Sentenza 27 marzo 2009
Massime • 1
Viola il divieto della "reformatio in pejus" il giudice di appello che, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, ponga in comparazione una circostanza attenuante, di cui ritenga la sussistenza, con la recidiva, regolarmente contestata, di cui però il primo giudice non abbia fatto applicazione nella determinazione della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2009, n. 16584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16584 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 27/03/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - N. 1279
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 039738/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA AN, n. a Bari il 17.12.1971;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, in data 6 maggio 2 005, di parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Bari, in data 15 giugno 2004;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 6 maggio 2005, parzialmente riformando la condanna pronunciata il 15 giugno 2004 dal G.U.P. del Tribunale di Bari nei confronti di AN AN, dichiarato colpevole del delitto di rapina, concedeva l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, considerata equivalente alla recidiva contestata, della quale, peraltro, il giudice di primo grado non aveva tenuto conto nella determinazione della pena comminata, così che nessuna riduzione veniva apportata alla pena determinata dal giudice di primo grado.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 597 c.p.p., in quanto accolto l'appello relativo alla concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, la conseguenza doveva essere la obbligatoria diminuzione della pena complessiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il giudice di appello, quando affermi la sussistenza di un'attenuante, può effettuare un giudizio di comparazione solo nel caso in cui tale giudizio sia stato formulato in primo grado e debba essere rinnovato ovvero con riferimento a circostanze già ritenute sussistenti e valutate dal giudice di primo grado, non potendo, in particolare, prendere in considerazione la recidiva della quale il primo giudice non abbia tenuto conto nella determinazione della pena, perché, in mancanza di impugnazione del p.m., ciò contrasterebbe con il divieto di reformatio in peius.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per nuovo giudizio sul punto.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2009