Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/2004, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - rel. Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL EN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ADIGE 39, presso l'avvocato ANDREA LOMBARDI, rappresentata e difesa dall'avvocato CARMEN CAVUOTO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, depositato il 19/02/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19/09/2003 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito per il resistente l'Avvocato Palatiello che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente depositato in cancelleria, IN OM conveniva in giudizio dinanzi la Corte d'appello di Roma ex art. 6 della legge n. 89/2001 il Ministero della Giustizia per sentirlo condannare, previo riconoscimento della intervenuta violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole del processo, al pagamento della somma di lire 20 milioni quale equa riparazione dei sofferti danni morali.
A sostegno della pretesa esponeva:
di aver convenuto in giudizio davanti al Pretore di Benevento - Sezione Lavoro -, con ricorso depositato in data 15.9.92, notificato il 3.11.92, lo Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità con la conseguente corresponsione dei ratei pensionistici a far data dalla presentazione della domanda in via amministrativa;
che la prima udienza di trattazione era stata fissata il 12.1.94;
che il procedimento di primo grado si era concluso con sentenza di reiezione della domanda, depositata in cancelleria il 4.4.95;
che la ricorrente aveva impugnato detta sentenza con ricorso depositato il 5.5.1995 e che il Tribunale di Benevento aveva fissato la prima udienza di trattazione per il giorno 13.3.96;
che l'iter processuale di detto giudizio si era svolto attraverso 9 udienze;
che il giudizio si era concluso con sentenza di rigetto del gravame, depositata il 26.3.99;
che l'intervallo medio tra una udienza e l'altra era stato di nove mesi, mentre il ritardo lamentato ammontava ad anni cinque e mesi nove ed era da considerarsi abnorme in relazione all'oggetto della causa.
Con decreto in data 24.1.2002, depositato il 19.2.2002, la Corte d'appello di Roma rigettava il ricorso della IN. Osservava la Corte che, come risultava per tabulas, il giudizio di primo grado aveva avuto uno svolgimento esemplare, essendosi esaurito nel termine di un anno, nonostante lo espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio;
che il giudizio di appello aveva avuto una maggiore durata, giustificata dallo sviluppo istruttorio della causa, essendovi stato l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio e un supplemento di indagine tecnica a seguito di istanza della ricorrente;
che, considerato l'iter procedimentale della controversia, dovevasi escludere il superamento del termine ragionevole di durata del processo.
Si erano, infatti, percorsi tutti i gradi di un giudizio che si presentava sin dall'inizio aleatorio e si erano osservate tutte le garanzie processuali intese al più sollecito e scrupoloso accertamento dei fatti, senza che potesse ravvisarsi nella fattispecie "quel turbamento psichico ovvero quell'ansia connessa alla sofferenza morale di vedere lungamente mortificate dal tempo inerte che trascorre le aspettative di riconoscimento di un proprio diritto".
Avverso tale provvedimento IN OM ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della Convenzione Europea del diritti dell'uomo (ratificata con legge italiana del 4 agosto 1955 n. 848) in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Assume la ricorrente che, secondo quanto statuito dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, la violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo della durata ragionevole, sussisterebbe ogni qual volta una controversia giudiziaria civile abbia una durata che ecceda il termine ragionevole secondo i principi ed i meccanismi individuati da detta Corte, indipendentemente dall'esito favorevole o sfavorevole del giudizio. Nel caso di specie i giudici della Corte d'appello avrebbero violato la predetta convenzione, avendo ritenuto ragionevole una durata superiore a quella di tre anni, ritenuta ragionevole in casi simili dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della legge 24 marzo 2001 n. 89 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Assume la ricorrente che, considerato che l'oggetto della causa (riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità) non era complesso ne' in fatto ne' in diritto e che trattavasi di un tipo di giudizio assoggettato al rito del lavoro e, quindi, caratterizzato dall'oralità e dalla celerità, il giudice a quo non ne avrebbe dovuto ritenere ragionevole la durata dal 15.9.1992 (data del suo inizio) al 26.3.1999 (data della sua conclusione con il deposito in cancelleria della sentenza di secondo grado) alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che in numerose sentenze avrebbe sancito il termine ragionevole dei processi civili in tre anni (e specificamente in due anni nella ipotesi di giudizi previdenziali, come nel caso di specie).
