Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2000, n. 5691
CASS
Sentenza 6 aprile 2000

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Ai fini della configurabilità del reato di omissione di atti di ufficio, di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen., la richiesta del privato, anche se non vincolata a particolari formule, deve essere espressa e diretta al pubblico ufficiale titolare del potere-dovere di compiere l'atto, e non alla pubblica amministrazione in genere, e ciò non solo per il principio di personalità della responsabilità penale, ma anche in forza della disciplina sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990. (Fattispecie in cui è stata considerata rispondente a tali requisiti una richiesta di un dipendente comunale in quiescenza, contenente un esplicito riferimento all'art. 328 cod. pen., diretta al sindaco pro tempore per l'ottenimento di emolumenti derivanti dal pregresso rapporto di lavoro con il comune).

Soggetto attivo del reato di omissione di atti di ufficio, di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen., è il pubblico ufficiale che ha la responsabilità dell'atto richiesto; nell'amministrazione comunale a tal fine deve farsi riferimento, in primo luogo, all'art. 5 della legge n. 241 del 1990, in materia di procedimento amministrativo, che, tra l'altro, prevede l'assegnazione della responsabilità della istruttoria e del provvedimento finale agli addetti alla unità organizzativa o al funzionario a essa preposto, e, in secondo luogo, all'art. 51 della legge n. 142 del 1990 sulle autonomie locali (non significativamente modificato, sul punto, dall'art. 6 della successiva legge n. 127 del 1997), che rimette ad appositi regolamenti la disciplina, tra l'altro, della organizzazione di uffici e servizi e la diretta responsabilità dei dirigenti, mentre, in base all'art. 36 della medesima legge n. 142, è riservata al sindaco soltanto la sorveglianza sul funzionamento degli uffici e dei servizi, con la conseguenza che solo ove l'amministrazione comunale non sia stata di fatto strutturata, anche sulla base di provvedimenti impliciti, secondo inequivocabili attribuzioni di competenze può farsi derivare al sindaco, quale organo di rappresentanza dell'ente e titolare del potere-dovere di sorveglianza sull'attività dei funzionari comunali, la responsabilità per la mancata risposta alla richiesta del privato.

Non vale ad escludere il reato di omissione di atti di ufficio, di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen., il formarsi del silenzio rifiuto entro la scadenza del termine di trenta giorni dalla richiesta del privato, atteso che, con l'esperibilità di rimedi giurisdizionali avverso il silenzio rifiuto non si soddisfano interamente le esigenze di tutela nei confronti della pubblica amministrazione, come quella attinente ai vizi di merito dell'atto amministrativo, deducibili solo con ricorso gerarchico e che il silenzio rifiuto non equivale a un provvedimento negativo ma va considerato come un mero inadempimento, e quindi come una condotta omissiva tale integrare l'elemento preso in esame dall'ipotesi delittuose in questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2000, n. 5691
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5691
    Data del deposito : 6 aprile 2000

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