORTE SUPREMA I CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Mario SPADONE - R.G.N. 20805/99 _ _ Cron.21234 Rel. Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Rep. 1557 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Ud. 19/02/02 Consigliere -Dott. Vincenzo MAZZACANE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE N T ENZA cole dal Sig. per diritti € 310 sul ricorso proposto da: il_ 24 MAG 200 TASSO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE BORSIERI 3, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE 0,77 1.1500 CANCELLERIA ANNA CHIERUZZI, giusta CORAPI, difeso dall'avvocato delega in atti;
- ricorrente -
contro
ET AT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DORA 2, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE - LIUZZO, che la difende unitamente all'avvocato BRUNO www . SANTAMARIA, giusta delega in atti;
- controricorrente 2002 - avverso la sentenza n. 384/99 della Corte d'Appello di 247 -1- MILANO, depositata il 05/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato Anna CHIERUZZI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato Michele COSTA, per delega dell'avvocato G.LIUZZO, depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G.N.20805/99 Oggetto: Contratto preliminare-inadempimento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 12-5-1994, il tribunale di Monza, pronunciando sulla domanda di ET ER per la risoluzione del preliminare di compravendita del 12-12-1991 di un seminterrato in Muggiò, per inadempimento del promittente venditore TA US, e sulla riconvenzionale spiegata da costui per ottenere la risoluzione dello stesso per inadempimento della promissaria contratto ET, accoglieva la domanda di acquirente questa e condannava il convenuto al pagamento in suo favore della somma di lire 40.000.000, pari al doppio della caparra da lei versata all'atto della stipula del preliminare, rigettando conseguentemente la domanda riconvenzionale. Impugnata la sentenza dal TA, la corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 5-2- 1999, ha rigettato l'appello e condannato 1 appellante al pagamento all'appellata ET delle spese del giudizio con la motivazione che qui di seguito si riassume. Dopo avere premesso che il contratto preliminare 2 del 12-12-1991 è l'unica fonte degli obblighi assunti reciprocamente dalle parti, ha rilevato, innanzitutto, la corte territoriale che dal tenore del contratto, ed, in particolare, dalla clausola di cui all'art.9, si ricava che il termine per la stipulazione del rogito notarile, fissato al 31-1- 1992 e prorogato, poi, per accordo tra le parti al 4-2-1992, fu considerato essenziale, anche perché contestualmente all'atto di vendita doveva essere stipulato il contratto di finanziamento, grazie al quale la ET avrebbe avuto la disponibilità del contante, pari a lire 120.000.000, che si era obbligata a pagare nel preliminare. Ed è pacifico in causa che alla data stabilita per Jy la stipulazione del rogito notarile la promissaria acquirente era in possessO della polizza di assicurazione vincolata a favore del Credit Leasing, i cui responsabili erano anch'essi presenti nello studio del notaio Mussi per la conclusione dell'affare. Non risulta affatto, quindi, che la ET, nell'interesse della quale l'essenzialità del termine era stata pattuita, abbia rinunciato a far valere il patto, quando la data del rogito fu spostata dal 31 gennaio al 4 febbraio 1992; anzi, è 3 pacifico che la breve proroga fu concordata proprio affinchè fossero in concreto fruibili (con la presenza dei rappresentanti della società finanziaria} i vantaggi che erano stati collegati fin dall'origine alla determinazione di un termine certo per la stipulazione del contratto definitivo. Ne discende, una volta assodata la essenzialità del termine, l'applicabilità dell'art.1457 C.C. , con conseguente risoluzione di diritto del preliminare, senza necessità di intimazione di previa diffida ad adempiere da parte del contraente adempiente, in questo caso la ET, non essendo stato in grado il TA, alla data stabilita, di trasferire alla stessa l'immobile promesso in vendita. E ciò perché ' a sua volta, divenuto proprietario, in non ne era quanto LL RO, che glielo avrebbe dovuto vendere contestualmente, ne aveva rifiutato il pagamento con assegno di conto corrente e non aveva inteso, inoltre, "differire la data del rogito neppure di un giorno". Avverso la sentenza della corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione TA US, affidandolo a due motivi, illustrati da successiva memoria. Resiste con controricorso ET ER. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il proposto gravame TA US, denuncia, innanzitutto, violazione dell'art.360 n. 1 c. p. c., in relazione agli artt. 1341 co.2 e 1457 c.c., per avere ritenuto, la corte di appello, che la clausola n.9, con la quale si sarebbe stabilito che la stipula del rogito notarile diil termine per acquisto dell'immobile era essenziale con riguardo all'interesse esclusivo della promissaria acquirente, era valida, nonostante che, essendo ciò previsto a favore di un solo contraente (la (il TA), la ET) ed a danno dell'altro sottoscritta clausola predetta non fosse da Any entrambe le parti a norma dell'art.1341 C. C.; con la conseguenza che, essendo mancata la specifica approvazione per iscritto della clausola de qua, la stessa non poteva avere alcun effetto. Ulteriore conseguenza quella per cui non si