Sentenza 6 febbraio 2002
Massime • 1
È soggetta alla giurisdizione delle commissioni tributarie la controversia promossa dal socio accomandante di una società accomandita semplice, al fine di ottenere l'invalidazione e la rimozione dell'avviso di accertamento del reddito di impresa conseguito dalla società, notificato anche a lui, ed in tal modo la declaratoria della non attribuibilità ad esso ricorrente, in quanto socio accomandante, della qualità di soggetto passivo del rapporto tributario revocato in discussione, e della conseguente inesistenza di un suo obbligo di soddisfare il credito erariale vantato dall'amministrazione finanziaria; ne', ai fini della giurisdizione così individuata, assume rilevanza il fatto che, per addivenire alla pronuncia sul rapporto fiscale in discussione davanti a lui, il giudice tributario debba affrontare e risolvere la questione della veste assunta dal ricorrente nella compagine societaria, atteso che detto giudice ha il potere di conoscere, risolvendole "incidenter tantum", questioni pregiudiziali, di norma riservate alla competenza giurisdizionale di altro giudice, quando dalla relativa risoluzione dipenda la decisione della vertenza a lui devoluta, salvo che si tratti delle questioni di cui all'art. 39 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/02/2002, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Presidente aggiunto -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - rel. Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, UFFICIO DELLE IMPOSTE DI CASSINO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
LO TO, LE AN, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 107, presso lo studio dell'avvocato OSVALDO VERRECCHIA, rappresentati e difesi dall'avvocato GABRIELE BIELLO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 162/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 03/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/01 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del motivo del ricorso, riguardante la violazione degli artt. 2 e 19 d. lgvo n. 546/92. Dichiarazione della giurisdizione delle Commissioni Tributarie. Rimessione atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ED LO ed ON LE, con atto del 25 luglio 1995, impugnarono à termini degli artt. 15 e ss. d.p.r. 26.X.1972 n. 636 dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Cassino, all'epoca operante, un avviso di accertamento con il quale l'Ufficio distrettuale II.DD. di Cassino aveva rettificato dalle dichiarate L. 36.266.000 in L. 40.359.000 il reddito di impresa conseguito nel 1992 dalla ALIMENTARI DA GIGIONE s.a.s.: chiesero l'annullamento dell'atto impositivo revocato in discussione, notificato anche ad essi reclamanti, deducendo che qualora si fosse voluta configurare una responsabilità solidale dei componenti della struttura societaria con la società, tale responsabilità avrebbe dovuto essere "imputata" soltanto al socio accomandatario, IB LO, e non già a loro che in detta struttura avevano assunto la veste di soci accomandatari.
La commissione adita, con decisione n. 358/03/95 del 22 febbraio 1996, accolse l'impugnativa. Sull'appello dell'Ufficio distrettuale II.DD. di Cassino, la Commissione tributaria regionale del Lazio, cui la vertenza era stata attribuita a mente dell'art. 72 d.lgs. 31.XII/1992 n. 546, con sentenza del 3 febbraio 1999, disatteso il gravame, confermò la pronuncia del primo giudice, considerando, testualmente, che "come è noto, l'art. 2313 c.c. stabilisce che i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita, mentre i soci accomandatari rispondono solidamente ed illimitatamente unitamente alla Società";
che "nel caso in esame è provato che i ricorrenti rivestivano la qualifica di soci accomandanti (peraltro, come si evince dalla documentazione in atti, successivamente, a seguito di accertamento in questione - notificato anche ai ricorrenti ai fini di una eventuale responsabilità degli stessi in solido con la Società - è illegittima".
Il Ministero delle finanze ricorre, con un articolato motivo, implicante, anche, prospettazione di questione di giurisdizione, per la cassazione della sentenza surrichiamata, non notificata. ED LO ed ON LE resistono al ricorso, ad essi notificato il 16 marzo 2000, con controricorso del 16 aprile 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE
1)- Il Ministero delle finanze, con il motivo articolato per suffragare il ricorso - motivo unitariamente inteso a prospettare la ravvisabilità nella sentenza nei sensi illustrati resa sulla fattispecie dalla Commissione tributaria regionale del Lazio di "violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 19 d. lgs. 546/1992 e del loro combinato disposto in relazione all'art. 360 primo comma nn. 1 e 3 c.p.c.", di "violazione e falsa applicazione degli artt. 6 TUIR 917/1987 e 6 e 40 d.p.r. 600/1992 e del loro combinato disposto in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.", di "violazione e falsa applicazione dell'art. 2313 c.c. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.", nonché di "omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c." -, per quanto rileva, a mente dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ., nel presente momento del giudizio di legittimità dinanzi a questa Sezioni unite, deduce che "gli intimati non hanno introdotto" con l'atto del 25 luglio 1995, istitutivo della vertenza, "una controversia di natura tributaria ex artt. 2 e 19 del d.lgs. 546/1992": premesso che "l'art. 2 citato indica,..., con elencazione tassativa le controversie devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie mentre il successivo art. 19 elenca gli atti suscettibili di impugnazione davanti alle ridette Commissioni tributarie", accampa, al considerato riguardo, che "nello specifico, con l'impugnazione dell'avviso di accertamento, gli intimati hanno chiesto l'accertamento dell'inesistenza della responsabilità solidale con la società sia in quanto decaduti dalla qualifica di soci, sia in quanto soci accomandanti", così sostanzialmente introducendo "non... una controversia relativa all'entità e/o all'esistenza del debito sociale, ovvero ancora all'entità e/o all'esistenza del reddito di partecipazione", ovvero concernente "il debito dei soci contribuenti per i recuperi a tassazione portati dall'atto impositivo (reclamato)", "e cioè una controversia di imposta attinente al rapporto Fisco e socio in qualità di contribuente" ma, una vertenza avente ad oggetto "il rapporto privatistico relativo alla responsabilità ex art. 2313 c.c. del socio accomandante e cioè il rapporto sociale", da intendersi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. 2)-ED LO ed ON LE contrastano la tesi come sopra prospettata dalla p.a. ricorrente allegandola destituita di pregio: puntualizzano, sul tema, di aver resistito la pretesa erariale sottesa all'atto impositivo in discussione "avanzando un'eccezione di mancanza di qualità di socio del destinatario di un avviso di accertamento ai fini ilor ed irpef notificato alla società", eccezione da aversi per "introducibile in una controversia tributaria in quanto avanzata per contrastare la procedura che porta al pagamento di imposte inerente ad una qualifica di socio che si ritiene non sussistere"; soggiungono che "lo accertamento da parte della Commissione Tributaria della mancanza dei requisiti di un soggetto di essere destinatario dall'avviso di accertamento impugnato rientra nella giurisdizione del Giudice Tributario competente a giudicare del reclamo avverso detto avviso ex art. 19 d.lgs. 31.XII.1992 n. 5468.
