Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/02/2002, n. 1557
CASS
Sentenza 6 febbraio 2002

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È soggetta alla giurisdizione delle commissioni tributarie la controversia promossa dal socio accomandante di una società accomandita semplice, al fine di ottenere l'invalidazione e la rimozione dell'avviso di accertamento del reddito di impresa conseguito dalla società, notificato anche a lui, ed in tal modo la declaratoria della non attribuibilità ad esso ricorrente, in quanto socio accomandante, della qualità di soggetto passivo del rapporto tributario revocato in discussione, e della conseguente inesistenza di un suo obbligo di soddisfare il credito erariale vantato dall'amministrazione finanziaria; ne', ai fini della giurisdizione così individuata, assume rilevanza il fatto che, per addivenire alla pronuncia sul rapporto fiscale in discussione davanti a lui, il giudice tributario debba affrontare e risolvere la questione della veste assunta dal ricorrente nella compagine societaria, atteso che detto giudice ha il potere di conoscere, risolvendole "incidenter tantum", questioni pregiudiziali, di norma riservate alla competenza giurisdizionale di altro giudice, quando dalla relativa risoluzione dipenda la decisione della vertenza a lui devoluta, salvo che si tratti delle questioni di cui all'art. 39 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/02/2002, n. 1557
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1557
    Data del deposito : 6 febbraio 2002

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