Sentenza 27 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/05/2002, n. 7703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7703 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2002 |
Testo completo
07703/02 OM DEL POLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE divisione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ereditaria - Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 19352/99 Dott. Antonio 21382 VELLA Consigliere Cron. Rep. 1580 NAPOLETANO Rel. Consigliere Dott. Giandonato Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Ud.15/01/02 DI CARBATI Consigliere Dott. Umberto GOLDONI - UFFICIC COPIE ha pronunciato la seguente Richieste copia stud: dal Sig SENTENZA per dirti 155 27 MCL0002 sul ricorso proposto da: IL AN AR AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato FIORAVANTE CARLETTI, difeso dall'avvocato PIERMARINO PIERMARINI, giusta delega in atti;
- ricorrente e da AR RE, domiciliato in ROMA VIA elettivamente PASTEUR, 56, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO 0,77 L.1500 IMPOSIMATO, che lo difende per procura speciale del 22/06/01 del notaio CLERICO' in TERNI n. rep.118653; 2902
- ricorrente -
H395776 41
contro
H325777 -1- AR CI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E Q VISCONTI 201 presso lo studio dell'avvocato MARIO dall'avvocato CARLO AMATI, giusta ANTONINI, difeso delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
UR, ON ES, elettivamente AR domiciliati in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato FURIO TARTAGLIA, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 172/98 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 03/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/02 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
مالت udito l'Avvocato PIERMARINI Piermarino e Ferdinando کی IMPOSIMATO, difensori il primo del ricorrente AR NO e il secondo del ricorrente AR ZO che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Carlo AMATO, difensore del resistente AR UC che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Furio TARTAGLIA, difensore del restente AR RI +1, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
-2- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. n e f l E -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ZO e NO NI, eredi testamentari del comune genitore GI, deceduto il 22 ottobre 1971, con atto di citazione notificato il 12 ottobre 1978 convennero innanzi al Tribunale di Terni il fratello UC, per ivi sentir dichiarare la nullità dell'atto di compravendita per scrittura privata datata 18 ottobre 1971 e registrata il successivo giorno 25, in virtù del quale il loro genitore aveva venduto al convenuto, per il prezzo di L.5.000.000, l'azienda farmaceutica di cui egli era titolare in Terni, sia perché dissimulava una donazione, nulla perché priva della prescritta della palese forma pubblica, sia а causa sproporzione tra il prezzo dichiarato ed il valore del bene compravenduto, e, conseguentemente, acquisire detto bene all'asse ereditario relitto dal de cuius. r Il convenuto ed i terzi chiamati in causa - gli e f l altri eredi RI NI e ER ON e alla costituendosi in giudizio, resistettero J opponendo che si trattava effettivamente domanda, di un atto di compravendita. L'adito tribunale respinse la domanda, non ravvisando profili di nullità del negozio, in 3 particolare negando la pretesa simulazione di una donazione, nulla per difetto di forma. Proposero appello i soccombenti ZO e eNO NI, ribadendo le originarie domande deduzioni, e la Corte d'Appello di Perugia, con sentenza resa in data 3 agosto 1998, ha rigettato il gravame, osservando che, in considerazione del collegamento ravvisabile tra l'atto di vendita ed il testamento del de cuius, cal quale a favore del NI UC era stato disposto di una quota inferiore a quella dei coeredi, con l'onere, peraltro, di mantenere agli studi il fratello minore RI e di gestire gratuitamente il "Laboratorio Farmaceutico NI", lasciato in comproprietà ai quattro figli, nonché in considerazione del fatto che, all'epoca della vendita, l'acquirente UC NI era, assieme al padre, l'unico farmacista della famiglia, si doveva т с ritenere che la scrittura privata del 18 ottobre е 1971 contenesse effettivamente un negozio di compravendita. Pur riconoscendo che il negozio presentava frammisti elementi di liberalità ed elementi di onerosità, la corte di merito ha ritenuto che in esso prevalesse la volontà di vendere, per la necessità di assicurare la 4 continuazione della gestione della farmacia e per la prova, data dall'acquirente, di essere in grado di corrispondere il prezzo pattuito, sostanzialmente congruo in relazione al tempo della conclusione del negozio, alla normativa del tempo ed all'entità degli oneri che col testamento furono posti a carico dell'acquirente. cassazione di tale sentenza hanno Per la ricorso NO e ZO NI, proposto affidandosi a tre motivi. Resistono con distinti controricorsi UC NI nonché RI NI e ER ON, ved. NI. Vi sono memorie difensive per i ricorrenti ed il controricorrente UC NI. