Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2009, n. 16584
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Sentenza 27 marzo 2009

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Viola il divieto della "reformatio in pejus" il giudice di appello che, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, ponga in comparazione una circostanza attenuante, di cui ritenga la sussistenza, con la recidiva, regolarmente contestata, di cui però il primo giudice non abbia fatto applicazione nella determinazione della pena.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2009, n. 16584
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16584
    Data del deposito : 27 marzo 2009

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