Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2004, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - rel. Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero delle finanze, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
- ricorrente -
contro
NC AR OR S.p.A.;
- intimata -
avverso la sentenza m. 1373/1999 della Corte d'appello di Firenze, depositata il 4.11.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11.7.2003 dal Relatore Consigliere Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La NC AR OR S.p.A. convenne in giudizio davanti al tribunale di Firenze, con atto di citazione notificato il 29.7.1996, l'amministrazione finanziaria dello Stato per sentirla condannare alla restituzione, con gl'interessi legali dalla domanda, della somma di Lire 63.000.000 percepita a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulle società, per gli anni dal 1988 al 1992, deducendo che il pagamento non era dovuto, per contrasto della normativa nazionale con l'articolo 10 della direttiva comunitaria n. 335 del 17 luglio 1969.
2.- Avverso la sentenza del 5.3.1998, con cui il tribunale aveva condannato l'amministrazione convenuta al rimborso richiesto, con gl'interessi dalla domanda e compensazione integrale delle spese di lite, quest'ultima propose appello, deducendo gradatamente incompetenza funzionale del tribunale adito, infondatezza della domanda, decadenza dall'azione di ripetizione del preteso indebito e limitazione del debito per interessi a partire dalla data della domanda giudiziale. La società appellata resistette, proponendo anche appello incidentale, in ordine alla compensazione delle spese di primo grado.
3.- La corte d'appello di Firenze, con sentenza depositata il 4.11.1999, accogliendo parzialmente entrambe le impugnazioni, ed esclusa l'applicabilità al caso dello jus superveniens, articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, condannò il ministero delle finanze a rimborsare alla NC AR OR la minor somma di Lire 44.000.000, per la quale non si era verificata decadenza, e compensò, in ragione di un terzo fra le parti, le spese dell'intero giudizio, ponendo gli altri due terzi a carico dell'amministrazione. 4.- Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso, tempestivamente notificato e depositato, il ministero delle finanze deducendo due motivi, cui non resiste la S.p.A. NC AR OR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.- Col primo motivo di gravame l'amministrazione ricorrente chiede, ai sensi dell'articolo 360, 1^ co., n. 3, c.p.c., l'annullamento della sentenza impugnata in applicazione dell'articolo 11, legge 23 dicembre 1998, n. 448, jus superveniens entrato in vigore il
1.1.1999, con riferimento sia alla norma che stabilisce, per gli anni dal 1985 al 1992, il pagamento della tassa fissa di Lire 500.000 per l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle società, ed un'ulteriore tassa forfetaria annuale di Lire 750.000 per l'iscrizione di altri atti sociali delle società per azioni, sia alla decorrenza ed al tasso degli interessi dovuti dall'erario sui rimborsi delle differenze indebitamente percette a tale titolo. Sostiene che, ai sensi del citato articolo 11, legge n. 48/1998, dalla somma restituenda alla società intimata devono essere detratte le suddette tasse fisse;
che, inoltre, sulla somma residua dovuta a rimborso, gli interessi debbono essere calcolati al 2,5%, a decorrere dalla data della domanda;
con esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi anatocistici.
6.- La censura è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte, ai punti 7.2 e 7.3.
7.- Preliminarmente si osserva che lo jus superveniens invocato dall'amministrazione intervenne nel corso del giudizio d'appello, e che la corte fiorentina ne tenne debitamente conto, argomentando diffusamente le ragioni per cui lo giudicò inapplicabile al caso. 7.1.- Tali ragioni ostative, adeguatamente esposte nella sentenza impugnata, consistono:
- nel fatto che, secondo la giurisprudenza di questa suprema corte, formatasi subito dopo l'entrata in vigore del richiamato articolo 11 (Cass. nn. 3097 e 6310/1999), tale norma doveva interpretarsi - anche perché si sarebbe trovata, altrimenti, in irrimediabile contrasto con la normativa comunitaria - nel senso che solo la "tassa d'iscrizione", pari a Lire 500.000 (non anche quelle annuali "di mantenimento", pari, per le società per azioni, a Lire 750.000 annue) era legittimamente dovuta dal contribuente e, perciò, non rimborsabile dall'erario;
- nella circostanza che la somma di Lire 500.000, per tassa d'iscrizione, pur teoricamente esclusa dal rimborso, era estranea al quadro della decisione, perché le somme pagate dalla contribuente a tal titolo nel 1985 non erano comunque rimborsabili, per effetto della decadenza dal relativo diritto;
- nel convincimento, fondato su analoga giurisprudenza di questa suprema corte (Cass. n. 8651/1998), che sui rimborsi dovuti dall'erario per indebito versamento di tasse di concessione governativa spettano gli interessi, a decorrere dalla domanda di rimborso, nella misura semestrale stabilita dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive modifiche.