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo i ricorrenti censurano la e falsa sentenza impugnata per violazione applicazione degli artt. 458 e 2730 cod. civ. nonché per omessa e contraddittoria motivazione, т е и nell'affermare adducendo che la Corte d'Appello, р dell'onerosità della cessione della е che la prova ч - farmacia era costituita dal collegamento negoziale tra l'atto di vendita ed il testamento, ha di fatto ritenuto che le statuizioni testamentarie fossero state poste in essere in esecuzione di un vincolo 5 giuridico assunto dalle parti con l'atto inter vivos. D'altro canto, sostengono i ricorrenti, poiché lo stesso UC NI, in primo grado, all'udienza del 21 settembre 1982, dichiarò di essersi accordato col padre nel senso che il vantaggio а lui venuto dall'acquisto della farmacia a prezzo conveniente sarebbe stato compensato con l'obbligo, da lui effettivamente assunto, di mantenere la IG ed il fratello RI, risultava evidente che col testamento era stato formalizzato l'impegno del NI UC a mantenere il suddetto fratello. Sicchè col patto inter vivos concluso col padre in cambio della cessione dell'azienda il UC, in violazione dell'art. 458 cod. NI accettava oneri relativi ad una successione civ., non ancora aperta. Tale profilo, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe stato del tutto ignorato dal giudice d'appello, che, peraltro, sarebbe incorso т и in un errore di sussunzione del fatto nello schema в и giuridico reale. ч Col secondo mezzo i ricorrenti denunciano carenza e contraddittorietà di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia nonché violazione dell'art. 458 cod. civ., 6 osservando che anche con riferimento ad altro profilo si sono verificati i vizi denunciati col precedente motivo, poiché la corte di merito ha trascurato di considerare che, come risultava dalle dichiarazioni rese all'udienza del 21 settembre 1982 dal NI UC, la donazione operata con la scrittura privata del 18 ottobre 1971 non avrebbe potuto spiegare i suoi effetti se non dopo la morte costituiva una donatio del donante e, pertanto, anch'essa vietata, come patto mortis causa, successorio, dall'art. 458 cod. civ.. Al suddetto fine, di procrastinare gli effetti della donazione, era preordinata, secondo la dichiarazione del NI UC, la registrazione dell'atto di donazione dopo il decesso del donante. ai sensi D'altro canto, soggiungono i ricorrenti, dell'art. 12 L. n.475 del 1968, la posizione di insegnante in una scuola pubblica impediva al donatario di assumere la titolarità della farmacia n e e, proprio per tale ragione, egli si dimise f l e dall'insegnamento pubblico dopo la morte del G donante. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano illogica e contraddittoria motivazione nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 458 cod. 7 civ., sostenendo che, allorquando ha affermato che l'atto traslativo della farmacia era stato collegato con la quota disponibile, essendosi disposto col testamento in misura maggiore a favore dei coeredi, la corte distrettuale non si in realtà,avveduta che la farmacia era stata, considerata dal de cuius come oggetto della propria successione ereditaria, tuttavia trasferita con atto inter vivos. Pertanto, anche sotto tale aspetto risultava violato il divieto di patti successori. Le censure, esaminabili congiuntamente, risultano inammissibili, poiché, come correttamente eccepiscono i controricorrenti, pongono, tutte, questioni mai poste nella fase di merito e, peraltro, richiedono nuovi accertamenti di fatto. E', invero, evidente che, poiché la domanda si fondava esclusivamente sulla pretesa simulazione della vendita ed il tema della violazione del divieto di patti successori era rimasto del tutto estraneo al dibattito processuale e ciò anche dopo la sentenza di primo grado, nonostante che la motivazione della stessa sostanzialmente anticipasse i temi svolti dalla sentenza d'appello, la proposizione in sede di legittimità di censure 8 fondate sulla pretesa violazione, sotto vari profili, del suddetto divieto miri a modificare i termini della controversia, anche con riferimento agli elementi di fatto. Altro è, infatti, sostenere che un contratto è nullo perché dissimula una donazione, altro sostenere che la compravendita avrebbe generato tra i contraenti vincoli giuridici, rispetto ai quali talune delle successive disposizioni testamentarie del venditore si porrebbero come atti di adempimento dei vincoli giuridici contratti in sede di vendita ovvero che la donazione dissimulata sarebbe nulla perché configurabile come donatio mortis causa o perché anticiperebbe una successione non ancora aperta. Trattasi di temi radicalmente diversi rispetto а quello che costitui oggetto del dibattito processuale svoltosi nella fase di merito e che, й richiedendo nuovi accertamenti di fatto sia е й е р Nell'elemento soggettivo del denunciato patto е р е с с illecito (in particolare, volontà di creare obbligazioni, eseguite poi con l'atto mortis causa) Е sia dell'elemento oggettivo di esso, determinano modificazione dei un'evidente, inammissibile termini della controversia. 9 Il ricorso va, pertanto, respinto e, secondo l'ordinario criterio, i ricorrenti vanno condannati, in solido tra loro, a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare le spese del presente giudizio, che liquida, per NI UC, in complessivi euro 2.700,00 di f cui euro 2.500,00 per onorari di difesa e, per NI RI ed ON ER, in complessivi 2. 450,00, di cui 2.300,00 per onorari di euro difesa. Così deciso in Roma, addi 15 gennaio 2002, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. етis courigliere est. ураровстано 129,11 30,99 IL AN C1 Dott.ssa Donatelle D'Anna 16013 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 MAG. 2002 AN C1 36665 Poma 10