Sentenza 12 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/05/2003, n. 7244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7244 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
ESENTS DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 07 244/03 LA CORTE Oggetto Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.G.N. 11416/99 Cron. 16100 Dott. Antonio MERONE Consigliere - Rel. Consigliere - Rep. Dctt. Simonetta SOTGIU Consigliere Ud. 14/11/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. Stefano BENINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TIPOGRAFIA SALASSA DI CO QUARANTA C SNC in persona del legale rappresentante CO VA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASIAGO 8, presso 10 studio dell'avvocato SABBADINI GIANCARLO, difeso dagli avvocati GAY MARCO, RICCHIARDI PIERO, giusta delega in calce;
ricorrente
contro
DIREZIONE GENERALE ENTRATE SEZIONE PROVINCIALE TORINO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 2002 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta 4121 -1- e difende ope legis;
controricorrente - avverso la sentenza n. 24/98 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 22/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/02 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito, per il resistente, l'Avvocato dello Stato GENTILI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
nel merito il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha ritenuto non soggetta a rimborso la somma versata per ILOR 1991-1992 dalla Tipografia Salassa, in assenza dei requisiti richiestiS.n.c. dall'art. 115 lett. e) bis del DPR 917/86,norma che prevede il rimborso per le società che non abbiano più di tre soci, mentre nella specie vi é un quarto socio CO NI, che ancorché ' impegnato in altro lavoro, rappresenta legalmente la società. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha disatteso le doglianze della società appellante, con sentenza 10 marzo/22 aprile 1998, di cui la Tipografia Salassa di CO, AR & C. s.n.c. sulla base di due motiv, con ricorsochiede la cassazione notificato in data 28 maggio 1999 alla Direzione Generale delle Entrate di Torino e all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino. Il Ministero delle Finanze resiste con controricorso. Motivi della decisione Il ricorso è inammissibile essendo stato notificato alla e all'AvvocaturaDirezione Generale delle Entrate di Torino distrettuale dello Stato nella medesima città. la sentenza d'appelloInfatti il ricorso per cassazione avverso di commissione tributaria regionale deve essere proposto, a pena di inammissibilità (Cass. 15233/2001;.217/2002;456/2002;522/2002) nei confronti del Ministero delle Finanze e allo stesso notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma. Né possono riconnettersi effetti sananti alla costituzione in giudizio dell'Amministrazione delle Finanze, nella specie peraltro ✰ tardiva, perché il vizio dell'impugnazione deriva dalla errata individuazione della parte (ufficio periferico invece che Ministero) priva di soggettività esterna per quanto riguarda il giudizio di cassazione;
le conseguenze di un tale vizio, che inficia l'atto non riguardano la sola notificazione, ma l'esistenza stessa del contradditorio, instaurato nei confronti di un soggetto l'Ufficio periferico) privo di legittimazione 11 ad processum". La tardività del controricorso Finanziariadell'Amministrazione M A T R E A I . N osta alla liquidazione delle spese. 6 1 8 9 4 / / . 6 2 . . D I L S N E E S I A
PQM
L A A T . L . B T R I T A B R U A I La Corte dichiara inammissibile il ricorso. . 5 N Nulla spese. E N O I Z A R Roma, 14 novembre 2002 IL PRESIDENTE вятив Оща IL RELATORE aslo 써 Dr. Ennio Amicone DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 12 MAG/2002. IL CANCELLERE.COM DA Ennio Amicone ми