7.2.- Nessuna delle sopra riportate rationes decidendi risulta investita dalla censura in esame, con cui si deduce genericamente l'operatività (incontestata) dello jus superveniens. 7.3.- Gli ulteriori profili di censura, concernenti la decorrenza degli interessi sulle somme dovute a rimborso - in ordine al quale la corte di merito ha rilevato "la carenza di interesse ad impugnare, avendo il primo giudice disposto nel senso richiesto dall'amministrazione" -, l'esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi anatocistici, non hanno alcuna corrispondenza col contenuto della sentenza impugnata, mancando in essa qualsiasi statuizione in tema di rivalutazione monetaria ed interessi anatocistici;
non potendo peraltro considerarsi compresa nella pronunzia relativa agli interessi principali l'eventuale condanna per maggiori danni da svalutazione monetaria e per detti interessi anatocistici, non pronunciabile d'ufficio dal giudice (Cass. nn. 8377/2000, 6373/1995). 8.- Col secondo motivo di ricorso la sentenza d'appello è censurata, ai sensi dell'articolo 360, 1^ co., nn. 3 e 5, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'articolo 2033 c.c., ed è reiterata la richiesta di calcolo degli interessi secondo il combinato disposto dell'articolo 11, co. 3, legge n. 448/1998 (jus superveniens) e del D.M. 10 dicembre 1998 (in G.U. n. 289 dell'11.12.1998), che ne stabilisce il tasso nella misura legale del 2,5%.
8.1.- L'amministrazione ricorrente afferma testualmente, in primo luogo, che: "Il ragionamento contenuto nella sentenza impugnata è del tutto errato" giacché, "trattandosi di controversia tributaria... non trova applicazione l'art. 2033 cod. civ., bensì la speciale legislazione relativa agli interessi di cui trattasi". 9.- Il motivo è infondato, per le ragioni esposte ai successivi punti 9.2 e 9.3.
9.1.- La corte fiorentina, richiamando espressamente la giurisprudenza di questo supremo collegio (Cass. n. 8651/1998), ritiene applicabile, in tema d'interessi sui rimborsi in questione, la disciplina dettata dal combinato disposto degli articoli 1 e 5, legge n. 29/1961, dettata appunto per la restituzione di tributi indebitamente riscossi.
Esclude, quindi, l'applicabilità sia (implicitamente) dell'articolo 2033 c.c., relativo alla ripetizione d'indebito in generale, sia
(esplicitamente) quella speciale portata dal richiamato jus superveniens (articolo 11, co. 3), per "chiarissimo" contrasto col diritto comunitario, in termini di violazione del c.d. "principio di equivalenza" - precisato dalla corte di giustizia CEE in numerose pronunzie, citate nella sentenza impugnata -, per cui le condizioni di rimborso dei tributi, da effettuare per riconosciuta lesione della normativa comunitaria, non possono essere diverse, e più gravose, rispetto a quelle applicabili a simili rimborsi nel diritto tributario interno.
9.2.- Il collegio condivide la giurisprudenza di questa suprema corte (Cass. nn. 12025 e 5313/1999), successiva all'entrata in vigore del citato articolo 11, secondo la quale l'articolo 2033 c.c. non trova applicazione in campo tributario.
9.3.- È anche pienamente condivisibile, peraltro, il giudizio d'inapplicabilità del medesimo articolo 11, co. 3, in virtù del suddetto "principio di equivalenza", recentemente confermato dalla corte di giustizia delle Comunità Europee che - dopo essere stata più volte investita della materia in argomento, cui si riferiscono le sentenze 2.12.1997, in causa 188/95; 15.9. 1998, in causa 231/96 ed altre -, da ultimo, con sentenza 10.9.2002, in cause riunite 216/99 e 222/99, ha statuito, fra l'altro (punto 79 della motivazione e punto 3 del dispositivo), che "il diritto comunitario osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario... a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di dette norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi". 9.4.- In virtù di tale decisione, si deve ritenere che la norma dell'articolo 11, co. 3, legge n. 448/1998, appositamente dettata per disciplinare la restituzione di un tributo - tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese già dichiarata incompatibile con l'ordinamento comunitario dalla sentenza 20. 4.1993 della stessa corte di giustizia europea - contrasta col sopra richiamato "principio di equivalenza", perché l'interesse in essa previsto è annuale, quindi inferiore a quello semestrale portato dal combinato disposto degli articoli 1 e 5, legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive modificazioni, pur essendone identico il saggio (2,5%, determinato dall'articolo 3, co. 141, legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dal 1. 1.1997, poi dal D.M. 10 dicembre 1998, citato dall'amministrazione).
9.5.- Il motivo di ricorso in esame è quindi infondato. 10.- Per tutte le argomentazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla devesi disporre riguardo alle spese di questo giudizio, perché l'intimata NC AR OR S.p.A. non vi ha svolto difese.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile - Tributaria, il 11 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004