3)-Ai fini della pronuncia sui confliggenti assunti surriportati e sulla questione di giurisdizione con essi posta, soccorrono i seguenti rilievi.
A)-ED LO ed ON LE, con il dianzi ricordato atto del 25 luglio 1995, istitutivo del processo, impugnando in sede di contenzioso tributario l'avviso di accertamento di cui in narrativa, hanno introdotto una domanda formalmente diretta ad ottenere l'invalidazione e la rimozione del provvedimento impositivo cennato e, però, nella sostanza, intesa ad ottenere declaratoria della non attribuibilità ad essi deducendi della qualità di soggetti passivi del rapporto tributario revocato in discussione e dell'inesistenza del loro obbligo di soddisfare il credito erariale vantato dall'amministrazione finanziaria.
La domanda così azionata, afferente ad avviso di accertamento ed a rapporto tributario riguardanti le imposte di cui al d.p.r. 22.XII.1986 n. 917, avuto riguardo al suo oggetto, rientra, incontestabilmente, nel novero di quelle ricadenti nell'ambito delle attribuzioni giurisdizionali della commissioni tributarie a mente sia del d.p.r. 26.X.1972 n. 636 (art. 1, comma 2, lett. a e c), vigente all'epoca della relativa proposizione, sia del d.lgs. 31.XII.1992 n. 546 (art. 2, comma 1 lett. a), divenuto operante nelle more della vertenza: deve, infatti, puntualizzarsi, al riguardo, che la giurisdizione tributaria, pur formalmente configurata come una giurisdizione di annullamento, in quanto i giudizi ad essa riservati devono essere necessariamente istituiti attraverso l'impugnazione di atti specifici o del rifiuto di questi, ed hanno oggetto delimitato dai motivi di reclamo, comprende, nella realtà, poteri di cognizione che investono, non esclusivamente l'atto reclamato ma, soprattutto, almeno nella generalità dei casi, il rapporto giuridico obbligatorio cui detto atto si riferisce. B)-Nel caso in esame, la p.a. ricorrente, con le deduzioni come sub 1) prospettate , solleva il problema della competenza giurisdizionale del giudice tributario a conoscere anche delle eventuali questioni pregiudiziali, prospettate dalle parti o rilevabili d'ufficio, la risoluzione delle quali condiziona la decisione, a lui ineludibilmente riservata, sull'obbligazione fiscale.
Orbene, è da dire che il problema in argomento è stato già affrontato da queste Sezioni unite che, con sentenza n. 467 del 6 luglio 2000, lo hanno risolto enunciando il, condivisibile, principio, dal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo cui, in applicazione di una regola generale sottesa a tutto il sistema processuale - e che nel campo del contenzioso amministrativo trova esplicita espressione negli artt. 28, comma 1, r.d. 26.VI.1924 n. 1054 ed 8 L.
6.XII.1971 n. 1034 -, il giudice tributario ha il potere di conoscere, risolvendole incidenter tantum, della quasi totalità delle questioni di norma riservate alla competenza giurisdizionale di altro giudice (eccettuate quelle di cui all'art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992, cit.) quando dalla relativa risoluzione dipenda la decisione della vertenza a lui devoluta.
C)-Corollario dell'enunciato principio è che nessun vizio della sentenza impugnata può essere ravvisato in relazione al fatto che il giudice tributario che l'ha resa, per addivenire alla pronuncia sul rapporto fiscale in discussione davanti a lui, abbia affrontato, e risolto, le prospettate questioni, condizionanti detta pronuncia, circa la qualità assunta dagli odierni ricorrenti nella struttura dell'altrove menzionata ALIMENTARI DA GIGIONE s.a.s. e circa la persistenza dell'appartenenza dei controricorrenti medesimi alla compagine societaria, dovendo correlativamente escludersi la riscontrabilità del dedotto difetto di giurisdizione del giudice summenzionato.
4)-Conclusivamente, pronunciando sul qui delibato profilo del ricorso, deve dichiararsi che la causa ricade nel novero di quelle riservate alla giurisdizione del giudice tributario. 5)-À termini dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ., gli atti vanno rimessi al Primo Presidente per la designazione della sezione competente a conoscere delle ulteriori questioni dibattute in causa, sezione cui deve restare riservato anche il regolamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il motivo di ricorso nella parte in cui pone una questione di giurisdizione, dichiara la giurisdizione delle commissioni tributarie e rimette gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione del ricorso alla sezione competente. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte Suprema di cassazione, il 15 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2002