Sentenza 20 gennaio 2010
Massime • 1
Non è applicabile, per analogia, al procedimento per la restituzione delle cose sequestrate disciplinato dall'art. 263, comma quinto, cod. proc. pen., il termine di dieci giorni previsto dall'art. 309 cod. proc. pen. per la presentazione della richiesta di riesame. (Nella specie, l'opposizione contro il decreto del P.M. che aveva rigettato la richiesta di restituzione era stata dichiarata inammissibile dal G.i.p. ritenendola, erroneamente, tardiva perché proposta oltre il predetto termine).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2010, n. 10220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10220 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 20/01/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 88
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 24430/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di MO GI, nato a [...] il 28 giugno del 1955, DE US, nato a [...] l'11 marzo del 1950, De FA IO, nato a [...] il 4 maggio del 1975;
avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Potenza;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. PETTI Ciro;
Letta la requisitoria del procuratore generale Dott. BUA Francesco, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue. IN FATTO
Con ordinanza del 23 aprile del 2009, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Potenza dichiarava inammissibile l'opposizione avanzata nell'interesse di MO GI, DE US e De FA IO avverso il provvedimento, con cui il pubblico ministero aveva respinto l'istanza di restituzione delle cose sequestrate a fini istruttori.
L'opposizione è stata dichiarata inammissibile, sia perché tardivamente presentatala stata presentata oltre il termine di giorni dieci previsto per il riesame, termine da applicarsi alla fattispecie, secondo il tribunale, in via analogica in mancanza di esplicita previsione), sia perché con essa si deducevano censure che avrebbero dovuto essere sollevate in occasione dell'imposizione del sequestro probatorio.
Ricorrono per cassazione gli interessati deducendo:
la violazione dell'art. 263 c.p.p. non essendo applicabile alla fattispecie il termine di giorni 10 previsto per il riesame;
omessa motivazione sulle doglianze avanzate con l'opposizione e sulla necessità di mantenere il sequestro probatorio.
IN DIRITTO
Il ricorso è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione. Il sequestro probatorio può essere disposto solo per esigenze istruttorie che devono essere esplicitate nel provvedimento. La sua durata non è predeterminata dalla legge essendo commisurata al fine istruttorio che lo caratterizza. Venuta meno la finalità istruttoria, la cosa deve essere restituita, anche prima della sentenza, salvo che il giudice non ne disponga il sequestro conservativo o non la sottoponga a sequestro preventivo, Sulla restituzione delle cose sequestrate nella fase delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero, il quale può respingere la richiesta solo evidenziando che l'esigenza probatoria per la quale è stato disposto il sequestro è ancora attuale. Contro il rifiuto del pubblico ministero l'interessato può proporre opposizione al giudice. L'opposizione può avere ad oggetto solo le questioni relative alla necessità di mantenere ancora il vincolo mentre ogni altra problematica concernente la legittimità del sequestro deve essere fatta valere con il riesame.
Nella fattispecie il giudice erroneamente ha ritenuto inammissibile l'opposizione non essendo ad essa applicabile il termine di gg 10 previsto per il riesame e si è pronunciato sulla necessità di mantenere il vincolo con una formula di stile senza indicare in particolare l'esigenza probatoria (ad esempio l'espletamento di una perizia in atto) che dovrebbe giustificare la permanenza del vincolo, avuto riguardo al fatto che non si può mascherare sotto la forma del sequestro probatorio un sequestro preventivo.
Alla stregua delle considerazioni svolte il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al tribunale di Potenza. Il giudice del rinvio dovrà applicare i principi dianzi enunciati.
P.Q.M.
La Corte Letto l'art. 623 c.p.p. annulla il provvedimento impugnato con rinvio al tribunale di Potenza.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010