Sentenza 21 giugno 2001
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il Presidente del tribunale, nella sua qualità di capo dell'ufficio giudiziario, disponga l'assegnazione di una causa possessoria, anziché al magistrato originariamente designato per la trattazione, al (diverso) giudice dinanzi al quale già pende, nell'ambito del medesimo ufficio, la causa petitoria di cognizione ordinaria, non attiene a profili di competenza veri e propri, bensì alla cosiddetta "competenza interna" - alla ripartizione, cioè, degli affari all'interno dell'ufficio -, e non ha, come tale, natura decisoria, con conseguente inammissibilità dell'eventuale istanza di regolamento di competenza ovvero dell'eventuale ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. presentati avverso il provvedimento medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/06/2001, n. 8477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8477 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2001 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU8477 IN NOME DEL POPOLO ITALI CA SSAZIONE Oggetto SEZION SECONDA CIVILE COMPETENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente R.G.N. 12330/00 Cron. 19407 We Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE - Rep. 3036 - Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere Ud.02/03/01 Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere C.C. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SE N TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 per diritti sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: 21 GIU 2001 FAINI FRANCO, IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA V.LE CORTE SUPREMA DI CAS/JUNE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO UFFICIO COPIE Richiesta Sippia studio BRASCHI, che lo difende unitamente all'avvocato dal Sig. GIANCARLO GAZZOTTI, giusta delega in atti;
diritti 2-1-61U, 2001 per ricorrente IL CANCELLIERS
contro
IMM. CAVALLOTTI S.r.l. in persona dell'Amm.re Unico CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE BARTOLOMEI PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ROMA P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dal Sig. NC 3000 dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, che lo difende per diritti L. GTU 2001 il unitamente all'avvocato LUIGI REMUS, giusta delega in IL CANCELLIERE2001 395 atti;
-1- I - resistente nonchè
contro
ICOB S.r.l. in persona del legale rapp.te p.t; BETELLI OV, SI MAURO, COMMERCIO GAETANO;
intimati del Tribunale di BRESCIA, avverso l'ordinanza depositata il 17/04/00, Rg. 245/95; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 02/03/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, inammissibile il ricorso, con le conseguenze dichiari di legge. -2- 3 LA C ORTE PREMESSO CHE: con ricorso ex art.703, 669 ter c.p.c., depositato il 6/8/98 la s.r.l.Immobiliare TI chiedeva al Presidente del Tribunale di Brescia di essere reintegrata nel possesso di un complesso immobiliare sito in subordine, che fosse autorizzato nei a Desenzano e, confronti del convenuto IN RA il sequestro cautelare dei beni facenti parte del predetto complesso;
il IN si costituiva davanti al magistrato designato per la trattazione della causa eccependo 1'inammissibilità del ricorso perché, essendo già pendente davanti ad altro magistrato del medesimo ufficio la causa petitoria relativa agli stessi immobili, competente a conoscere del ricorso ex art.669 quater il magistrato designatoc.p.c. non era a trattare la ma quello davanti al quale pendeva la causa possessoria, causa petitoria;
con ordinanza 9-10/11/99 il giudice designato per possessoria, ritenuta fondata la questionela causa sollevata dal convenuto e ravvisata, inoltre, l'opportunità che le due cause fossero comunque trattate dal medesimo magistrato, rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale per i provvedimenti del caso;
con successiva ordinanza 18-21/2/2000 il medesimo giudice reiterava il proprio precedente provvedimento contro il quale era stato nel frattempo proposto reclamo, giudice del reclamo peraltro rigettato dal - inviando nuovamente gli atti al Presidente, il quale disponeva che anche la causa possessoria fosse daltrattata giudice davanti a cui pendeva la causa di ordinaria cognizione;
con ordinanza 17/4/2000 il giudice della causa ordinaria, ritenuto opportuno accertare se egli fosse investito quale giudice desigato ante causam per stato tutte le domande oppure se gli eranoatti gli stati trasmessi quale giudice della causa di merito, rimetteva gli atti al Presidente per le determinazioni del caso - con ordinanza 1774/2000 il Presidente confermava la designazione del giudice della causa ordinaria "per tutte le domande". taleavversO ordinanza presidenziale il IN proponeva istanza di regolamento di competenza (da convertirsi subordinatamente in ricorso per cassazione ex art.111 Cost;
la società TI resisteva depositando una memoria;
il Procuratore Generale presso questa Corte chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile. OSSERVA Con l'unico motivo di censura proposto il ricorrente lamenta che il giiudice della causa ordinaria (petitoria) sia stato, con l'impugnato provvedimento presidenziale, trattare amnche la causa possessoria, per la designato a quale era "competente", a suo ilavviso, magistrato davanti al quale la detta causa era stato originariamente assegnata. Aggiunge che, avendo entrambi i magistrati rimesso gli atti della causa possessoria al Presidente ritenendosi incompetenti, si sarebbe verificato un conflitto negativo di competenza, che questa Corte dovrebbe risolvere indicando come "competente "il magistrato originariamente designato a trattare la causa possessoria. La censura va disattesa. Il provvedimento come quello impugnato col quale il Presidente del Tribunale, nella sua qualità di capo dell'ufficio giudiziario, dispone l'assegnazione di una causa possessoria anziché al magistrato originariamente designato per la trattazione, al (diverso) magistrato davanti al quale già pende, nell'ambito del medesimo ufficio, la causa di cognizione ordinaria (petitoria), non attiene alla competenza vera e propria, ma alla cosiddetta "competenza interna", alla ripartizione, cioè, degli affari all'interno dell'ufficio. Come tale, non ha natura decisoria e non è, perciò, impugnabile né con istanza di regolamento di competenza né con ricorso ex art.111 Cost. (v. Cass.3883/2000; Cass.452/97). Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricprrente al pagamento delle spese, liquidate in lire 3161600, di cui lire 3.000.000 per onorari. Roma, 2 marzo 2001 Il president L'estensore Inventelly IL CANCELLITRE 01 Paolo Talanco telez DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 21 GIU 2001,21.014 IL CANCELLIERE 4000 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in da SET. 2001 Serie 4. 209878 versate S. 290.000 al n. CE NT (lire p. 1 Dirigento Area VI (D.ssa Maria Grazia! FILIPPO) I terpencabile Serviais diziari ( RACCICHIN