Sentenza 6 novembre 2003
Massime • 1
Il provvedimento di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, adottato in applicazione del comma secondo dell'art. 304 cod. proc. pen. per il caso di dibattimento o giudizio abbreviato particolarmente complesso, regola il tempo per il quale è consentita la restrizione della libertà per una determinata fattispecie di reato, e non riguarda in particolare il titolo detentivo che implica detta restrizione. Ne consegue che gli effetti del provvedimento di sospensione permangono anche nel caso di revoca o sopravvenuta inefficacia del titolo in corso di esecuzione, e di sua sostituzione mediante una nuova ordinanza cautelare, senza che sia necessaria una reiterazione del provvedimento stesso. (In motivazione la Corte ha osservato che la regola discende dal più generale principio per il quale la data di decorrenza del termine di durata massima della custodia è indifferente all'eventuale reiterazione di provvedimenti restrittivi per il medesimo fatto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2003, n. 4185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4185 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 06/11/2003
1. Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 5140
3. Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 024786/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IM NO N. IL 13/02/1953;
avverso ORDINANZA del 08/05/2003 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. RIGGIO GIANFRANCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Veneziano Giuseppe, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza dell'8 maggio 2003 il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice di appello, confermava l'ordinanza emessa dalla Corte di Assise di Appello della stessa sede il 31 marzo 2003, con cui era stata rigettata la richiesta di scarcerazione di OL NO per scadenza dei termini di custodia cautelare.
Nei confronti di costui la Corte di Assise, con ordinanza del 10 giugno 1999, aveva disposto la sospensione dei termini ai sensi dell'art. 304 co. 2^ c.p.p. e, con provvedimenti del 16 luglio 1999, aveva dichiarato la inefficacia del titolo custodiale (per violazione dei termini di cui all'art. 309 co. 5^ c.p.p.) ed adottato altra misura coercitiva.
Nel giudizio di appello era stata ordinata la separazione della posizione del OL e la Corte distrettuale, che aveva disposto la sospensione dei termini di custodia cautelare, si era riservata di provvedere sulla richiesta di revoca in esito alla valutazione della possibilità di riunione in un unico procedimento di altre due posizioni oggetto di stralcio.
Osservava il Tribunale che l'impugnazione proposta in relazione a quest'ultimo profilo era inammissibile, poiché, a prescindere dalla assenza nel fascicolo della procedura cautelare degli atti del procedimento principale, una decisione nel merito avrebbe espropriato il giudice della cognizione del potere-dovere di decidere e privato sostanzialmente l'interessato di un grado di giudizio. Era, invece, infondato il primo profilo dedotto con l'atto di impugnazione, relativo alla pretesa scadenza dei termini custodiali già nel giudizio di primo grado, in quanto il provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 304 co. 2^ c.p.p. va posto in relazione non al titolo coercitivo, ma alla durata della custodia cautelare di fase, la cui decorrenza era proseguita ininterrottamente, restando escluso che la novazione del titolo coercitivo per i medesimi fatti potesse determinare l'inizio di un nuovo ed autonomo periodo detentivo.
Ricorre per Cassazione il difensore del OL, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione.
Rileva che la relazione esistente tra il provvedimento di sospensione dei termini custodiali e la misura cautelare, nella interpretazione del Tribunale, comporterebbe la conseguenza illogica di negare al coimputato, destinatario di una misura coercitiva, disposta nella vigenza di un provvedimento di sospensione, la stessa possibilità di appellare, prevista dall'art. 304 co. 3^ c.p.p.. Ugualmente illegittima, secondo il ricorrente, è la decisione in ordine all'altro profilo di impugnazione, poiché la mancata disponibilità di atti non può tradursi in una violazione del diritto di difesa del ricorrente e, comunque, è irrilevante ai fini della valutazione del Tribunale, attinente alla attuale complessità del giudizio, nel quale, a seguito di due provvedimenti consecutivi di separazione, figura ora come unico imputato il OL. D'altra parte, nessuna interferenza determinerebbe la eventuale successiva valutazione da parte dello stesso Tribunale a seguito della riunione del processo di appello a carico del OL con quello relativo a due coimputati, trattandosi di decisione avente un diverso oggetto.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo dei motivi dedotti, si osserva che la disciplina della sospensione dei termini di custodia cautelare, nella ipotesi di cui all'art. 304 co. 2^ c.p.p., comporta una valutazione discrezionale del giudice, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta del Pubblico Ministero, avente ad oggetto unicamente la complessità del dibattimento, determinata da ragioni intrinseche al processo (titolo del reato, che deve essere compreso tra quelli indicati nell'art. 407 co. 2^ lett. a) c.p.p., necessità di estese attività istruttorie per la natura dei fatti, il numero degli imputati, delle imputazioni, delle prove da assumere).
Il giudizio prognostico che conclude tale esame riguarda, insomma, la durata del dibattimento, presumibilmente eccedente i termini custodiali e non il titolo detentivo, come si desume anche dalla circostanza che la eventuale novazione del titolo stesso sicuramente non determina l'effetto di una decorrenza "ex novo" della custodia cautelare.
Al fine di impedire, infatti, la surrettizia dilatazione dei termini custodiali, è immanente nel sistema il divieto di "contestazione a catena" - espressamente previsto dall'art. 297 c.p.p. - e il correlativo obbligo di retrodatazione dell'ordinanza coercitiva successiva emessa per un medesimo fatto.
Ciò posto, ove dovesse ritenersi necessaria, nella situazione data, l'adozione di un nuovo provvedimento di sospensione, dopo l'emissione della seconda ordinanza custodiale per i medesimi fatti, si darebbe luogo ad una reiterazione di valutazione (sui presupposti della sospensione ex art. 304 co. 2^ c.p.p.) del tutto superflua e contraria alle esigenze di economia processuale.
In ordine al secondo motivo di ricorso, premesso che, come riconosciuto dallo stesso Tribunale, la indisponibilità degli atti del procedimento principale, oltre che agevolmente rimediabile, è del tutto ininfluente, non potendo incidere sulla libertà personale dell'imputato le discrasie organizzative degli uffici giudiziari, deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata, per il profilo ora trattato, non si espone a censure di legittimità: il Giudice di appello, invero, non poteva che dare atto della inesistenza, allo stato, di un provvedimento appellabile ai sensi dell'art. 310 c.p.p., essendosi il Giudice della cognizione riservato di decidere. La situazione venutasi a determinare, per quanto singolare (ma non abnorme, rientrando la riserva tra le attribuzioni funzionali dell'organo giurisdizionale investito di una decisione), non è altrimenti gestibile, dovendo escludersi la legittimità di un intervento sostitutivo e anticipatore del giudice di appello, che sarebbe in contrasto con ogni più elementare principio in tema di impugnazioni.
Al rigetto del gravame consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2004