La Corte d'appello, poi, tenuto conto della durata del processo e del turbamento, che dal ritardo nella sua definizione era derivato alla ricorrente, avrebbe dovuto liquidarle, a titolo di equa riparazione, la somma complessiva di euro 10.329,14.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. I giudici della Corte d'appello di Roma non avrebbero affatto motivato ne' la condanna della ricorrente alle spese processuali - condanna che peraltro sarebbe illegittima stante la contumacia del resistente - ne avrebbero analiticamente esposto i motivi di rigetto del ricorso.
La condanna alle spese processuali violerebbe, tra l'altro, l'art. 34, ultima parte, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, così come modificata dal Protocollo 11, che espressamente prevede:
"Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna maniera l'effettivo esercizio di tale diritto".
La Corte d'appello, poi, nel respingere la domanda di risarcimento del danno si sarebbe discostata dalla giurisprudenza della C.E.D.U., la quale non imporrebbe al danneggiato di dare specifica dimostrazione del danno patrimoniale sofferto.
Nel valutare il danno da eccessiva durata del processo, il giudice dovrebbe tener conto dei fattori che incidono sulla gravità sociale del danno (durata del processo, natura ed importanza dei diritti fatti valere o coinvolti nel giudizio etc.), mentre dovrebbe astenersi dall'accertare se il danneggiato abbia realmente sofferto un patema d'animo, perché un tale accertamento sarebbe arbitrario o comunque irrilevante.
Anche nell'ipotesi di prevedibilità di una sentenza sfavorevole essa non farebbe venir meno il diritto ad una ragionevole durata del processo (che costituisce il solo interesse tutelato dall'art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo), prevedibilità che potrebbe acquistare rilievo solo sotto l'aspetto della temerarietà della lite, non essendo in tal caso il danno risarcibile per essere questo esclusivamente imputabile al comportamento doloso o colposo dello stesso danneggiato. Il ricorso è inammissibile.
La sentenza impugnata si fonda su due ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione.
La Corte di merito, infatti, ha respinto la domanda di equa riparazione della attuale ricorrente, affermando:
che il giudizio, da lei iniziato dinanzi al Pretore di Benevento, aveva avuto una durata ragionevole;
che detto giudizio si presentava sin dall'inizio aleatorio e che si erano osservate per tutti i gradi di giudizio tutte le garanzie processuali intese al più sollecito e scrupoloso accertamento dei fatti, senza che potesse ravvisarsi nella fattispecie "quel turbamento psichico ovvero quell'ansia connessa alla sofferenza morale di vedere lungamente mortificate dal tempo inerte che trascorre le aspettative di riconoscimento di un proprio diritto". Con detta ultima motivazione la Corte ha, in altre parole, escluso l'esistenza del danno morale, affermando che per le modalità in cui si era svolto il giudizio, di cui sopra, e per l'aleatorietà della pretesa, rivelatasi sin dall'inizio, la durata del giudizio stesso non aveva comportato per l'attuale ricorrente alcun turbamento. Tale autonoma ragione del decidere non è stata fatta oggetto da parte della ricorrente di uno specifico motivo di impugnazione. Tale omissione comporta la inammissibilità del ricorso, atteso che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità dell'impugnazione, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla "ratio decidendi" non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (cfr, tra le molte, in tal senso: cass. n. 3642 del 1980; cass. n. 3951 del 1998;
cass. n. 5902 del 2002). Per quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente, in virtù del principio della soccombenza, deve essere condannata a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che, tenuto conto del valore della lite, appare giusto liquidare in euro 1.200,00 (milleduecento), oltre le spese prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 1.200,00 (milleduecento), oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004