Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2003, n. 4185
CASS
Sentenza 6 novembre 2003

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Il provvedimento di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, adottato in applicazione del comma secondo dell'art. 304 cod. proc. pen. per il caso di dibattimento o giudizio abbreviato particolarmente complesso, regola il tempo per il quale è consentita la restrizione della libertà per una determinata fattispecie di reato, e non riguarda in particolare il titolo detentivo che implica detta restrizione. Ne consegue che gli effetti del provvedimento di sospensione permangono anche nel caso di revoca o sopravvenuta inefficacia del titolo in corso di esecuzione, e di sua sostituzione mediante una nuova ordinanza cautelare, senza che sia necessaria una reiterazione del provvedimento stesso. (In motivazione la Corte ha osservato che la regola discende dal più generale principio per il quale la data di decorrenza del termine di durata massima della custodia è indifferente all'eventuale reiterazione di provvedimenti restrittivi per il medesimo fatto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2003, n. 4185
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4185
    Data del deposito : 6 novembre 2003

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