Sentenza 10 luglio 1999
Massime • 1
Qualora il giudice di primo grado nel liquidare un debito di valore non abbia provveduto a riconoscere sulla relativa somma gli interessi compensativi, totalmente o anche solo parzialmente (come nel caso in cui li abbia riconosciuti dalla data della propria sentenza anziché da quella del fatto dannoso) la mancata impugnazione da parte del creditore con gravame principale o incidentale autonomo di tale implicita statuizione di rigetto osta, per preclusione nascente da giudicato interno, all'attribuzione da parte del giudice di secondo grado dei suddetti interessi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/1999, n. 7278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7278 |
| Data del deposito : | 10 luglio 1999 |
Testo completo
ITALIANA REPUBBLICA Aula 'A' O V I @W SO I P V 1P 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1/9 I /0 2 T10 2 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE O Oggetto Проринять SEZIONE PRIMA CIVILE istrat:87 2 7 Composta dagli Ill.mi Sige r R.G. N. 922/98 SGROI Presidente Dott. Renato Dott. Vincenzo CARBONE Consigliere Cron. Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rep. 2322 Dott. Massimo BONOMO Rel. Consigliere Ud. 14/04/99 Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU CORTE SUPREMA DI CASSA ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE N TE N ZA IL SOLE dal Sig. 3000- sul ricorso proposto da: per diritti L. COMUNE DI AFRAGOLA, in persona del Sindaco IL CANCELLIERE tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 881 presso l'avvocato G. RECCHIA, CORTE SUPREMA DI CASSBAL BARONEY VALERIO rappresentato e difeso dall'avvocato UFFICIO COPIE giusta procura a margine del ricorso;
Richiesta copia studstudio dal Sig. tow - ricorrente per diritti L. 1110 LUG 1999
contro
LL AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PUCCINI 10, presso l'avvocato FERRI G CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rappresentato e difeso da se medesimo;
coola studio Richiesta controricorrente dal Sig. ☑1999 per diritti L. 5000 Corte d'Appello LUG 1998. 1333 avversO la sentenza n. 2289/97 della IL CANCELLIERE 1 di NAPOLI, depositata il 07/10/97; udita la causarelazione della svolta nella pubblica udienza del 14/04/99 dal Consigliere Dott. Massimo 4 شحات أنا BONOMO;
4044628 udito per il ricorrente, l'Avvocato Paoletti, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato IL, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore LIRE 3000 Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per CANCELLER l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CK438886 Il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della domanda proposta il 23 febbraio 1990 dall'avv. Francesco IL, condannava il Comune di Afragola a pagare all'attore la somma di lire 153.300.000. oltre د ad interessi dalla data di pubblicazione della senten- ی ے za, а titolo di risarcimento dei danno derivanti dall'illegittima occupazione, temporanea ed acquisiti- va, di un terreno su cui era stata realizzata una strada pubblica (ultimata il 31 marzo 1988) senza che la particella del IL (occupata il 5 settembre 1985) fosse compresa in alcun provvedimento occupativo o espropriativo. Pronunciando sul gravame proposto dal Comune, la 2 Corte di appello di Napoli, con sentenza del 24 set- tembre - 7 ottobre 1997, riformava la sentenza impu- gnata, condannando il Comune di Afragola al risarci- mento dei danni in favore dell'avv. IL, liquida- ti in complessive lire 100.644.970, oltre agli inte- ressi legali decorrenti dal 31 marzo 1988 sul capita- secondo gli indici le, da rivalutarsi annualmente dall'importo ISTAT a partire iniziale di lire 64.877.828=. Osservava la Corte di appello, per quanto interessa in questa sede: a) che la spettanza risarcitoria relativa all'occupazione acquisitiva era di lire 52.632.650. cui dovevano essere aggiunte lire 12.245.178, attri- buite dal tribunale a titolo di risarcimento per l'occupazione temporanea illegittima, sicché il totale ammontava a lire 64.877.828; b) che, trattandosi di un credito di valore, la somma doveva essere rivalutata all'attualità (come ri- chiesto, ex art. 345 c.p.c., dall'appellato) e, per- tanto, applicando il coefficiente ISTAT 1,5513, eleva- ta a lire 100.644.970; c) che a tale importo andavano aggiunti gli inte- ressi legali, analogamente richiesti in via incidenta- le dall'appellato, i quali, tuttavia, andavano compu- tati non sull'importo rivalutato ab initio, bensì sul 3 capitale rivalutato gradualmente a partire dal valore nominale iniziale. Avverso la sentenza d'appello il Comune di Afrago- la ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria. L'avv. Francesco IL ha resistito con
contro
- ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo d'impugnazione il ricorrente la- menta violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., violazione del giudicato, violazione dell'art. 324 c.p.c., difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. In violazione del giudicato, la Corte di appello aveva operato una rideterminazione degli interessi statuendo che essi andavano computati sul capitale ri- valutato gradualmente, a partire dal valore nominale iniziale, mentre la sentenza di primo grado li aveva fatti decorrere dalla data della sua pubblicazione nonostante che il IL non avesse richiesto in ap- pello una rideterminazione del danno liquidato dal Tribunale o impugnato la sentenza nella parte relativa al calcolo ed alla decorrenza degli interessi. Il giudice di appello, in accoglimento della do- manda proposta dal IL ex art. 345 c.p.c., doveva 4 limitarsi a riconoscere i soli interessi maturati suc- cessivamente alla sentenza di primo grado, ma non po- teva, a pena di violazione anche del principio di cor- rispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., rideterminare la base di calcolo degli in- teressi e la relativa decorrenza per il periodo ante- riore alla pubblicazione della sentenza. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che, qualora il giudice di primo grado nel liquidare un debito di valore non abbia provveduto a riconoscere sulla relativa somma gli interessi compensativi, to- talmente ○ anche solo parzialmente (come nel caso in cui li abbia riconosciuti dalla data della propria sentenza anziché da quella del fatto dannoso) la man- cata impugnazione da parte del creditore cor gravame principale о incidentale autonomo di tale implicita statuizione di rigetto osta, per preclusione nascente da giudicato interno, all'attribuzione da parte del giudice di secondo grado dei suddetti interessi (Cass. 10 marzo 1995 n. 2809; cfr. pure Cass. 11/03/1987 n. 2529). Nel giudizio di primo grado il IL aveva chiesto gli interessi al tasso commerciale con decor- renza dalla data d'immissione in possesso, mentre il 5 Tribunale ha riconosciuto dovuti solamente gli inte- ressi legali con decorrenza dalla data di pubblicazio- ne della sentenza, osservando: a) che gli interessi sulle somme dovute a titolo risarcimento del danno per illecito extracontrat- di tuale non hanno natura compensativa nel senso previsto dall'art. 1499 cod. civ., non essendo necessariamente destinati a compensare il danneggiato per la mancata percezione dei frutti della cosa (che potrebbe anche essere stata interamente distrutta), né sono moratori nel senso previsto dall'art. 1224 c.c., trattandosi di un credito illiquido;
b) che l'attribuzione degli interessi è invece fondata su un principio generale di equità che impone di compensare il pregiudizio subito dal danneggiato per il ritardo nel conseguimento dell'equivalente pe- cuniario del bene perduto e tale pregiudizio, pur po- tendo essere riconosciuto mediante il ricorso a pre- sunzioni semplici o, a norma dell'art. 1226 c.C., con criterio equitativo, deve essere tuttavia dimostrato;
c) che, sulla base alla documentazione prodotta dall'attore a fondamento della domanda di riconosci- mento degli interessi al tasso bancario sulla somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni, non po- teva ritenersi acquisita la prova dell'ulteriore pre- 6 giudizio derivante dal ritardo nella corresponsione della somma dovuta. Nella specie, quindi, si è avuta da parte del giu- dice di primo grado una vera e propria pronuncia di rigetto della domanda dell'attore relativamente agli interessi per il periodo precedente ala data di pub- blicazione della sentenza. Il IL non ha proposto impugnazione contro tale pronuncia, ma si è limitato а sostenere, nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello, che, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., gli competeva a titolo di risarcimento dei danni la rivalutazione monetaria sulle somme liquidate dal Tribunale per il periodo compreso tra le due sentenze più gli interessi. Ne consegue che si è formato il giudicato sulla debenza degli interessi per il periodo anteriore non alla pubblicazione della sentenza di primo grado e che il giudice dell'appello non avrebbe potuto riesaminare il punto, nemmeno a seguito della diversa quantifica- zione del risarcimento del danno in applicazione dello jus superveniens costituito dall'art. 3, comma 651 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, introduttiva del comma 7-bis dell'art.
5-bis della legge 559/92. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cas- sata senza rinvio nella parte relativa alla decorrenza 7 degli interessi, rispetto alla quale resterà ferma la decisione del Tribunale, che fissa tale decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (4 dicembre 1995). Ricorrono giusti motivi per compensare tra le par- ti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata, nella parte relativa alla de- [TOT. correnza degli interessi, e compensa le spese le giu- dizio di cassazione. Così deciso in Roma il 14 aprile 1999. Il Cons. est. Il Presidente Dott. Renato Sgroi Dott. Massimo Bonomo Люмино Вочено Rent for私 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 LUG. 1999 Maria Di Nuzzo Oggi, Tane D O LL O IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA B I D Maria Di Nuzzo A T S Dr O 2 P .7 IM 0 /1 A 6 2 D E T EN . S E 2 2 Iscri 756 Art. n. 8