è verificata, quindi, la risoluzione di diritto del preliminare ex art.1457 c.c. per inadempimento del promittente venditore, essendo inadempiente, viceversa, la promissaria acquirente, la quale non si presentò davanti al notaio per la data del 25-2- 1992, per la quale era stata convocata dal TA 5 per la stipula del contratto. Denuncia, in subordine, il ricorrente violazione dell'art.360 nn. .3 e 5 c.p.c., in relazione all'art. 1457 c.c., nonché vizi di motivazione, con riguardo all'insussistenza dell'offerta del prezzo da parte della promissaria acquirente, ex artt. 1498 applicazione degli e 1227 C.C. ed all'omessa artt. 1460 e 1375 c. c. La censura si riferisce al fatto che il giudice di appello non ha considerato che la ET aveva rinunciato comunque all'essenzialità del termine stabilita in suo favore, non essendo in grado, alla data fissata per la stipulazione del contratto, di pagare il saldo del prezzo, convenuto in lire 120.000.000. essenziale del 31-1- Ne discende che il termine 1992, prorogato al 4-2-1992, non era più tale e, dunque, dalla sua mancata Osservanza non poteva derivare la risoluzione di diritto del preliminare, ma, eventualmente e soltanto, previa diffida inottemperata, la richiesta di risoluzione secondo le regole ordinarie. Deve concludersi, pertanto, che la mancata stipulazione del contratto dipese unicamente dall'inadempimento dell'attrice, la quale alla data 6 stabilita non fu in grado di pagare in contanti quanto pattuito a saldo del prezzo dell'immobile, viceversa, diposto che il TA era in grado, adempiere la sua obbligazione di fare acquistare alla ET la proprietà dell'immobile stesso alla data del 25 febbraio 1992, e cioè a distanza di meno di venti giorni da quella del 4 febbraio, fissata in precedenza. Secondo il ricorrente, la risoluzione del contratto doveva essere pronunciata, in definitiva, per fatto addebitabile alla ET. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Per quanto riguarda il primo motivo, Osserva preliminarmente la Corte che la questione della pretesa vessatorietà ex art.1341 C.C. della clausola di cui all'art.9 del contratto preliminare di compravendita del 12 dicembre 1991 non risulta sia stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio e, quindi, non può costituire materia di esame in questa sede. E, tuttavia, la stessa non potrebbe essere risolta nel senso prospettato dal ricorrente (inefficacia ed inapplicabilità della clausola, "per non essere sottoscritta espressamente dalle parti"), atteso 7 che il caso che ne оссира non rientra nella previsione della norma - art.1341 co.2 C.C. - la cui violazione è stata denunciata con il motivo di gravame. Rimane, pertanto, ferma la validità ed efficacia della clausola de qua, con la conseguenza che, non essendo stato osservato dal TA il termine essenziale ivi previsto e pattuito, come accertato dai giudici di merito, nell'interesse della ET, - per la stipulazione del contratto definitivo, con il relativo adempimento, a suo carico, dell'obbligazione di trasferire la proprietà dell'immobile alla ET, fondatamente e correttamente si è statuito che egli, quale My promittente venditore, si è reso inadempiente all'obbligazione assunta nei confronti della il promissaria acquirente e che, pertanto, contratto preliminare si è risolto per fatto a lui imputabile. Quanto al secondo motivo, si osserva che non si riscontrano le violazioni di legge ed i vizi di essendo la motivazione con 10 stesso denunciati, decisione della corte di appello confermativa, tribunale -T diretta del resto, di quella del conseguenza della puntuale applicazione proprio di 8 quella norma (art.1457 co.2 c.c.), che, invece, il ricorrente assume, peraltro infondatamente, violata. Né è dato individuare un preteso inadempimento della ET, che, secondo il ricorrente, e fermo restando il suo assunto circa la non essenzialità del termine, deriverebbe, comunque, dalla rinuncia di lei alla "improrogabilità" del termine del 31-1-1992, convenuta a suo favore, e, pagamento in contanti del quindi, dal mancato prezzo pattuito alla successiva data del 4-2-1992, fissata per il rogito, 0 a quella del 25-2-1992, per la quale egli l'aveva "formalmente invitata al rogito". La corte di appello si è soffermata, invero, sulle ulteriori deduzioni fatte dal ET, "in via subordinata", per accreditare sostanzialmente la sostenuta, dell'addebitabilità alla tesi, da lui dell'inadempimento dell'obbligazione di ET concludere il contratto di compravendita, per non essere stata in grado, alla data stabilità nel preliminare, di pagare il prezzo dell'immobile; ma, motivazione assolutamente logica ed aderente con risultanze processuali, e facendo corretta alle applicazione delle norme in materia di risoluzione 9 di contratti, ha escluso qualsiasi inadempimento della promissaria acquirente, ribadendo che costei era in grado di adempiere la sua obbligazione entro il termine stabilito e spiegando, con convincenti argomentazioni, le ragioni per le quali il termine stesso doveva considerarsi essenziale nel suo interesse (art.1457 co.1 c.c.). Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in euro211,51, oltre a euro 2500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2002 Il presidente Il consigliere est. 129 11 (Dr. Olindo Schettino)Schettino) (Dr.Mario Spadone) Прайми 30.99 160,10 IL CANCELLIERE C1 Do ssa Donatella D'Anna а DEPOSITATO IN CANCELLERMA 24 MAG 2002 IL CANCELLIERECT Roma 10